This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62014TN0269
Case T-269/14: Action brought on 28 April 2014 — City Index/OHIM — Citigroup and Citibank (CITY INDEX)
Causa T-269/14: Ricorso proposto il 28 aprile 2014 — City Index/UAMI — Citigroup e Citibank (CITY INDEX)
Causa T-269/14: Ricorso proposto il 28 aprile 2014 — City Index/UAMI — Citigroup e Citibank (CITY INDEX)
GU C 253 del 4.8.2014, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/32 |
Ricorso proposto il 28 aprile 2014 — City Index/UAMI — Citigroup e Citibank (CITY INDEX)
(Causa T-269/14)
2014/C 253/47
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: City Index Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: B. Brandreth, Barrister)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Citigroup, Inc. e Citibank, NA (New York, USA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 19 febbraio 2014, nel procedimento R 172/2013-2 che ha accolto l’opposizione con riguardo a prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 36; |
— |
condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CITY INDEX», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 36 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 7 4 58 094
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Citigroup, Inc. e Citibank, NA
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «citi», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 36 e 42, i marchi figurativi comunitario e nazionale contenenti gli elementi denominativi «citifinancial» e «citibank» nonché i marchi denominativi comunitari e nazionali «CITICAPITAL», «CITIMONEY», «CITIFINANCIAL», «CITI», «CITIBOND», «CITICONNECT», «CITIBANK» e «CITICARD»
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione e rigetto parziale della domanda di marchio comunitario
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo1, lettera b) del regolamento n. 207/2009