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Document 52020IP0192

    Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode — Relazione annuale 2018 (2019/2128(INI))

    GU C 371 del 15.9.2021, p. 34–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.9.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 371/34


    P9_TA(2020)0192

    Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — lotta contro la frode — relazione annuale 2018

    Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode — Relazione annuale 2018 (2019/2128(INI))

    (2021/C 371/05)

    Il Parlamento europeo,

    visti l'articolo 310, paragrafo 6, e l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

    viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

    visti la relazione dell'11 ottobre 2019 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Trentesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode (2018)» (COM(2019)0444), e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2019)0361, SWD(2019)0362, SWD(2019)0363, SWD(2019)0364 e SWD(2019)0365),

    viste la relazione 2018 dell'OLAF e la relazione di attività 2018 (1) del comitato di vigilanza dell'OLAF,

    vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Strategia antifrode della Commissione: un'azione più incisiva a tutela del bilancio dell'UE» (COM(2019)0196),

    visti il «piano d'azione» (SWD(2019)0170) e la «valutazione del rischio di frode» (SWD(2019)0171) che accompagna la comunicazione dal titolo «Strategia antifrode della Commissione: un'azione più incisiva a tutela del bilancio dell'UE» (COM(2019)0196),

    vista la relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2018, corredata delle risposte delle istituzioni (2),

    vista la proposta di regolamento sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, (COM(2018)0324), presentata dalla Commissione il 2 maggio 2018,

    vista l'introduzione di disposizioni standard sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE in tutte le proposte della Commissione inerenti al quadro finanziario pluriennale (QFP),

    visto il parere n. 8/2018 della Corte dei conti europea sulla proposta della Commissione, del 23 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF (COM(2018)0338),

    visto il parere n. 9/2018 della Corte dei conti europea sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'UE (COM(2018)0386),

    vista la relazione speciale n. 26/2018 della Corte dei conti europea dal titolo «Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?»,

    vista la relazione speciale n. 01/2019 della Corte dei conti europea dal titolo «Lottare contro le frodi nella spesa dell'UE: sono necessari interventi»,

    vista la relazione speciale n. 06/2019 della Corte dei conti europea dal titolo «Lotta alle frodi nella spesa UE per la coesione: le autorità di gestione devono potenziare le attività di individuazione, risposta e coordinamento»,

    vista la relazione speciale n. 12/2019 della Corte dei conti europea dal titolo «Il commercio elettronico: molti problemi relativi alla riscossione dell'IVA e dei dazi doganali non sono stati ancora risolti»,

    visti il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (3) e il suo riesame intermedio, pubblicato dalla Commissione il 2 ottobre 2017 (COM(2017)0589),

    vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (4) («direttiva PIF»),

    visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (5),

    visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (6),

    visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (7),

    vista la relazione del 4 settembre 2019 commissionata dalla Commissione dal titolo «Studio e relazioni sul divario dell'IVA nei 28 Stati membri dell'UE: relazione finale»,

    viste la relazione del maggio 2015 commissionata dalla Commissione dal titolo «Studio finalizzato a quantificare e analizzare il divario dell'IVA negli Stati membri dell'UE: relazione 2015» e la comunicazione della Commissione del 7 aprile 2016 relativa ad un piano d'azione sull'IVA dal titolo «Verso uno spazio unico europeo dell'IVA — Il momento delle scelte» (COM(2016)0148),

    vista la relazione della Commissione sulla lotta alla corruzione del 3 febbraio 2014 (COM(2014)0038),

    vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (8),

    vista la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2011 dal titolo «La lotta contro la corruzione nell'UE» (COM(2011)0308),

    vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE (9),

    vista la relazione, presentata il 12 maggio 2017, sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della comunicazione della Commissione dal titolo «Intensificare la lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di commercio illecito dei prodotti del tabacco — Una strategia globale dell'UE (COM(2013)0324 del 6 giugno 2013)» (COM(2017)0235),

