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Document 62010CN0069
Case C-69/10: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal administratif (Luxembourg) lodged on 5 February 2010 — Brahim Samba Diouf v Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration
Causa C-69/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Luxembourg) il 5 febbraio 2010 — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration
Causa C-69/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Luxembourg) il 5 febbraio 2010 — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration
GU C 100 del 17.4.2010, p. 27–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Luxembourg) il 5 febbraio 2010 — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration
(Causa C-69/10)
2010/C 100/40
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif
Parti
Ricorrente: Brahim Samba Diouf
Convenuto: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 39 della direttiva 2005/85/CE (1) debba essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale come quella introdotta nel Granducato di Lussemburgo dall’art. 20, n. 5, della legge modificata 5 maggio 2006 sul diritto di asilo e forme complementari di protezione, in applicazione della quale un richiedente asilo non dispone di un mezzo di ricorso giurisdizionale avverso la decisione dell’autorità amministrativa di statuire sulla fondatezza della domanda di protezione internazionale nell’ambito del procedimento accelerato; |
2) |
in caso di risposta negativa, se il principio generale del rimedio effettivo alla luce del diritto dell’Unione, ispirato dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, stipulata il 4 novembre 1950, debba essere interpretato nel senso che osta a una norma di diritto nazionale quale quella introdotta nel Granducato di Lussemburgo dall’art. 20, n. 5, della legge modificata 5 maggio 2006 sul diritto di asilo e forme complementari di protezione, in applicazione della quale un richiedente asilo non dispone di un mezzo di ricorso giurisdizionale avverso la decisione dell’autorità amministrativa di statuire sulla fondatezza della domanda di protezione internazionale nell’ambito del procedimento accelerato. |
(1) Direttiva del Consiglio, 1o dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13).