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Document 62019CA0546

    Causa C-546/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — BZ / Westerwaldkreis (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 2, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Cittadino di un paese terzo – Condanna penale nello Stato membro – Articolo 3, punto 6 – Divieto d’ingresso – Motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza – Revoca della decisione di rimpatrio – Legittimità del divieto d’ingresso)

    GU C 289 del 19.7.2021, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 289/5


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — BZ / Westerwaldkreis

    (Causa C-546/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politica di immigrazione - Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Direttiva 2008/115/CE - Articolo 2, paragrafo 1 - Ambito di applicazione - Cittadino di un paese terzo - Condanna penale nello Stato membro - Articolo 3, punto 6 - Divieto d’ingresso - Motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza - Revoca della decisione di rimpatrio - Legittimità del divieto d’ingresso)

    (2021/C 289/06)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesverwaltungsgericht

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: BZ

    Resistente: Westerwaldkreis

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica a un divieto di ingresso e di soggiorno, imposto da uno Stato membro, che non si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si trovi sul suo territorio e sia destinatario di un provvedimento di espulsione, per motivi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, sulla base di una precedente condanna penale.

    2)

    La direttiva 2008/115 deve essere interpretata nel senso che essa osta al mantenimento in vigore di un divieto di ingresso e di soggiorno imposto da uno Stato membro a un cittadino di un paese terzo che si trovi sul suo territorio e sia oggetto di un provvedimento di espulsione, divenuto definitivo, adottato per motivi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico sulla base di una precedente condanna penale, qualora la decisione di rimpatrio adottata nei confronti di tale cittadino dal suddetto Stato membro sia stata revocata, sebbene tale provvedimento di espulsione sia divenuto definitivo.


    (1)  GU C 348 del 14.10.2019.


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