    visti la relazione coordinata dall'OLAF dal titolo «La frode negli appalti pubblici — Una raccolta di indicatori di rischio e migliori prassi», pubblicata il 20 dicembre 2017, e il manuale dell'OLAF del 2017 sulla segnalazione delle irregolarità in regime di gestione concorrente,

    vista la relazione speciale n. 19/2017 della Corte dei conti europea dal titolo «Procedure di importazione: le carenze del quadro normativo e un'applicazione inefficace pregiudicano gli interessi finanziari dell'UE»,

    vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-105/14: procedimento penale a carico di Ivo Taricco e a. (10),

    vista la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-42/17, procedimento penale a carico di M.A.S. e M.B. (11),

    vista la sentenza del Tribunale nella causa T-48/16, Sigma Orionis SA contro Commissione europea (12),

    vista l'adozione del regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto,

    vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE — Recupero di denaro e beni da paesi terzi nei casi di frode (13),

    vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende: quadro finanziario pluriennale 2021-2027» (COM(2018)0321),

    vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2018 sulla lotta alla frode doganale e la protezione delle risorse proprie dell'Unione europea (14),

    visto il proseguimento dell'attuazione del programma Hercule III (15),

    visto l'articolo 54 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0103/2020),

    A.

    considerando che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, esegue il bilancio dell'Unione, il 74 % del quale è stato eseguito in regime di gestione concorrente nel 2018;

    B.

    considerando che la Commissione dovrebbe adempiere alle proprie responsabilità in regime di gestione concorrente in materia di supervisione, controllo e audit;

    C.

    considerando che, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, nell'espletare le funzioni connesse all'esecuzione del bilancio, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e le frodi;

    D.

    considerando che, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli ex ante ed ex post, recuperare fondi indebitamente versati e, se necessario, avviare azioni legali in tal senso;

    E.

    considerando che una buona gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione sono principi chiave della politica di esecuzione del bilancio dell'UE volta a rafforzare la fiducia dei cittadini garantendo un impiego corretto del denaro dei contribuenti e un'esecuzione efficace del bilancio dell'UE;

    F.

    considerando che la gestione sana della spesa pubblica e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione contribuiscono a una gestione efficiente del suo bilancio;

    G.

    considerando che, a norma dell'articolo 310, paragrafo 6, TFUE, «l'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo 325, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione»; che a norma dell'articolo 325, paragrafo 2, TFUE «gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari»; che a norma dell'articolo 325, paragrafo 3, TFUE, «gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode» e che «essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti»; che, a norma dell'articolo 325, paragrafo 4, TFUE, la Corte dei conti europea deve essere consultata prima che il legislatore adotti «misure nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione»;

    H.

    considerando che il bilancio dell'UE sostiene obiettivi condivisi e contribuisce ad affrontare sfide comuni, che i buoni risultati sono un presupposto imprescindibile del conseguimento di risultati e priorità e che la valutazione periodica di entrate, spese, risultati e incidenze tramite controlli del rendimento costituiscono elementi essenziali di una programmazione di bilancio basata sui risultati;

    I.

    considerando che l'UE ha l'obbligo di intervento in materia di politiche anticorruzione entro i limiti stabiliti dal TFUE; che, ai sensi dell'articolo 67 dello stesso trattato, l'Unione è tenuta a garantire un livello elevato di sicurezza, anche attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, nonché il ravvicinamento delle legislazioni penali; che, a norma dell'articolo 83 TFUE, la corruzione figura tra i reati particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale con effetti negativi sugli interessi finanziari dell'UE;

    J.

    considerando che le frodi ai fondi europei rappresentano uno dei canali attraverso cui le organizzazioni criminali penetrano nell'economia, ledendo la libertà economica e la libera concorrenza;

    K.

    considerando la necessità di tenere adeguatamente conto della diversità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri per consentire un'azione dell'UE più coordinata ai fini della prevenzione delle irregolarità e della lotta alle frodi; che la Commissione dovrebbe intensificare ulteriormente gli sforzi per combattere le frodi e continuare ad attuarli in modo efficace al fine di ottenere risultati ancora più concreti e più soddisfacenti;

