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Document 62017TN0203

Causa T-203/17: Ricorso proposto il 3 aprile 2017 — GY/Commissione

GU C 195 del 19.6.2017, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/32


Ricorso proposto il 3 aprile 2017 — GY/Commissione

(Causa T-203/17)

(2017/C 195/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: GY (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e T. Martin)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare e statuire quanto segue:

la decisione del 23 dicembre 2016 della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/293/14 di non ammetterlo al centro di valutazione è annullata;

la Commissione europea è condannata a versare un importo stimato ex aequo et bono à EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;

la Commissione europea è, comunque, condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della commissione giudicatrice dell’obbligo di motivazione in quanto non avrebbe rivelato al ricorrente i criteri di valutazione che ha adottato in esecuzione della sentenza del 20 luglio 2016, GY/Commissione, F-123/15, EU:F:2016:160.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della commissione giudicatrice del bando di concorso in quanto essa avrebbe arbitrariamente limitato la sua valutazione dell’esperienza professionale del ricorrente basandosi, in tre casi, unicamente sulla durata di tale esperienza.

3.

Terzo motivo, vertente su diversi errori manifesti di valutazione commessi dalla commissione giudicatrice i quali renderebbero illegittima la decisione di accordargli solo 17 punti su 56 (laddove la soglia era fissata a 22 punti)


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