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Document 62015TN0353
Case T-353/15: Action brought on 26 June 2015 — NeXovation v Commission
Causa T-353/15: Ricorso proposto il 26 giugno 2015 — NeXovation/Commissione
Causa T-353/15: Ricorso proposto il 26 giugno 2015 — NeXovation/Commissione
GU C 311 del 21.9.2015, p. 50–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/50 |
Ricorso proposto il 26 giugno 2015 — NeXovation/Commissione
(Causa T-353/15)
(2015/C 311/55)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: NeXovation Inc. (Hendersonville, USA) (rappresentanti: A. von Bergwelt, F. Henkel e M. Nordmann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente la decisione C(2014) 3634 final della Commissione europea del 1o ottobre 2014 (nella forma del corrigendum del 13 aprile 2015) sull’aiuto di Stato SA.31550 concesso dalla Germania al Nürburgring, in quanto: |
— |
in essa si constata che la vendita degli attivi della Nürburgring GmbH, della Motorsport Resort Nürburgring GmbH e della Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH non costituisce un aiuto di Stato, come dichiarato nel primo trattino del punto 285 della decisione impugnata; |
— |
in essa si constata che la vendita degli attivi della Nürburgring GmbH, della Motorsport Resort Nürburgring GmbH e della Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH non comporta una continuità economica tra la Nürburgring GmbH, la Motorsport Resort Nürburgring GmbH e la Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH e la Capricorn NÜRBURGRING Besitzgesellschaft GmbH, ovvero la nuova proprietaria degli attivi, o le sue controllate, come dichiarato nella prima frase del secondo trattino del punto 285 della decisione impugnata; |
— |
pertanto, in essa si constata che ogni possibile recupero di un aiuto di Stato incompatibile non riguarderà la Capricorn NÜRBURGRING Besitzgesellschaft GmbH, l’acquirente degli attivi venduti conformemente alla procedura di appalto, o le sue controllate, come dichiarato all’articolo 3, paragrafo 2, del dispositivo della decisione impugnata conformemente alla seconda frase del secondo trattino del punto 285 della decisione impugnata; |
— |
condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta la decisione della Commissione del 1o ottobre 2014 (con un corrigendum del 13 aprile 2015) in quanto viene in essa deciso che la vendita degli attivi del complesso del Nürburgring non costituisce un aiuto di Stato, che la vendita degli attivi non comporta una continuità finanziaria/economica tra i venditori e l’acquirente degli attivi e che qualsiasi possibile recupero di un aiuto di Stato incompatibile non riguarderà l’acquirente degli attivi.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
1. |
Primo motivo, vertente su un’erronea applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE da parte della Commissione in quanto quest’ultima ha travisato il significato di una procedura d’appalto aperta, trasparente e non discriminatoria con la vendita al miglior offerente e, inoltre, non ha esaminato correttamente il coinvolgimento dello Stato nel processo di vendita; |
2. |
Secondo motivo, vertente su un’erronea applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE da parte della Commissione in quanto essa giunge alla conclusione che un contratto di affitto temporaneo dei beni del ring non comporta un aiuto di Stato e che i venditori non hanno influenzato in modo illegittimo la rivendita degli attivi a un investitore russo; |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’erronea applicazione, da parte della Commissione, del principio di continuità finanziaria/economica; |
4. |
Quarto motivo, vertente sul mancato avvio di un procedimento di indagine formale; |
5. |
Quinto motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, dei diritti della ricorrente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999; |
6. |
Sesto motivo, vertente su una violazione dei principi di esame imparziale e diligente da parte della Commissione; |
7. |
Settimo motivo, vertente su un’erronea applicazione dell’articolo 296, paragrafo 2 TFUE da parte della Commissione. |