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Document 62019CA0578
Case C-578/19: Judgment of the Court (Third Chamber) of 18 March 2021 (request for a preliminary ruling from the Supreme Court of the United Kingdom — United Kingdom) — X v Kuoni Travel Ltd (Reference for a preliminary ruling — Directive 90/314/EEC — Article 5(2), third indent — Package travel, package holidays and package tours — Contract concerning package travel concluded between a travel organiser and a consumer — Liability of the travel organiser for the proper performance of obligations arising from the contract by other suppliers of services — Damage resulting from the acts of an employee of a supplier of services — Exemption from liability — Event that cannot be foreseen or forestalled by the travel organiser or the supplier of services — Concept of a ‘supplier of services’)
Causa C-578/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — X / Kuoni Travel Ltd (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 90/314/CEE – Articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino – Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso – Contratto avente ad oggetto un viaggio «tutto compreso» stipulato tra un organizzatore di viaggi e un consumatore – Responsabilità dell’organizzatore di viaggi per la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da parte di altri prestatori di servizi – Danno risultante dalle azioni di un dipendente del prestatore di servizi – Esenzione da responsabilità – Avvenimento non prevedibile né risolvibile dall’organizzatore di viaggi o dal prestatore di servizi – Nozione di «prestatore di servizi»)
Causa C-578/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — X / Kuoni Travel Ltd (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 90/314/CEE – Articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino – Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso – Contratto avente ad oggetto un viaggio «tutto compreso» stipulato tra un organizzatore di viaggi e un consumatore – Responsabilità dell’organizzatore di viaggi per la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da parte di altri prestatori di servizi – Danno risultante dalle azioni di un dipendente del prestatore di servizi – Esenzione da responsabilità – Avvenimento non prevedibile né risolvibile dall’organizzatore di viaggi o dal prestatore di servizi – Nozione di «prestatore di servizi»)
GU C 182 del 10.5.2021, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 182/10 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — X / Kuoni Travel Ltd
(Causa C-578/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 90/314/CEE - Articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino - Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso - Contratto avente ad oggetto un viaggio «tutto compreso» stipulato tra un organizzatore di viaggi e un consumatore - Responsabilità dell’organizzatore di viaggi per la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da parte di altri prestatori di servizi - Danno risultante dalle azioni di un dipendente del prestatore di servizi - Esenzione da responsabilità - Avvenimento non prevedibile né risolvibile dall’organizzatore di viaggi o dal prestatore di servizi - Nozione di «prestatore di servizi»)
(2021/C 182/13)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of the United Kingdom
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: X
Convenuta: Kuoni Travel Ltd
con l’intervento di: ABTA Ltd
Dispositivo
L’articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», nella parte in cui prevede una causa di esonero dalla responsabilità dell’organizzatore di un viaggio «tutto compreso» per la corretta esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto relativo a un viaggio del genere, concluso tra tale organizzatore e un consumatore e disciplinato da tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, in caso di inadempimento o di cattiva esecuzione di tali obblighi, risultante dalle azioni di un dipendente di un prestatore di servizi che esegue tale contratto:
— |
tale dipendente non può essere considerato un prestatore di servizi ai fini dell’applicazione di tale disposizione e |
— |
l’organizzatore non può essere esonerato dalla responsabilità derivante da tale inadempimento o cattiva esecuzione, in applicazione di detta disposizione. |