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Document 62014CB0384

    Causa C-384/14: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 28 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 44 de Barcelona - Spagna) – Alta Realitat SL/Erlock Film ApS, Ulrich Thomsen (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Articolo 8 — Assenza di traduzione dell’atto — Rifiuto di ricezione dell’atto — Conoscenze linguistiche del destinatario dell’atto — Controllo da parte del giudice adito nello Stato membro mittente)

    GU C 243 del 4.7.2016, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 243/14


    Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 28 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 44 de Barcelona - Spagna) – Alta Realitat SL/Erlock Film ApS, Ulrich Thomsen

    (Causa C-384/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali - Regolamento (CE) n. 1393/2007 - Articolo 8 - Assenza di traduzione dell’atto - Rifiuto di ricezione dell’atto - Conoscenze linguistiche del destinatario dell’atto - Controllo da parte del giudice adito nello Stato membro mittente))

    (2016/C 243/14)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Juzgado de Primera Instancia n. 44 de Barcelona

    Parti

    Ricorrente: Alta Realitat SL

    Convenute: Erlock Film ApS, Ulrich Thomsen

    Dispositivo

    Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, al momento della notificazione o della comunicazione di un atto al suo destinatario, residente nel territorio di un altro Stato membro, qualora l’atto non sia stato redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dall’interessato oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se esistano più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione:

    il giudice adito nello Stato membro mittente deve assicurarsi che tale destinatario sia stato debitamente informato, mediante il modulo standard che figura nell’allegato II di detto regolamento, del proprio diritto di rifiutare di ricevere tale atto;

    in caso di omissione di siffatta formalità, spetta a tale giudice regolarizzare la procedura conformemente alle disposizioni di detto regolamento;

    il giudice adito non è legittimato ad ostacolare l’esercizio, da parte del destinatario, del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto;

    è solo dopo che il destinatario abbia effettivamente esercitato il proprio diritto di rifiutare di ricevere l’atto che il giudice adito può verificare la fondatezza di tale rifiuto; a tal fine, detto giudice deve tenere conto di tutti gli elementi rilevanti del fascicolo per determinare se l’interessato comprenda o meno la lingua nella quale l’atto è stato redatto, e

    qualora tale giudice constati che il rifiuto opposto dal destinatario dell’atto non fosse giustificato, esso può, in linea di principio, applicare le conseguenze previste dal proprio diritto nazionale in una siffatta ipotesi, a condizione che l’effetto utile del regolamento n. 1393/2007 sia preservato.


    (1)  GU C 338 del 3.11.2014.


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