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Document 62017CN0637

Causa C-637/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portogallo) il 15 novembre 2017 — Cogeco Communications Inc / Sport TV Portugal e a.

GU C 32 del 29.1.2018, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 32/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portogallo) il 15 novembre 2017 — Cogeco Communications Inc / Sport TV Portugal e a.

(Causa C-637/17)

(2018/C 032/21)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Parti

Ricorrente: Cogeco Communications Inc

Resistenti: Sport TV Portugal, SA, Controlinvest-SGPS SA, Nos-SGPS SA

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 9, paragrafo 1, e 10, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2014/104/UE (1) del 26 novembre 2014 nonché le altre disposizioni della medesima o i principi generali del diritto dell’Unione europea applicabili possano essere interpretati nel senso che creano in capo a un soggetto dell’ordinamento (nel caso di specie una società per azioni soggetta alla legge canadese) diritti dallo stesso azionabili nei confronti di un altro soggetto (nel caso di specie una società per azioni soggetta alla legge portoghese) nell’ambito di un’azione per il risarcimento di danni asseritamente subiti a seguito di una violazione del diritto della concorrenza, in particolare laddove alla data della presentazione dell’azione giudiziaria in questione (il 27 febbraio 2015) non sia ancora scaduto il termine concesso agli Stati membri per procedere alla trasposizione nel diritto nazionale della direttiva in parola, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della medesima.

2)

Se l’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva e le altre disposizioni della medesima o i principi generali del diritto dell’Unione europea applicabili possano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale, quale l’articolo 498, paragrafo 1, del codice civile portoghese, la quale, ove applicata a fatti avvenuti prima della pubblicazione della suddetta direttiva, prima della sua entrata in vigore e prima del termine fissato per la sua trasposizione, nell’ambito di un’azione giudiziaria proposta a sua volta prima di quest’ultimo termine:

a)

fissa un termine di prescrizione di tre anni per un diritto al risarcimento fondato sulla responsabilità civile extracontrattuale;

b)

stabilisce che tale termine di tre anni decorre dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto, benché non le siano noti né l’identità del responsabile né l’esatta portata dei danni; e

c)

non contiene alcuna norma che imponga o autorizzi la sospensione o l’interruzione di tale termine per il solo fatto che un’autorità garante della concorrenza abbia adottato misure nell’ambito di un’indagine o di una procedura relativa alla violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza con cui l’azione di risarcimento è collegata.

3)

Se l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva e le altre disposizioni della medesima o i principi generali del diritto dell’Unione europea applicabili possano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale, quale l’articolo 623 del codice di procedura civile portoghese, la quale, ove applicata a fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore della direttiva e prima del termine fissato per la sua trasposizione, nell’ambito di un’azione giudiziaria proposta a sua volta prima di quest’ultimo termine:

a)

dispone che una condanna definitiva pronunciata nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto contravvenzioni non produce effetti nelle azioni civili in cui siano in discussione rapporti giuridici dipendenti dalla commissione dell’infrazione. O (in base all’interpretazione)

b)

stabilisce che una simile condanna definitiva in un procedimento avente ad oggetto contravvenzioni costituisce per i terzi solo una presunzione iuris tantum quanto all’esistenza dei fatti che integrano gli estremi della sanzione e degli elementi della fattispecie legale, in qualsiasi azione civile in cui siano in discussione rapporti giuridici dipendenti dalla commissione dell’infrazione.

4)

Se gli articoli 9, paragrafo 1, e 10, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva, l’articolo 288, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, o qualsiasi altra disposizione del diritto primario o derivato, precedenti giurisprudenziali o principi generali del diritto dell’Unione europea applicabili possano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni di diritto nazionale, quali l’articolo 498, paragrafo 1, del codice civile portoghese e l’articolo 623 del codice di procedura civile portoghese, le quali, ove applicate a fatti avvenuti prima della pubblicazione della direttiva in parola, prima della sua entrata in vigore e prima del termine fissato per la sua trasposizione, nell’ambito di un’azione giudiziaria proposta a sua volta prima di quest’ultimo termine, non prendano in considerazione il testo e la finalità della direttiva e non mirino al raggiungimento dell’obiettivo dalla medesima perseguito.

5)

In subordine, solo laddove la Corte risponda in senso affermativo a una qualsiasi delle questioni precedenti, se l’articolo 22 della direttiva e le altre disposizioni della medesima o i principi generali del diritto dell’Unione europea applicabili possano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione da parte del giudice nazionale, nella fattispecie, dell’articolo 498, paragrafo 1, del codice civile portoghese o dell’articolo 623 del codice di procedura civile portoghese, nella loro versione attuale, ma interpretati e applicati in modo da essere compatibili con le disposizioni dell’articolo 10 della direttiva.

6)

In caso di risposta affermativa alla questione 5, se un soggetto dell’ordinamento possa invocare l’articolo 22 della direttiva nei confronti di un altro soggetto dinanzi a un giudice nazionale nell’ambito di un’azione per il risarcimento di danni asseritamente subiti a seguito di una violazione del diritto della concorrenza.


(1)  Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).


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