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Document 62019CA0578

    Causa C-578/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — X / Kuoni Travel Ltd (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 90/314/CEE – Articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino – Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso – Contratto avente ad oggetto un viaggio «tutto compreso» stipulato tra un organizzatore di viaggi e un consumatore – Responsabilità dell’organizzatore di viaggi per la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da parte di altri prestatori di servizi – Danno risultante dalle azioni di un dipendente del prestatore di servizi – Esenzione da responsabilità – Avvenimento non prevedibile né risolvibile dall’organizzatore di viaggi o dal prestatore di servizi – Nozione di «prestatore di servizi»)

    GU C 182 del 10.5.2021, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.5.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 182/10


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — X / Kuoni Travel Ltd

    (Causa C-578/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Direttiva 90/314/CEE - Articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino - Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso - Contratto avente ad oggetto un viaggio «tutto compreso» stipulato tra un organizzatore di viaggi e un consumatore - Responsabilità dell’organizzatore di viaggi per la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da parte di altri prestatori di servizi - Danno risultante dalle azioni di un dipendente del prestatore di servizi - Esenzione da responsabilità - Avvenimento non prevedibile né risolvibile dall’organizzatore di viaggi o dal prestatore di servizi - Nozione di «prestatore di servizi»)

    (2021/C 182/13)

    Lingua processuale: l’inglese

    Giudice del rinvio

    Supreme Court of the United Kingdom

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: X

    Convenuta: Kuoni Travel Ltd

    con l’intervento di: ABTA Ltd

    Dispositivo

    L’articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», nella parte in cui prevede una causa di esonero dalla responsabilità dell’organizzatore di un viaggio «tutto compreso» per la corretta esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto relativo a un viaggio del genere, concluso tra tale organizzatore e un consumatore e disciplinato da tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, in caso di inadempimento o di cattiva esecuzione di tali obblighi, risultante dalle azioni di un dipendente di un prestatore di servizi che esegue tale contratto:

    tale dipendente non può essere considerato un prestatore di servizi ai fini dell’applicazione di tale disposizione e

    l’organizzatore non può essere esonerato dalla responsabilità derivante da tale inadempimento o cattiva esecuzione, in applicazione di detta disposizione.


    (1)  GU C 328 del 30.9.2019.


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