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Document 62014CA0126

    Causa C-126/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — «Sveda» UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 168 — Diritto a detrazione — Detrazione dell’imposta assolta a monte per l’acquisto o per la fabbricazione di beni d’investimento — Percorso ricreativo direttamente destinato all’utilizzo gratuito da parte del pubblico — Utilizzo del percorso ricreativo in vista di operazioni soggette ad imposta)

    GU C 414 del 14.12.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 414/3


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — «Sveda» UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

    (Causa C-126/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 168 - Diritto a detrazione - Detrazione dell’imposta assolta a monte per l’acquisto o per la fabbricazione di beni d’investimento - Percorso ricreativo direttamente destinato all’utilizzo gratuito da parte del pubblico - Utilizzo del percorso ricreativo in vista di operazioni soggette ad imposta))

    (2015/C 414/04)

    Lingua processuale: il lituano

    Giudice del rinvio

    Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

    Parti

    Ricorrente:«Sveda» UAB

    Resistente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

    con l’intervento di: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

    Dispositivo

    L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso di conferire, in circostanze come quelle del procedimento principale, a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per l’acquisto o per la fabbricazione di beni d’investimento intesi a un’attività economica progettata, di turismo rurale o ricreativo, i quali siano direttamente destinati all’utilizzo gratuito da parte del pubblico, ma possano consentire la realizzazione di operazioni soggette a imposta, se sussiste un nesso diretto e immediato tra le spese connesse alle operazioni a monte e una o più operazioni a valle che danno diritto a detrazione ovvero con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare sulla base di elementi oggettivi.


    (1)  GU C 175 del 10.6.2014.


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