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Document 62015TN0645

Causa T-645/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — České centrum pro investigativní žurnalistiku/Parlamento

GU C 48 del 8.2.2016, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/59


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — České centrum pro investigativní žurnalistiku/Parlamento

(Causa T-645/15)

(2016/C 048/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8682 C del Parlamento europeo del 14 settembre 2015, recante rigetto della domanda confermativa, presentata dalla ricorrente, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dalla ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti della ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


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