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Document 62015CN0621

    Causa C-621/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 23 novembre 2015 — W e a./Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Caisse Carpimko

    GU C 48 del 8.2.2016, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 48/18


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 23 novembre 2015 — W e a./Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Caisse Carpimko

    (Causa C-621/15)

    (2016/C 048/25)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Cour de cassation

    Parti

    Ricorrenti: W e altri

    Resistenti: Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Caisse Carpimko

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 4 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (1), osti, per quanto riguarda [Or. 6] la responsabilità dei laboratori farmaceutici per danni ascrivibili ai vaccini da essi prodotti, a un mezzo di prova che prevede che il giudice di merito, nell’esercizio del suo pieno potere discrezionale, possa ritenere che gli elementi di fatto presentati dal ricorrente costituiscano presunzioni gravi, precise e concordanti, tali da dimostrare il difetto del vaccino e l’esistenza di un nesso causale tra quest’ultimo e la malattia, nonostante la constatazione che la ricerca medica non stabilisce alcun nesso fra la vaccinazione e la comparsa della malattia.

    2)

    In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 4 della menzionata direttiva 85/374 osti a un sistema di presunzioni secondo cui l’esistenza di un nesso causale tra il difetto attribuito a un vaccino e il danno subito dalla vittima debba sempre essere considerata dimostrata in presenza di determinati indizi di causalità;

    3)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 4 della menzionata direttiva 85/374 debba essere interpretato nel senso che la dimostrazione, a carico della vittima, dell’esistenza di un nesso causale fra il difetto attribuito a un vaccino e il danno da essa subito, possa essere considerata fornita soltanto qualora tale nesso venga determinato in maniera scientifica.


    (1)  GU L 210, pag. 29.


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