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Document 62010TN0071

Causa T-71/10: Ricorso proposto il 18 febbraio 2010 — Xeda International e Pace International/Commissione.

GU C 100 del 17.4.2010, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 100/62


Ricorso proposto il 18 febbraio 2010 — Xeda International e Pace International/Commissione.

(Causa T-71/10)

2010/C 100/92

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Xeda International (Saint Andiol, Francia) e Pace International LLC (Seattle, Stati Uniti d’America) (rappresentanti: avv. C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

Annullare la decisione impugnata;

Condannare la Commissione alle spese;

Assumere tutti i provvedimenti che corrispondono ad equità.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2009, 2009/859/CE, concernente la non iscrizione della difenilammina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2009) 9262] (GU 2009 L 314, pag. 79).

Le ricorrenti affermano che, in ragione della decisione impugnata, la prima ricorrente non sarà più autorizzata a vendere difenilammina o prodotti a base di difenilammina nell'Unione europea e che essa perderà le autorizzazioni per i propri prodotti negli Stati membri il 30 marzo 2010.

Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata è illegittima in quanto si basa su una valutazione della difenilammina che è scientificamente e giuridicamente erronea. Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata viola il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il diritto derivato dell'Unione.

In sintesi, le ricorrenti ritengono che la decisione impugnata vieti l'uso della difenilammina nei prodotti fitofarmaceutici sulla base di tre elementi scientifici, citati al suo quinto «considerando», a ciascuno dei quali le ricorrenti hanno risposto in maniera appropriata e comunque nessuno di essi rappresenta un elemento di preoccupazione tale da giustificare la mancata iscrizione.

Inoltre, le ricorrenti dichiarano che la Commissione ha violato i loro diritti della difesa, avendo loro impedito di utilizzare la possibilità di ritirare il loro fascicolo e di presentarne uno nuovo per beneficiare di un periodo transitorio più lungo, come è avvenuto per altre sostanze rientranti nel medesimo ambito normativo.


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