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Document 62014FN0098

    Causa F-98/14: Ricorso proposto il 29 settembre 2014 — ZZ/Consiglio

    GU C 431 del 1.12.2014, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 431/50


    Ricorso proposto il 29 settembre 2014 — ZZ/Consiglio

    (Causa F-98/14)

    (2014/C 431/79)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Velardo, avocat)

    Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

    Oggetto e descrizione della controversia

    L’annullamento parziale di due comunicazioni al personale del Consiglio nei limiti in cui esse collegano il beneficio del rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine e dei giorni per il viaggio all’indennità di dislocazione o di espatrio, e la condanna del convenuto al risarcimento del danno morale e materiale asseritamente subito.

    Conclusioni del ricorrente

    Annullare, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, la decisione contenuta nella Comunicazione al personale («CP») 13/14 (decisione n. 2/2014) del 9 gennaio 2014, che ha modificato il regime applicabile ai giorni per il viaggio, a seguito dell’applicabilità, a decorrere dal 1o gennaio 2014, della disposizione di cui all’articolo 7 dell’allegato V dello Statuto, nonché quella contenuta nella Comunicazione al personale («CP») 9/14 (decisione n. 12/2014), che ha modificato il regime delle spese di viaggio a seguito dell’applicabilità, a decorrere dal 1o gennaio 2014, della disposizione di cui all’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto, modificato dal regolamento (Ue, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 287 del 29 ottobre 2013. La domanda di annullamento è limitata alla parte di tali CP che collega il diritto alle spese di viaggio e ai giorni per il viaggio all’indennità di dislocazione o di espatrio, nonché all’articolo 6 della CP 9/14 che ha introdotto nuovi criteri per la determinazione del luogo d’origine;

    condannare il convenuto a versare al ricorrente l’importo di EUR 1 65  596,42 a titolo del danno materiale subito, nonché EUR 40  000 a titolo del danno morale;

    condannare il convenuto al risarcimento del danno e al pagamento degli interessi di mora e compensativi al tasso del 6,75 % per il danno morale e materiale subito;

    condannare il Consiglio alle spese.


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