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Document 62017TN0784
Case T-784/17: Action brought on 4 December 2017 — Strabag Belgium v Parliament
Causa T-784/17: Ricorso proposto il 4 dicembre 2017 — Strabag Belgium / Parlamento
Causa T-784/17: Ricorso proposto il 4 dicembre 2017 — Strabag Belgium / Parlamento
GU C 32 del 29.1.2018, p. 43–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 32/43 |
Ricorso proposto il 4 dicembre 2017 — Strabag Belgium / Parlamento
(Causa T-784/17)
(2018/C 032/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Strabag Belgium (Anversa, Belgio) (rappresentanti: M. Schoups, K. Lemmens e M. Lahbib, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la presente domanda di annullamento ricevibile e fondata; |
di conseguenza,
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pronunciare l’annullamento (i) della decisione di data ignota del Parlamento europeo di escludere l’offerta della Strabag Belgium riguardante l’appalto avente ad oggetto un contratto quadro di lavori d’appalto generale per gli edifici del Parlamento europeo (Gara d’appalto n. 06/D20/2017/M036) a Bruxelles, decisione notificata con lettera del 24 novembre 2017 nonché (ii) della decisione di data ignota del Parlamento europeo di aggiudicare l’appalto avente ad oggetto un contratto quadro di lavori d’appalto generale per gli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles (Gara d’appalto n. 06/D20/2017/M036) a cinque offerenti diversi dalla Strabag Belgium, nonché |
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accogliere la domanda della Strabag Belgium di produzione dei seguenti documenti:
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condannare il Parlamento europeo all’integralità delle spese di giudizio, compreso il rimborso per assistenza legale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico vertente sulla violazione:
(i) |
dell’articolo 110, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 (GU 2015, L 286, pag. 1), il quale prevede che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i criteri di aggiudicazione, compresa l'offerta economicamente più vantaggiosa; |
(ii) |
dell’articolo 151 modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/2462 della Commissione del 30 ottobre 2015 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU 2015, L 342, pag. 7), che adotta le norme applicabili in materia di offerte anormalmente basse, nonché |
(iii) |
dell’articolo 102 del regolamento (UE, Euratom), n. 966/2012, che sancisce i principi generali di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione in materia di appalti pubblici. |