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Document 62015TN0403

Causa T-403/15: Ricorso proposto il 22 luglio 2015 — JYSK/Commissione

GU C 311 del 21.9.2015, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/58


Ricorso proposto il 22 luglio 2015 — JYSK/Commissione

(Causa T-403/15)

(2015/C 311/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JYSK sp. z o.o. (Radomsko, Polonia) (rappresentante: avv. H. Sønderby Christensen)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2015) 3228 final dell’11 maggio 2015 relativa a un contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al progetto principale «Centro servizi europeo condiviso — Sistemi di logistica intelligente», facente parte del programma operativo «Economia innovatrice» per assistenza del FESR a titolo dell’obiettivo Convergenza in Polonia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la JYSK rispetta i requisiti posti dal governo polacco e gli obiettivi, da un lato, del Programma operativo «Economia innovatrice» 2007-2013 (PO EI), e, dall’altro, del diritto dell’Unione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il progetto è coerente con il PO EI e con il diritto dell’Unione.

La ricorrente deduce che, nella sua decisione, la Commissione non ha contestato che i criteri posti nella sottomisura 4.5.2. (allegato 2) fossero in linea con il PO EI e con il diritto dell’Unione. Inoltre, la ricorrente afferma che la Commissione non ha contestato il fatto che il progetto rispettasse i criteri e/o che la JYSK avesse titolo ad ottenere il punteggio di 60,5 punti.

3.

Terzo motivo, vertente sulla sostanza del presente ricorso.

La ricorrente deduce che il presente ricorso, in realtà, non ha nulla a che vedere con la JYSK, dato che tutte le parti — persino la Commissione — concordano sul fatto che la JYSK in concreto rispettasse i criteri previsti. Secondo la ricorrente, il presente ricorso è quindi una mera disputa di legittimità tra l’amministrazione polacca, da un lato, e la Commissione, dall’altro. Ciò non dovrebbe comportare pregiudizi per la JYSK.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il rappresentante della Commissione ha confermato che l’amministrazione polacca rispetta il diritto dell’Unione e il PO EI.

Secondo la ricorrente, è chiaro che la Commissione è stata d’accordo su tutti i requisiti stabiliti e ha accettato il PO EI e la sua concreta implementazione.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione viola la ripartizione delle competenze tra la Commissione e l’amministrazione polacca e i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La ricorrente deduce che la Commissione non ha il potere di negare il supporto nazionale sulla base di questioni che spetta all’amministrazione polacca decidere — in ragione della maggiore contiguità di quest’ultima con tale settore. Secondo la ricorrente, la Commissione non ha neppure il potere di diniego sulla base di motivi che le erano noti al momento della presentazione della domanda da parte della JYSK. La «Tabella dei punteggi» (sottomisura 4.5.2.) esprimerebbe esattamente gli obiettivi e le finalità del PO EI ed entrambi erano noti al rappresentante della Commissione nel comitato di monitoraggio al momento della presentazione della domanda da parte della JYSK. La corretta comprensione/interpretazione del PO IE, ad avviso della ricorrente, deve tenere conto della conoscenza specifica da parte dell’amministrazione polacca riguardo ai luoghi di lavoro ed alle competenze dei lavoratori nella città di Radomsko, e la Commissione non ha il potere di revocare in tutti i suoi dettagli la valutazione dell’amministrazione polacca in sede di attuazione del programma; tantomeno è corretto considerare decisivo qualsiasi intento o «finalità» del PO EI, come fa la Commissione. Secondo la ricorrente, la corretta interpretazione del PO EI e del diritto dell’UE deve basarsi sul fatto che alcune disposizioni illustrate nella tabella dei punteggi (sottomisura 4.5.2.) sono di maggiore importanza rispetto ad altre.

6.

Sesto motivo, che contesta gli argomenti della Commissione

Il ricorrente afferma che nessuno dei tre principali argomenti era reale e/o decisivo nel senso sostenuto dalla Commissione e nei limiti dell’interpretazione della Commissione che fa riferimento al momento della presentazione della domanda da parte della JYSK (luglio 2008). Secondo la ricorrente, essi non possono quindi essere rilevanti nel presente caso e, laddove il Tribunale li ritenesse rilevanti, non sarebbero decisivi.


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