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Document 62013CA0595

    Causa C-595/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Fiscale Eenheid X NV cs (Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera d), punto 6 — Fondi comuni d’investimento — Nozione — Investimenti immobiliari — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione — Amministrazione effettiva di un immobile)

    GU C 48 del 8.2.2016, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 48/2


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Fiscale Eenheid X NV cs

    (Causa C-595/13) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Articolo 13, parte B, lettera d), punto 6 - Fondi comuni d’investimento - Nozione - Investimenti immobiliari - Gestione di fondi comuni d’investimento - Nozione - Amministrazione effettiva di un immobile))

    (2016/C 048/02)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Hoge Raad der Nederlanden

    Parti

    Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

    Convenuta: Fiscale Eenheid X NV cs

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, deve essere interpretato nel senso che società d’investimento come quelle di cui al procedimento principale, in cui è raccolto capitale ad opera di più di un investitore che sopporta il rischio connesso alla gestione del patrimonio riunito nelle società medesime al fine dell’acquisto, della detenzione, della gestione e della vendita di beni immobili per conseguirne un profitto, che perverrà a tutti i detentori delle quote in forma di distribuzione di un dividendo e di un vantaggio dovuto all’aumento del valore della loro partecipazione, possono essere considerate «fondi comuni d’investimento», ai sensi di tale disposizione, a patto che lo Stato membro interessato abbia assoggettato tali società a una vigilanza statale specifica.

    2)

    L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione» contenuta in tale disposizione non riguarda l’amministrazione effettiva dei beni immobili di un fondo comune d’investimento.


    (1)  GU C 39 dell’8.2.2014.


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