This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62014CN0395
Case C-395/14: Request for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht (Germany) lodged on 19 August 2014 — Vodafone GmbH v Federal Republic of Germany
Causa C-395/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 19 agosto 2014 — Vodafone GmbH/Repubblica federale di Germania
Causa C-395/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 19 agosto 2014 — Vodafone GmbH/Repubblica federale di Germania
GU C 372 del 20.10.2014, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 372/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 19 agosto 2014 — Vodafone GmbH/Repubblica federale di Germania
(Causa C-395/14)
2014/C 372/15
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Vodafone GmbH
Resistente: Repubblica federale di Germania
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), (GU L 108, pag. 33), debba essere interpretata nel senso che un’autorità di regolamentazione nazionale, laddove imponga ad un operatore detentore di un significativo potere di mercato di fornire servizi di terminazione di chiamate di telefonia vocale mobile ed abbia assoggettato ad autorizzazione le tariffe di tali servizi secondo la procedura prevista dalla menzionata disposizione della direttiva, sia tenuta, ogniqualvolta intenda autorizzare tariffe concretamente richieste, a reiterare la procedura prevista all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE.