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Document 62007TN0369

Causa T-369/07: Ricorso proposto il 26 settembre 2007 — Lettonia/Commissione

GU C 269 del 10.11.2007, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/66


Ricorso proposto il 26 settembre 2007 — Lettonia/Commissione

(Causa T-369/07)

(2007/C 269/121)

Lingua processuale: il lettone

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: E. Balode-Buraka, K. Bārdiņa)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 13 luglio 2007, C(2007)3409, riguardante la modifica del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Lettonia alla Commissione in conformità dell'art. 3, n. 3, della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C/2006/5612 def., sul piano di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra che la Lettonia aveva notificato alla Commissione in conformità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE (1);

condannare la Commissione alle spese;

trattare la causa con procedimento accelerato.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente considera che, interpretando in modo notevolmente ampio i diritti ad essa conferiti dall'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione ha limitato significativamente i diritti sovrani della Repubblica di Lettonia in materia energetica, in particolare relativamente alla scelta delle risorse energetiche e al suo approvvigionamento di elettricità, violando così la competenza stabilita all'art. 175, n. 2, lett. c), del Trattato CE.

La ricorrente considera inoltre che la Commissione abbia violato il principio di non discriminazione, in quanto l'applicazione del metodo di calcolo da essa elaborato per la determinazione del volume totale delle quote di emissioni autorizzate penalizza gli Stati membri le cui emissioni globali sono scarse.

La ricorrente considera del pari che la Commissione abbia violato il primo criterio di cui all'allegato III della direttiva 2003/87/CE, in quanto essa ha adottato la sua decisione senza tener conto degli obblighi internazionali che il Protocollo di Kyoto impone alla Repubblica di Lettonia.

Infine, la ricorrente afferma che la decisione è stata adottata in violazione delle forme sostanziali, non essendo stato rispettato il termine per respingere il piano che è fissato all'art. 9, n. 3, della 2003/87/CE.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).


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