Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0713

    Causa T-713/14: Ricorso proposto il 10 ottobre 2014 — IPSO/BCE

    GU C 431 del 1.12.2014, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 431/39


    Ricorso proposto il 10 ottobre 2014 — IPSO/BCE

    (Causa T-713/14)

    (2014/C 431/62)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Organizzazione dei dipendenti delle istituzioni europee ed internazionali nella Repubblica federale di Germania (IPSO) (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

    Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione del comitato esecutivo della BCE, datata 30 maggio 2014, resa pubblica il 16 luglio 2014, di fissare a due anni la durata massima di alcuni contratti del personale interinale svolgente funzioni di natura segretariale ed amministrativa;

    condannare la convenuta al risarcimento del danno morale valutato, secondo equità, in EUR 15  000;

    condannare la convenuta alla totalità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso la ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente, da un lato, sulla violazione del diritto della ricorrente all’informazione e alla consultazione, così come sancito dall’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla direttiva 2002/14 (1), definito e reso operativo dall’accordo quadro sul riconoscimento, la condivisione di informazioni e la consultazione e dall’accordo ad hoc del gennaio 2014, concluso dalla BCE e dall’IPSO, che istituisce un gruppo di lavoro sui lavoratori interinali, e, dall’altro lato, sulla violazione di detti accordi.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione e, in particolare, del diritto di essere ascoltata e del diritto di accesso alle informazioni, diritti procedurali sanciti dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


    (1)  Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80, pag. 29).


    Top