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Document 62010CA0090

    Causa C-90/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 settembre 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva habitat — Conservazione degli habitat naturali — Fauna e flora selvatiche — Artt. 4, n. 4, e 6, nn. 1 e 2 — Fissazione di priorità per le zone speciali di conservazione e istituzione di un sistema di protezione adeguata di queste ultime — Insussistenza della garanzia di una tutela giuridica adeguata delle zone speciali di conservazione ubicate nell’arcipelago delle Canarie)

    GU C 331 del 12.11.2011, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.11.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 331/4


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 settembre 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

    (Causa C-90/10) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Direttiva «habitat» - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Artt. 4, n. 4, e 6, nn. 1 e 2 - Fissazione di priorità per le zone speciali di conservazione e istituzione di un sistema di protezione adeguata di queste ultime - Insussistenza della garanzia di una tutela giuridica adeguata delle zone speciali di conservazione ubicate nell’arcipelago delle Canarie)

    2011/C 331/05

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

    Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

    Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica di Finlandia (rappresentante: M. Pere, agente)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, n. 4, e 6, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Siti d’importanza comunitaria — Misure di conservazione — Regione biogeografica macaronesica

    Dispositivo

    1)

    Il Regno di Spagna,

    omettendo di stabilire, ai sensi dell’art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, priorità per le zone speciali di conservazione corrispondenti ai siti d’importanza comunitaria della regione biogeografica macaronesica situati in territorio spagnolo e identificati con la decisione della Commissione 28 dicembre 2001, 2002/11/CE, che stabilisce l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, ai sensi della direttiva 92/43, e

    non avendo adottato, né applicato, ai sensi dell’art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva 92/43, misure appropriate di conservazione, né un regime di protezione che eviti il degrado degli habitat e le perturbazioni significative delle specie assicurando la tutela giuridica delle zone speciali di conservazione corrispondenti ai siti menzionati nella decisione 2002/11, situati in territorio spagnolo,

    non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza delle summenzionate disposizioni della detta direttiva.

    2)

    Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

    3)

    La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 113 del 1o.5.2010.


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