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Document 62015TN0640
Case T-640/15: Action brought on 13 November 2015 — Kristan v Parliament
Causa T-640/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Kristan/Parlamento
Causa T-640/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Kristan/Parlamento
GU C 48 del 8.2.2016, p. 54–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 48/54 |
Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Kristan/Parlamento
(Causa T-640/15)
(2016/C 048/62)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Tina Kristan (Ljubljana, Slovenia) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la decisione A(2015)8656 C del Parlamento europeo del 15 settembre 2015, recante rigetto della domanda di conferma della ricorrente diretta ad ottenere l’accesso a taluni documenti riguardanti informazioni relative a spese di viaggio, indennità di missione, indennità per spese generali, e spese riguardanti il personale di membri del Parlamento europeo; |
— |
condannare il Parlamento a sopportare le spese della ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, incluse le spese di ogni interveniente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono protetti ai sensi del diritto comunitario. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, poiché l’accesso alle informazioni richieste è stato negato malgrado fossero soddisfatte le condizioni per la loro divulgazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo generale, ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del medesimo regolamento, di esaminare ogni singolo documento. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il diniego di accesso parziale al documento richiesto era ingiustificato. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del dovere di motivazione di cui agli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, poiché il Parlamento non ha esaminato tutti gli argomenti della ricorrente. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1).