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Document 62018CN0467
Case C-467/18: Request for a preliminary ruling from the Rayonen Sad Lukovit (Bulgaria) lodged on 17 July 2018 — criminal proceedings against EP
Causa C-467/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit (Bulgaria) il 17 luglio 2018 — procedimento penale a carico di EP
Causa C-467/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit (Bulgaria) il 17 luglio 2018 — procedimento penale a carico di EP
GU C 352 del 1.10.2018, p. 20–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 352/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit (Bulgaria) il 17 luglio 2018 — procedimento penale a carico di EP
(Causa C-467/18)
(2018/C 352/26)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Rayonen sad Lukovit
Parte nel procedimento principale
EP
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il presente procedimento, diretto all’adozione di misure mediche coattive integranti un’espressione del potere coercitivo dello Stato nei confronti di persone che — in base agli accertamenti della procura della Repubblica — abbiano tenuto una condotta pericolosa per la collettività, rientri nel campo di applicazione della direttiva 2012/13/UE (1), sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, e della direttiva 2013/48/UE (2) relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale. |
2) |
Se le disposizioni processuali bulgare che disciplinano il procedimento speciale per l’adozione di misure mediche coercitive a norma degli articoli 427 e seguenti del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale bulgaro), secondo cui il giudice non può rinviare il procedimento alla procura della Repubblica richiedendole di sanare errori processuali essenziali commessi nell’ambito della fase che precede il processo penale, ma può invece unicamente accogliere o respingere la domanda in tal senso proposta, rappresentino un mezzo di ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2013/48/UE e dell’articolo 8 della direttiva 2012/13/UE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che riconosce alla persona il diritto di impugnare giudizialmente eventuali violazioni dei suoi diritti commesse nella fase che precede il processo. |
3) |
Se la direttiva 2012/13/UE e la direttiva 2013/48/UE si applichino ai procedimenti penali (nella fase che precede il processo) allorché il diritto nazionale, nella specie il Nakazatelno-protsesualen kodeks, non conosce la figura giuridica dell’«indagato» e, nell’ambito di detta fase, la procura della Repubblica non considera il soggetto formalmente come imputato in quanto muove dall’assunto che l’omicidio oggetto delle indagini sia stato commesso in stato di non imputabilità, e sospende pertanto il procedimento penale senza informare la persona interessata, chiedendo al giudice di adottare nei suoi confronti misure mediche coercitive. |
4) |
Se la persona nei cui confronti sia stato richiesto un trattamento obbligatorio sia «indagata» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE e dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2013/48/UE, ove — in occasione del primo accesso sul luogo del delitto e dell’adozione delle misure di indagine iniziali nell’appartamento della vittima e di suo figlio — un agente di polizia, dopo aver rinvenuto tracce di sangue sul corpo di quest’ultimo, gli abbia chiesto i motivi dell’uccisione della madre e del trasporto del suo cadavere sulla strada e, dopo aver ricevuto risposta, lo abbia ammanettato. In caso affermativo, se già in quel momento la persona debba essere informata, in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE e, in una siffatta ipotesi, in che modo occorra tener conto, nel fornire le informazioni, delle necessità della persona ai sensi del paragrafo 2, se l’agente di polizia era a conoscenza dei disturbi psichici che l’affliggono. |
5) |
Se disposizioni nazionali, come quelle in esame, che di fatto autorizzano una privazione della libertà mediante ricovero coatto in un ospedale psichiatrico nell’ambito di un procedimento previsto nello Zakon za zdraveto (legge sulla sanità) (misura coatta preventiva che viene disposta quando è comprovato che la persona è affetta da una patologia mentale e che vi è il rischio che commetta un reato, ma non in ragione un reato già commesso) siano compatibili con l’articolo 3 della direttiva (UE) 2016/343 (3) sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza, quando il motivo reale dell’introduzione del procedimento è un atto in relazione al quale è stato avviato un procedimento penale a carico della persona sottoposta a trattamento e, in tal modo, all’atto dell’arresto, viene eluso il diritto a un processo equo conforme alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU, nel senso che deve trattarsi di un procedimento nell’ambito del quale il giudice può verificare il rispetto delle regole processuali e anche il sospetto alla base dell’arresto, oltre alla legittimità dell’obiettivo perseguito con la misura in parola, controllo che il giudice è tenuto a compiere quando la persona è stata arrestata in base al procedimento previsto nel Nakazatelno-protsesualen kodeks. |
6) |
Se la nozione di presunzione di innocenza ai sensi dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2016/343 ricomprenda anche la presunzione che persone non imputabili non abbiano commesso l’atto integrante un pericolo per la collettività e che la procura della Repubblica contesta loro, presunzione operante sino a quando non sia provato il contrato in conformità delle regole processuali (nel procedimento penale nel rispetto dei diritti della difesa). |
7) |
Se disposizioni nazionali che riconoscono al giudice adito diversi poteri in relazione all’esame della legittimità della fase che precede il processo penale, da compiersi d’ufficio, a prescindere dal fatto che
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(1) Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, GU 2012, L 142, pag. 1.
(2) Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, GU 2013, L 294, pag. 1.
(3) Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, GU 2016, L 65, pag. 1.