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Document 62010CN0224

    Causa C-224/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Baden-Baden (Germania) il 10 maggio 2010 — Procedimento penale a carico di: Leo Apelt

    GU C 221 del 14.8.2010, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 221/16


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Baden-Baden (Germania) il 10 maggio 2010 — Procedimento penale a carico di: Leo Apelt

    (Causa C-224/10)

    ()

    2010/C 221/26

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landgericht Baden-Baden

    Parti

    Parte procedente: Procura di Baden-Baden

    Imputato: sig. Leo Apelt

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se, alla luce dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 91/439/CEE (1), a norma del quale la patente per la categoria D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già abilitati alla guida di veicoli della categoria B, uno Stato membro possa rifiutare, ai sensi degli artt. 1 e 8, nn. 2 e 4, della citata direttiva, di riconoscere la validità di una patente rilasciata da un altro Stato membro comprendente le categorie B e D, con particolare riguardo a quest’ultima categoria, nel caso in cui al titolare della patente in questione il permesso di guida per la categoria B sia stato rilasciato prima dell’adozione nel primo Stato membro di un provvedimento giudiziale di revoca dell’abilitazione alla guida, ma quello per la categoria D gli sia stato conferito soltanto dopo tale provvedimento giudiziale di revoca e dopo la scadenza del divieto, disposto simultaneamente alla revoca, di conseguire un nuovo permesso di guida.

    2)

    In caso di soluzione negativa della prima questione:

    se il primo Stato membro possa rifiutare il riconoscimento dell’anzidetta patente — con particolare riguardo alla categoria D — in applicazione dell’art. 11, n. 4, della direttiva 2006/126/CE (2), a norma del quale uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la cui patente sia stata ritirata nel suo territorio la validità di qualsiasi patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora il permesso di guida per la categoria B sia stato rilasciato il 1o marzo 2006 e quello per la categoria D il 30 aprile 2007 e la relativa patente sia stata emessa in quest’ultima data.


    (1)  Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1).

    (2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, 2006/126/CE, concernente la patente di guida (GU L 403, pag. 18).


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