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Document 62010TN0034
Case T-34/10: Action brought on 26 January 2010 — Hairdreams v OHIM — Bartmann (MAGIC LIGHT)
Causa T-34/10: Ricorso proposto il 26 gennaio 2010 — Hairdreams/UAMI — Bartmann (MAGIC LIGHT)
Causa T-34/10: Ricorso proposto il 26 gennaio 2010 — Hairdreams/UAMI — Bartmann (MAGIC LIGHT)
GU C 100 del 17.4.2010, p. 46–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/46 |
Ricorso proposto il 26 gennaio 2010 — Hairdreams/UAMI — Bartmann (MAGIC LIGHT)
(Causa T-34/10)
2010/C 100/71
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente:«Hairdreams” HaarhandelsgmbH (Graz, Austria) (rappresentante: avv. G. Kresbach)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Rüdiger Bartmann (Gladbeck, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Emendare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 18 novembre 2009, procedimento R 656/2008-4, dando pieno accoglimento al ricorso della ricorrente del 22 aprile 2008 e condannando il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente per l’opposizione, per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e a quelle per il presente procedimento; |
— |
in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MAGIC LIGHT» per prodotti delle classi 3, 8, 10, 21, 22, 26 e 44 (domanda di registrazione n. 5 196 597)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Rüdiger Bartmann
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco «MAGIC LIFE» n. 30 415 611 per prodotti della classe 3
Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 (1), in quanto la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errori di diritto nella valutazione del rischio di confusione
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).