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Document 62011TA0046

Causa T-46/11: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Deutsche Lufthansa e a./Commissione [«Concorrenza — Intese — Mercato europeo del trasporto aereo di merci — Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi per il trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) — Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul traporto aereo — Obbligo di motivazione»]

GU C 48 del 8.2.2016, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/36


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Deutsche Lufthansa e a./Commissione

(Causa T-46/11) (1)

([«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del trasporto aereo di merci - Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi per il trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) - Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul traporto aereo - Obbligo di motivazione»])

(2016/C 048/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania); Lufthansa Cargo AG (Francoforte sul Meno, Germania); e Swiss International Air Lines AG (Basilea, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente, S. Völcker, F. Louis, E. Arsenidou e A. Israel, poi S. Völcker e J. Orogolas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Kellerbauer, S. Noë e N. von Lingen, poi S. Noë e A. Dawes, agenti, assistiti da J. Anderson, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento degli articoli da 1 a 4 della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo).

Dispositivo

1)

Gli articoli da 1 a 4 della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo) sono annullati per quanto riguarda la Deutsche Lufthansa AG, la Lufthansa Cargo AG e la Swiss International Air Lines AG.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Deutsche Lufthansa, dalla Lufthansa Cargo e dalla Swiss International Air Lines.


(1)  GU C 80 del 12.3.2011.


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