Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0101

Causa C-101/17 P: Impugnazione proposta il 23 febbraio 2017 dalla Verus Eood avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 7 luglio 2016, causa T-82/14, Copernicus-Trademarks/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

GU C 195 del 19.6.2017, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/10


Impugnazione proposta il 23 febbraio 2017 dalla Verus Eood avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 7 luglio 2016, causa T-82/14, Copernicus-Trademarks/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-101/17 P)

(2017/C 195/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verus Eood (rappresentante: C. Pfitzer, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Maquet

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare interamente la decisione T-82/14.

in subordine: annullare la decisione T-82/14 e, a causa di uno snaturamento dei fatti nella decisione, rinviare la causa al Tribunale.

condannare il convenuto alle spese di tutti i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce i seguenti motivi:

1)

Violazione del regolamento n. 207/2009, del 26 febbraio 2009 (1), in particolare dell’articolo 52 del regolamento sul marchio dell’Unione europea (regolamento sul marchio comunitario).

2)

Violazione del regolamento n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, in particolare dell’articolo 75 del regolamento sul marchio dell’Unione europea (regolamento sul marchio comunitario).

3)

Violazione del regolamento n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, in particolare dell’articolo 76 del regolamento sul marchio dell’Unione europea (regolamento sul marchio comunitario).

4)

Violazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa alla «domanda di marchio presentata in mala fede».

5)

Violazione del «catalogo dei diritti fondamentali» della Corte di giustizia dell’Unione europea.

6)

Violazione del diritto internazionale, vale a dire della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale.

7)

Violazione del diritto internazionale, vale a dire dell’accordo TRIPS (accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio).

8)

Violazione dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE).

9)

Violazione dell’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

10)

Violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

11)

Violazione dell’articolo 17 della «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948».

12)

Violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dei relativi protocolli aggiuntivi, in particolare l’articolo 1 del Protocollo n. 1.

13)

Violazione dell’articolo 6 CEDU — Diritto ad un processo equo, in particolare in relazione a fatti (dichiarazioni) inesatti o falsati, insinuazioni, false accuse, denigrazioni, ingiurie, diffamazioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


Top