Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0690

    Causa T-690/16: Ricorso proposto il 28 settembre 2016 — Enrico Colombo e Giacomo Corinti/Commissione

    GU C 22 del 23.1.2017, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.1.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 22/37


    Ricorso proposto il 28 settembre 2016 — Enrico Colombo e Giacomo Corinti/Commissione

    (Causa T-690/16)

    (2017/C 022/52)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrenti: Enrico Colombo SpA (Sesto Calende, Italia), Giacomo Corinti (Ispra, Italia) (rappresentanti: R. Colombo e G. Turri, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    Annullare il provvedimento di aggiudicazione, di estremi e contenuti non noti e comunicato con nota in data 20 luglio 2016 Ref. Ares (2016) 371182, con il quale la Commissione europea, JRC — Gestione del sito di Ispra ha aggiudicato la procedura di appalto JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC relativa ad un accordo quadro per lavori di costruzione e manutenzione di condotte idriche e sottocentrali di riscaldamento/raffrescamento presso il Centro Comune di Ricerca di Ispra, all’offerta presentata dalla concessionaria;

    Annullare la nota in data 20 luglio 2016 Ref. Ares (2016) 371182 con la quale la Commissione europea, JRC — Gestione del sito di Ispra ha comunicato l’esito del procedimento di gara;

    Annullare i verbali di gara in data 13 maggio 2016 e in data 28 giugno 2016;

    Provvedere, in via principale, al risarcimento del danno subito, in forma specifica, anche attraverso la dichiarazione di nullità, di annullamento o d’inefficacia del contratto, di contenuto ed estremi non noto, sottoscritto in data 19 agosto 2016 tra la Commissione e la concessionaria, con successivo subentro;

    Provvedere, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente in misura pari a euro 500 000,00 o in quella diversa misura, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, come motivi d’impugnazione, la violazione degli articoli 105 e 107 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012 L 298, pag. 1), la violazione della Lex specialis riguardante la gara in questione, la violazione del principio di par conditio e del giusto procedimento, nonché la commissione nella fattispecie di uno sviamento di potere.

    Si fa valere a questo riguardo che l’offerta presentata dalla concessionaria avrebbe dovuto essere esclusa stante il mancato possesso di requisiti di capacità giuridica e tecnica richiesti dalla Lex specialis.


    Top