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Document 62014FA0031

Causa F-31/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell' 11 dicembre 2014 — Colart e a./Parlamento (Funzione pubblica — Rappresentanza del personale — Comitato del personale — Elezioni al comitato del personale — Normativa sulla rappresentanza del personale al Parlamento europeo — Competenza del collegio degli scrutatori — Procedura di contestazione dinanzi al collegio degli scrutatori — Pubblicazione dei risultati delle elezioni — Reclamo presentato dinanzi al collegio degli scrutatori — Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto — Mancanza di previo reclamo dinanzi all’APN — Ricorso diretto al Tribunale — Irricevibilità)

GU C 34 del 2.2.2015, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/48


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell'11 dicembre 2014 — Colart e a./Parlamento

(Causa F-31/14) (1)

((Funzione pubblica - Rappresentanza del personale - Comitato del personale - Elezioni al comitato del personale - Normativa sulla rappresentanza del personale al Parlamento europeo - Competenza del collegio degli scrutatori - Procedura di contestazione dinanzi al collegio degli scrutatori - Pubblicazione dei risultati delle elezioni - Reclamo presentato dinanzi al collegio degli scrutatori - Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto - Mancanza di previo reclamo dinanzi all’APN - Ricorso diretto al Tribunale - Irricevibilità))

(2015/C 034/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Colart (Bastogne, Belgio) e altri (rappresentante: avv. A. Salerno)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: O. Caisou-Rousseau e S. Alves, agenti)

Oggetto

Domanda di annullare le elezioni del comitato del personale del Parlamento europeo che si sono svolte nell’autunno 2013 e i cui risultati sono stati pubblicati il 28 novembre 2013.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Colart e gli altri ricorrenti i cui nomi sono elencati in allegato sopportano la metà delle proprie spese.

3)

Il Parlamento europeo sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare la metà delle spese sostenute dai ricorrenti.


(1)  GU C 184 del 16.6.2014, pag. 45.


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