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Document 62018CN0230

    Causa C-230/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol (Austria) il 30 marzo 2018 — PI

    GU C 249 del 16.7.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201806290181986332018/C 249/072302018CJC24920180716IT01ITINFO_JUDICIAL201803304521

    Causa C-230/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol (Austria) il 30 marzo 2018 — PI

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    C2492018IT410120180330IT00074152

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol (Austria) il 30 marzo 2018 — PI

    (Causa C-230/18)

    2018/C 249/07Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landesverwaltungsgericht Tirol

    Parti

    Ricorrente: PI

    Autorità resistente: Landespolizeidirektion Tirol

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 15, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ai sensi del quale ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro, debba essere inteso nel senso che osti a una normativa nazionale che consente, come l’articolo 19, paragrafo 3, del Tiroler Landespolizeigesetz, LGBl. n. 60/1976, da ultimo modificato dalla legge LGBl. n. 56/2017, che gli organi di un’autorità amministrativa possano disporre, anche senza previo procedimento amministrativo, provvedimenti diretti, quali, segnatamente, la chiusura di un’attività decisa sul posto, seppure non si tratti di provvedimenti meramente temporanei.

    2)

    Se l’articolo 47 della Carta, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 41 e 52 della medesima, debba essere inteso, sotto l’aspetto della parità di armi e quello del diritto a un ricorso effettivo, nel senso che osti a una normativa nazionale che prevede, come disposto dall’articolo 19, paragrafi 3 e 4, del Tiroler Landespolizeigesetz, provvedimenti di fatto adottati nell’esercizio diretto del potere amministrativo, quali in particolare chiusure aziendali, in assenza di documentazione e senza conferma nei confronti di un soggetto interessato.

    3)

    Se l’articolo 47 della Carta, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 41 e 52 della medesima, debba essere inteso, sotto l’aspetto della parità di armi, nel senso che osti a una normativa nazionale che richiede, come disposto dall’articolo 19, paragrafi 3 e 4, del Tiroler Landespolizeigesetz, per la revoca di provvedimenti di fatto adottati nell’esercizio diretto del potere amministrativo, senza un procedimento, quali in particolare le chiusure aziendali, che il soggetto interessato da tali provvedimenti presenti una domanda motivata per la revoca di detta chiusura.

    4)

    Se l’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 52 della medesima, debba essere inteso, in relazione a un ricorso effettivo, nel senso che osti a una normativa nazionale che, come l’articolo 19, paragrafo 4, del Tiroler Landespolizeigesetz, nel caso di un provvedimento coercitivo sotto forma di una chiusura aziendale, limita il diritto di presentare una domanda di revoca solo a determinate condizioni.

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