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Document 62018CN0036
Case C-36/18: Action brought on 18 January 2018 — European Commission v Hellenic Republic
Causa C-36/18: Ricorso proposto il 18 gennaio 2018 — Commissione europea / Repubblica ellenica
Causa C-36/18: Ricorso proposto il 18 gennaio 2018 — Commissione europea / Repubblica ellenica
GU C 94 del 12.3.2018, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/14 |
Ricorso proposto il 18 gennaio 2018 — Commissione europea / Repubblica ellenica
(Causa C-36/18)
(2018/C 094/17)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, M Morales Puerta e G. von Rintelen)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (1) o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in virtù dell’articolo 15 della medesima direttiva. |
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Infliggere alla Repubblica ellenica una penalità pari a EUR 31 416 al giorno a partire dalla data della pronuncia della sentenza della Corte. |
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condannare la Repubblica ellenica al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
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In conformità all’articolo 15 della direttiva, gli Stati membri dovevano recepire la direttiva attinente al quadro per la pianificazione dello spazio marittimo nel loro diritto interno entro il 18 settembre 2016 e informarne la Commissione. Tuttavia, la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta né alla lettera di diffida né al parere motivato inviato alla Repubblica ellenica e, pertanto, chiede che venga dichiarato l’inadempimento per mancato recepimento di una direttiva vincolante ai sensi dell’articolo 258 TFUE. |
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Al fine di istituire una procedura con la quale le autorità di ciascuno Stato membro possano valutare e organizzare le attività umane nelle zone marittime di propria competenza per il raggiungimento degli obiettivi ecologici, economici e sociali, la Commissione, in linea con la sua comunicazione pubblicata in merito all’applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3 TFUE (2), chiede al contempo che venga imposta una penalità giornaliera di EUR 31 416, tenendo conto in particolare della gravità dell’inadempimento (vale a dire tendendo conto degli obiettivi della direttiva concernenti la politica comune della pesca, i trasporti marittimi, la conservazione e protezione dell’ambiente e l’energia, ma anche dell’impatto sugli operatori interessati). |