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Document 62010CA0608

Cause riunite C-608/10, C-10/11 e C-23/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Südzucker AG (C-608/10), WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH (C-10/11), Fleischkontor Moksel GmbH (C-23/11)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Agricoltura — Restituzioni all’esportazione — Errata indicazione dell’esportatore nella dichiarazione di esportazione — Normativa nazionale che subordina il diritto alla restituzione all’esportazione all’iscrizione del richiedente come esportatore nella dichiarazione di esportazione — Rettifica della dichiarazione di esportazione successiva allo svincolo delle merci)

GU C 287 del 22.9.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Südzucker AG (C-608/10), WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH (C-10/11), Fleischkontor Moksel GmbH (C-23/11)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Cause riunite C-608/10, C-10/11 e C-23/11) (1)

(Agricoltura - Restituzioni all’esportazione - Errata indicazione dell’esportatore nella dichiarazione di esportazione - Normativa nazionale che subordina il diritto alla restituzione all’esportazione all’iscrizione del richiedente come esportatore nella dichiarazione di esportazione - Rettifica della dichiarazione di esportazione successiva allo svincolo delle merci)

2012/C 287/10

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrenti: Südzucker AG (C-608/10), WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH (C-10/11), Fleischkontor Moksel GmbH (C-23/11)

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11), e dell’ articolo 78, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Indicazione erronea dell’esportatore nella dichiarazione di esportazione — Normativa nazionale che subordina il diritto alla restituzione all’esportazione all’indicazione del richiedente come esportatore nella dichiarazione di esportazione

Dispositivo

1)

L’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 90/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, il titolare di un titolo di esportazione ha diritto alla restituzione all’esportazione soltanto qualora sia iscritto come esportatore alla casella 2 della dichiarazione di esportazione depositata presso l’ufficio doganale competente.

2)

L’articolo 78, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che consente di procedere a posteriori ad una revisione della dichiarazione di esportazione a fini di restituzioni, per poter modificare il nome dell’esportatore che figura nella casella prevista a questo scopo, e che le autorità doganali sono tenute

ad esaminare, in primo luogo, se una revisione di detta dichiarazione debba essere considerata possibile in quanto, segnatamente, gli obiettivi della normativa dell’Unione in materia di restituzioni all’esportazione non sono stati messi in pericolo e le merci di cui trattasi sono state effettivamente esportate, il che deve essere dimostrato dal richiedente, nonché

ad adottare, in secondo luogo e all’occorrenza, i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono.

3)

L’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n.. 800/1999, come modificato dal regolamento n. 90/2001, nonché la normativa doganale dell’Unione devono essere interpretati nel senso che, in una fattispecie come quella di cui trattasi nella causa C-608/10, in cui il titolare di un titolo di esportazione non è iscritto come esportatore nella casella 2 della dichiarazione di esportazione, le autorità doganali non possono concedere a tale titolare la restituzione all’esportazione senza la previa rettifica della dichiarazione di esportazione.

4)

In un caso come quelli delle cause C-10/11 e C-23/11, la normativa doganale dell’Unione deve essere interpretata nel senso che l’ufficio doganale competente ad effettuare il pagamento della restituzione all’esportazione è vincolato dalla rettifica, operata a posteriori dall’ufficio doganale di esportazione, della menzione che figura alla casella 2 della dichiarazione di esportazione oppure, all’occorrenza, dell’esemplare di controllo T 5, se la decisione di rettifica soddisfa tutti i requisiti formali e sostanziali di una «decisione» previsti sia dall’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 2913/92 sia dalle pertinenti disposizioni del diritto nazionale di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio verificare se siffatti requisiti siano soddisfatti nei procedimenti principali.

5)

L’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 800/1999, come modificato dal regolamento n. 90/2001, nonché la normativa doganale dell’Unione devono essere interpretati nel senso che l’ufficio doganale competente a effettuare il pagamento della restituzione all’esportazione non ha il diritto, in un caso come quello della causa C-23/11 e nell’ipotesi in cui non fosse vincolato, secondo il diritto nazionale, dalla rettifica operata dall’ufficio doganale di esportazione, di prendere alla lettera la menzione che compare nella casella 2 della dichiarazione di esportazione e di opporre un rifiuto alla domanda di restituzione all’esportazione a motivo del fatto che l’autore di tale domanda non è l’esportatore dei prodotti contemplati dalla domanda stessa. Per contro, nel caso in cui l’ufficio doganale competente accolga la domanda di rettifica e rettifichi validamente il nome dell’esportatore, l’ufficio doganale competente ad effettuare il pagamento della restituzione all’esportazione è vincolato da tale decisione.


(1)  GU C 113 del 9.4.2011.

GU C 120 del 16.4.2011.


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