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Document 62014CA0523

    Causa C-523/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Gelderland — Paesi Bassi) — Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 1 — Campo d’applicazione — Denuncia con costituzione di parte civile — Articolo 27 — Litispendenza — Domanda proposta dinanzi al giudice di un altro Stato membro — Istruttoria in corso — Articolo 30 — Data in cui un giudice è considerato adito)

    GU C 414 del 14.12.2015, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 414/10


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Gelderland — Paesi Bassi) — Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

    (Causa C-523/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 1 - Campo d’applicazione - Denuncia con costituzione di parte civile - Articolo 27 - Litispendenza - Domanda proposta dinanzi al giudice di un altro Stato membro - Istruttoria in corso - Articolo 30 - Data in cui un giudice è considerato adito))

    (2015/C 414/13)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Rechtbank Gelderland

    Parti

    Ricorrenti: Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA

    Convenuti: VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che una denuncia con costituzione di parte civile presentata dinanzi ad un giudice istruttore rientra nel campo di applicazione di detto regolamento nei limiti in cui essa ha per oggetto il risarcimento dei danni lamentati dal denunciante.

    2)

    L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che una domanda è pendente, ai sensi di tale disposizione, quando una denuncia con costituzione di parte civile è stata presentata presso un giudice istruttore, pur se l’istruzione del procedimento di cui trattasi è ancora in corso.

    3)

    L’articolo 30 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, quando un soggetto presenta una denuncia con costituzione di parte civile presso un giudice istruttore mediante deposito di un atto che, in base al diritto nazionale applicabile, non deve essere notificato o comunicato prima del deposito, la data che deve essere presa in considerazione perché detto giudice si possa considerare adito è quella in cui la denuncia è stata depositata.


    (1)  GU C 34 del 2.2.2015.


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