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Document 62009CN0049
Case C-49/09: Action brought on 2 February 2009 — Commission of the European Communities v Republic of Poland
Causa C-49/09: Ricorso proposto il 2 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia
Causa C-49/09: Ricorso proposto il 2 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia
GU C 102 del 1.5.2009, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 102/11 |
Ricorso proposto il 2 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia
(Causa C-49/09)
2009/C 102/15
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e K. Herrmann, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che, applicando un’aliquota ridotta di IVA pari al 7 % alle cessioni, all’importazione ed all’acquisto intracomunitario di indumenti ed accessori vestimentari per neonati nonché di calzature per bambini ai sensi dell’art. 41, n. 2, della legge sull’imposta sulle merci e sui servizi dell’11 marzo 2004 in combinato disposto con le posizioni 45 e 47 dell’allegato III di tale legge, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi derivantile dall’art. 98 della direttiva 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) in combinato disposto con l’allegato III della medesima. |
— |
condannare la Repubblica di Polonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Ad avviso della ricorrente l’applicazione da parte della Repubblica di Polonia di un’aliquota ridotta di IVA pari al 7 % alle cessioni, all’importazione ed all’acquisto intracomunitario di indumenti ed accessori vestimentari per neonati nonché di calzature per bambini ai sensi dell’art. 41, n. 2, della legge sull’imposta sulle merci e sui servizi dell’11 marzo 2004 in combinato disposto con le posizioni 45 e 47 dell’allegato III di tale legge, non è conforme alle disposizioni univoche dell’art. 98 della direttiva 2006/112/CE. L’applicazione di tale aliquota ridotta ai fini summenzionati non è compresa in alcuna delle deroghe riconosciute alla Repubblica di Polonia al punto 1, lett. a) e lett. b) del capitolo 9 “Fiscalità” dell’allegato XII dell’atto sulle condizioni di adesione della Repubblica di Polonia all’UE, né nell’art. 128 della direttiva 2006/112/CE.
(1) GU L 347 dell’11 dicembre 2006, pagg. 1-118.