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Document 62017CN0708
Case C-708/17: Request for a preliminary ruling from the Rayonen sad Asenovgrad (Bulgaria) lodged on 19 December 2017 — EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD v Nikolina Stefanova Dimitrovа
Causa C-708/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Asenovgrad (Bulgaria) il 19 dicembre 2017 — EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD / Nikolina Stefanova Dimitrova
Causa C-708/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Asenovgrad (Bulgaria) il 19 dicembre 2017 — EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD / Nikolina Stefanova Dimitrova
GU C 94 del 12.3.2018, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Asenovgrad (Bulgaria) il 19 dicembre 2017 — EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD / Nikolina Stefanova Dimitrova
(Causa C-708/17)
(2018/C 094/13)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Rayonen sad Asenovgrad
Parti
Ricorrente: EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD
Resistente: Nikolina Stefanova Dimitrova
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 13[, paragrafo] 2, della direttiva 2006/32/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, osti alla possibilità per l’impresa fornitrice del teleriscaldamento ad un edificio in regime di condominio di pretendere il corrispettivo per l’energia termica complessivamente consumata, fornita dall’impianto servito dal teleriscaldamento, ripartendolo in proporzione al volume riscaldabile delle singole abitazioni di proprietà risultanti dalla pianta, senza considerare, a tal riguardo, il quantitativo di energia termica effettivamente fornito ad ogni singola «abitazione di proprietà». |
2) |
Se sia compatibile con l’articolo 27 della direttiva 2011/83/UE (2) una norma nazionale in base alla quale i consumatori, proprietari di abitazioni in edifici in regime di condominio, siano obbligati a versare ad un’impresa di teleriscaldamento un corrispettivo per l’energia termica di cui non abbiano in realtà usufruito, benché fornita dall’impianto dell’edificio servito dal teleriscaldamento, avendo detti consumatori-condomini cessato di utilizzare l’energia termica fornita dall’impresa fornitrice del teleriscaldamento, avendo essi rimosso i radiatori nelle proprie abitazioni ovvero avendo gli addetti dell’impresa medesima, su loro richiesta, impedito tecnicamente al radiatore di erogare calore. |
3) |
Se una norma nazionale di tal genere realizzi una pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(1) Direttiva 2006/32/CE Del Parlamento europea e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU 2006, L 114, pag. 64).
(2) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2011, L 304, pag. 64).