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Document 62014CA0614

    Causa C-614/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di Atanas Ognyanov (Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte — Contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale — Normativa nazionale che prevede la declinazione di competenza del giudice nazionale per aver espresso, nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale, un parere provvisorio nell’esposizione del contesto di fatto e di diritto — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47, secondo comma, e articolo 48, paragrafo 1)

    GU C 335 del 12.9.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.9.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 335/8


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di Atanas Ognyanov

    (Causa C-614/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale - Normativa nazionale che prevede la declinazione di competenza del giudice nazionale per aver espresso, nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale, un parere provvisorio nell’esposizione del contesto di fatto e di diritto - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47, secondo comma, e articolo 48, paragrafo 1))

    (2016/C 335/10)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Sofiyski gradski sad

    Imputato nella causa principale

    Atanas Ognyanov

    Con l’intervento di: Sofiyska gradska prokuratura

    Dispositivo

    1)

    Gli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura della Corte, alla luce dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale interpretata in modo da imporre al giudice del rinvio di dichiarare la propria incompetenza con riguardo ad un procedimento dinanzi ad esso pendente per aver esposto, nell’ambito della propria domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto del procedimento stesso.

    2)

    Il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che non impone né vieta al giudice del rinvio di procedere, in seguito alla pronuncia della sentenza emessa in via pregiudiziale, ad una nuova audizione delle parti nonché a nuove misure istruttorie che possano indurlo a modificare gli accertamenti di fatto e di diritto da esso effettuati nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale, purché tale giudice dia piena attuazione all’interpretazione del diritto dell’Unione data dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

    3)

    Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta a che un giudice del rinvio applichi una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, ritenuta contraria a tale diritto.


    (1)  GU C 96 del 23.3.2015.


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