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Document 62015CN0650

Causa C-650/15 P: Impugnazione proposta il 4 dicembre 2015 da Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 29 settembre 2015, causa T-268/10 RENV, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

GU C 48 del 8.2.2016, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/25


Impugnazione proposta il 4 dicembre 2015 da Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 29 settembre 2015, causa T-268/10 RENV, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

(Causa C-650/15 P)

(2016/C 048/30)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS (rappresentanti: R. Cana, avocat, D. Abrahams, barrister, E. Mullier, avocate)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale, causa T-268/10 RENV;

annullare l’atto controverso;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento dei ricorrenti;

condannare la convenuta alle spese del presente grado di giudizio, comprese quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione è proposta avverso la sentenza del Tribunale, causa T-268/10 RENV, che ha respinto il ricorso di annullamento dei ricorrenti relativo alla decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA»), con la quale l’acrilammide è stata identificata come sostanza rispondente ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006 (1), conformemente all’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006.

I motivi dedotti dai ricorrenti possono essere così riassunti:

1.

il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando erroneamente il regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («regolamento REACH») nella sua interpretazione della definizione di «sostanza intermedia» di cui all’articolo 3, numero 15, del regolamento REACH

a)

interpretando gli usi finali delle sostanze sintetizzate come criterio di esclusione contrario al chiaro tenore letterale dell’articolo 3, punto 15;

b)

interpretando la definizione di «sostanza intermedia» in modo contrario all’obiettivo delle disposizioni del regolamento REACH;

c)

non avendo valutato in modo indipendente l’allegato 4 degli orientamenti sulle sostanze intermedie dell’ECHA, ed essendosi basato su sezioni irrilevanti dello stesso;

2.

il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione non avendo statuito sull’argomento dei ricorrenti secondo cui l’articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento REACH comprende l’intero titolo VII del regolamento REACH;

3.

il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando in modo errato il regolamento REACH nella parte in cui ha dichiarato che le sostanze intermedie non sono esentate dall’articolo 59 del regolamento REACH;

4.

il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la convenuta non ha commesso un errore manifesto di valutazione nel non aver tenuto in considerazione l’informazione di cui all’allegato XV del regolamento REACH;

5.

il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel valutare la proporzionalità dell’atto controverso; e

6.

il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione non avendo statuito sulle misure meno restrittive fatte valere dai ricorrenti.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).


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