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Document 62015FB0024

Causa F-24/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 17 dicembre 2015 — Di Marzio/Consiglio (Funzione pubblica — Agente contrattuale — Gruppo di funzioni I — Riqualificazione del contratto in contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato di grado AST 3, AST 4 o AST 5 o in contratto di agente contrattuale a tempo indeterminato del gruppo di funzioni III — Articoli 2, 3 bis, 3 ter, 80 e 88 del RAA — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Principio di buona amministrazione — Dovere di sollecitudine — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Articolo 81 del regolamento di procedura)

GU C 48 del 8.2.2016, p. 100–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/100


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 17 dicembre 2015 — Di Marzio/Consiglio

(Causa F-24/15) (1)

((Funzione pubblica - Agente contrattuale - Gruppo di funzioni I - Riqualificazione del contratto in contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato di grado AST 3, AST 4 o AST 5 o in contratto di agente contrattuale a tempo indeterminato del gruppo di funzioni III - Articoli 2, 3 bis, 3 ter, 80 e 88 del RAA - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Principio di buona amministrazione - Dovere di sollecitudine - Ricorso manifestamente infondato in diritto - Articolo 81 del regolamento di procedura))

(2016/C 048/116)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Antony Di Marzio (Limelette, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Veiga, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente diretta alla riqualificazione del suo contratto di agente contrattuale, gruppo di funzioni I, in contratto di agente temporaneo o, alternativamente, in contratto di agente contrattuale, gruppo di funzioni III, nonché domanda di risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.

2)

Il sig. Di Marzio sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 127 del 20.4.2015, pag. 43.


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