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Document 62014CN0095

    Causa C-95/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 27 febbraio 2014 — Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)/FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

    GU C 245 del 28.7.2014, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.7.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 245/2


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 27 febbraio 2014 — Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)/FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

    (Causa C-95/14)

    2014/C 245/03

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale di Milano

    Parti nella causa principale

    Ricorrenti: Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)

    Convenute: FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

    Questioni pregiudiziali

    1)

    se gli artt. 34, 35 e 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, correttamente interpretati, ostino all'applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge nazionale n. 8 14 gennaio 2013, che fa obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana «pelle»- ai prodotti in pelle legalmente lavorata o commercializzata in altri Stati Membri dell'Unione Europea, risolvendosi tale legge nazionale in una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'art. 34 del Trattato e non giustificata dall'art. 36 del Trattato;

    2)

    se gli artt. 34, 35, e 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, correttamente interpretati, ostino all'applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge nazionale n. 8 14 gennaio 2013, che fa obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana «pelle»- ai prodotti in pelle ottenuta da lavorazioni in Paesi non Membri dell' Unione Europea e non già legalmente commercializzati nell'Unione, risolvendosi tale legge nazionale in una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'art. 34 del Trattato e non giustificata dall'art. 36 del Trattato;

    3)

    se gli artt. 3 e 5 della Direttiva 94/11/CE (1), correttamente interpretati, ostino all'applicazione dell'art. 3, comma 2, delle legge nazionale n. 8 14 gennaio 2013, che fa obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana «pelle» ai prodotti in pelle legalmente lavorata o legalmente commercializzata in altri Stati Membri dell'Unione;

    4)

    se gli artt. 3 e 5 della Direttiva 94/11/CE, correttamente interpretati, ostino all'applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge nazionale n. 8 14 gennaio 2013, che fa obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza, per prodotti in pelle ottenuta da lavorazioni in Paesi non membri dell’Unione Europea e non già legalmente commercializzati nell’Unione;

    5)

    se l’art. 60 del Regolamento (UE)952/2013 (2) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.10.2013, correttamente interpretato, osti all’applicazione dell’art. 3, comma 2, legge nazionale n. 8 14 gennaio 2013, che fa obbligo di etichettatura recante l’indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana «pelle»- a prodotti in pelle ottenuta da lavorazioni in Paesi Membri dell’Unione Europea o non già legalmente commercializzati nell’Unione;

    6)

    se l’art. 60 del Regolamento (UE)952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.10.2013, correttamente interpretato, osti all’applicazione dell’art. 3, comma 2, legge nazionale n. 8 14 gennaio 2013, che fa obbligo di etichettatura recante l’indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana «pelle»- a prodotti in pelle ottenuta da lavorazioni in Paesi non Membri dell’Unione Europea e non già legalmente commercializzati nell’Unione.


    (1)  GU L 100, pag. 37.

    (2)  GU L 269, pag. 1.


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