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Document 62014TN0615

    Causa T-615/14: Ricorso proposto il 14 agosto 2014  — Fútbol Club Barcelona/UAMI (Raffigurazione di uno scudo)

    GU C 372 del 20.10.2014, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.10.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 372/22


    Ricorso proposto il 14 agosto 2014 — Fútbol Club Barcelona/UAMI (Raffigurazione di uno scudo)

    (Causa T-615/14)

    2014/C 372/28

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Fútbol Club Barcelona (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    modificare le decisioni della prima commissione di ricorso del 23 maggio 2014 e dell’esaminatore del 23 maggio 2013, in conformità dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, per violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3 del regolamento n. 207/2009, riconoscendo: i) il carattere distintivo del marchio figurativo oggetto della domanda n. 1 1 7 64  354 e, di conseguenza, l’inapplicabilità del divieto assoluto di registrazione previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, e ordinando ii) la pubblicazione di detta domanda di marchio affinché si possa procedere, una volta espletate le restanti formalità, alla sua registrazione;

    condannare il convenuto alle spese del procedimento, in conformità dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

    Motivi e principali argomenti

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo raffigurante uno scudo per prodotti e servizi delle classi 16, 25 e 41 — Domanda di marchio comunitario n. 1 1 7 64  354

    Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti:

    violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

    violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.


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