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Document 62016CN0037

Causa C-37/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 22 gennaio 2016 — Minister Finansów/Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP z siedzibą w Warszawie (SAWP)

GU C 145 del 25.4.2016, pp. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 145/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 22 gennaio 2016 — Minister Finansów/Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP z siedzibą w Warszawie (SAWP)

(Causa C-37/16)

(2016/C 145/22)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Minister Finansów

Resistente: Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP z siedzibą w Warszawie (SAWP)

Questioni pregiudiziali

1)

Se si possa ritenere che gli autori, gli artisti interpreti o esecutori e altri soggetti aventi diritto effettuino le prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 24, paragrafo 1, e 25, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), ai fabbricanti e agli importatori di registratori e di altri apparecchi simili nonché di supporti vergini, dai quali le società di gestione collettiva percepiscono, per conto degli aventi diritto ma in nome proprio, i prelievi su tali apparecchi e supporti a titolo della loro vendita.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se le società di gestione collettiva, percependo i prelievi sugli apparecchi e sui supporti a titolo della loro vendita da parte dei fabbricanti e degli importatori, agiscano in qualità di soggetti passivi ai sensi dell’articolo 28 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, che sono tenuti a documentare tali operazioni con una fattura ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 1, punto 1, della citata direttiva, emessa ai fabbricanti e agli importatori di registratori e di altri apparecchi simili nonché di supporti vergini, indicando, come dovuta, l’IVA riscossa a titolo dei prelievi, e se, al momento della ripartizione dei prelievi tra gli autori, gli artisti interpreti o esecutori ed altri soggetti aventi diritto, questi ultimi debbano documentare la riscossione dei prelievi con un fattura che tiene conto dell’IVA, emessa alla società di gestione collettiva che riscuote i prelievi.


(1)   GU L 347, pag. 1.


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