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Document 62014TN0713
Case T-713/14: Action brought on 10 October 2014 — IPSO v ECB
Causa T-713/14: Ricorso proposto il 10 ottobre 2014 — IPSO/BCE
Causa T-713/14: Ricorso proposto il 10 ottobre 2014 — IPSO/BCE
GU C 431 del 1.12.2014, p. 39–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 431/39 |
Ricorso proposto il 10 ottobre 2014 — IPSO/BCE
(Causa T-713/14)
(2014/C 431/62)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Organizzazione dei dipendenti delle istituzioni europee ed internazionali nella Repubblica federale di Germania (IPSO) (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del comitato esecutivo della BCE, datata 30 maggio 2014, resa pubblica il 16 luglio 2014, di fissare a due anni la durata massima di alcuni contratti del personale interinale svolgente funzioni di natura segretariale ed amministrativa; |
— |
condannare la convenuta al risarcimento del danno morale valutato, secondo equità, in EUR 15 000; |
— |
condannare la convenuta alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente, da un lato, sulla violazione del diritto della ricorrente all’informazione e alla consultazione, così come sancito dall’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla direttiva 2002/14 (1), definito e reso operativo dall’accordo quadro sul riconoscimento, la condivisione di informazioni e la consultazione e dall’accordo ad hoc del gennaio 2014, concluso dalla BCE e dall’IPSO, che istituisce un gruppo di lavoro sui lavoratori interinali, e, dall’altro lato, sulla violazione di detti accordi. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione e, in particolare, del diritto di essere ascoltata e del diritto di accesso alle informazioni, diritti procedurali sanciti dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
(1) Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80, pag. 29).