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Document 62014CN0394
Case C-394/14: Request for a preliminary ruling from the Amtsgericht Rüsselsheim (Germany) lodged on 18 August 2014 — Sandy Siewert and Others v Condor Flugdienst GmbH
Causa C-394/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 18 agosto 2014 — Sandy Siewert e a./Condor Flugdienst GmbH
Causa C-394/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 18 agosto 2014 — Sandy Siewert e a./Condor Flugdienst GmbH
GU C 372 del 20.10.2014, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 372/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 18 agosto 2014 — Sandy Siewert e a./Condor Flugdienst GmbH
(Causa C-394/14)
2014/C 372/14
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Rüsselsheim
Parti
Ricorrente: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert
Resistente: Condor Flugdienst GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la circostanza eccezionale di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba riguardare in modo diretto e immediato il volo prenotato. |
2) |
Nell’ipotesi in cui anche circostanze eccezionali sorte nell’ambito di voli precedentemente effettuati presentino rilevanza ai fini di un volo successivo, se le misure ragionevolmente esigibili che il vettore aereo operativo è tenuto ad adottare ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento debbano mirare soltanto ad impedire il verificarsi della circostanza eccezionale oppure anche ad evitare un maggior ritardo. |
3) |
Se siano da considerare circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, gli interventi di terzi che operano sotto la propria responsabilità e ai quali sono stati affidati compiti che rientrano nell’attività del vettore operativo. |
4) |
In caso di soluzione affermativa della questione sub 3), se in sede di decisione sia rilevante da quale soggetto (società aerea, gestore aeroportuale, ecc.) sia stato incaricato il terzo. |
(1) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91; GU L 46, pag. 1.