    L.

    considerando che la corruzione rappresenta una grave minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione, ma anche per la democrazia e la fiducia nella pubblica amministrazione;

    M.

    considerando che l'IVA riscossa dagli Stati membri è un'importante fonte di entrate per i bilanci nazionali e che nel 2018 le risorse proprie basate sull'IVA costituivano l'11,9 % del bilancio complessivo dell'UE;

    N.

    considerando che casi sistematici e istituzionalizzati di corruzione in taluni Stati membri ledono gravemente gli interessi finanziari dell'UE e mettono altresì a repentaglio la democrazia, i diritti fondamentali e lo Stato di diritto; che, secondo la relazione speciale Eurobarometro 470 sulla corruzione, pubblicata nel dicembre 2017, in generale le percezioni e gli atteggiamenti nei confronti della corruzione sono rimasti pressoché immutati rispetto al 2013, il che indica che non sono stati raggiunti risultati concreti in termini di miglioramento della fiducia dei cittadini europei nelle loro istituzioni;

    Individuazione e notifica delle irregolarità

    1.

    plaude alla trentesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode, nonché ai progressi realizzati negli ultimi trent'anni nella creazione e nello sviluppo delle basi legislative e del quadro istituzionale (OLAF ed EPPO) in materia di lotta contro la frode e le irregolarità a livello dell'UE, nella cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione e nel conseguimento di risultati in termini di tutela del bilancio dell'UE, che non sarebbero stati possibili senza gli sforzi congiunti delle istituzioni dell'UE e delle autorità nazionali;

    2.

    prende atto con grande preoccupazione della modifica costante dei metodi utilizzati per commettere frodi e delle tipologie di frode, con una forte dimensione transnazionale e meccanismi di frode transfrontaliera (ad esempio, promozione fraudolenta di prodotti agricoli, società di comodo, evasione dei dazi doganali tramite la sottovalutazione di prodotti tessili e calzaturieri che entrano nell'Unione e vengono sdoganati in diversi Stati membri; commercio elettronico, crescita della dimensione transfrontaliera delle frodi sulle spese e contraffazione), che incidono negativamente sulle entrate del bilancio dell'UE e che richiedono una nuova risposta coordinata a livello di Unione e di Stati membri;

    3.

    osserva che il numero totale di irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate nel 2018 (11 638 casi) è stato del 25 % inferiore al 2017 (15 213 casi) e che il valore è rimasto stabile rispetto all'anno precedente (2,5 miliardi di EUR nel 2018 contro 2,58 miliardi di EUR nel 2017);

    4.

    sottolinea che non tutte le irregolarità sono fraudolente e che occorre operare una chiara distinzione tra gli errori commessi;

    5.

    ricorda che il numero di irregolarità fraudolente segnalate e i relativi importi non sono un indicatore diretto del livello di frode ai danni del bilancio dell'UE o di un determinato Stato membro; constata la mancanza di chiarezza riguardo al numero di irregolarità fraudolente non segnalate ogni anno dalla Commissione e soprattutto dagli Stati membri; osserva che ciò rende difficile per il Parlamento trarre utili conclusioni sull'efficacia delle attività antifrode condotte dalla Commissione; invita, pertanto, la Commissione a elaborare una metodologia volta a migliorare l'attendibilità e a fornire stime più precise della portata delle frodi nell'UE; osserva che le irregolarità fraudolente hanno interessato lo 0,71 % dei pagamenti del 2018 e lo 0,65 % dell'importo lordo delle risorse proprie tradizionali riscosse nello stesso anno; osserva, inoltre, che le irregolarità non fraudolente hanno interessato lo 0,58 % dei pagamenti 2018 del e l'1,78 % dell'importo lordo delle risorse proprie tradizionali riscosse nello stesso anno;

    6.

    rileva con preoccupazione che, secondo le conclusioni della Corte dei conti, la Commissione non dispone di conoscenze sufficienti sull'entità, sulla natura e sulle cause delle frodi; rinnova l'invito alla Commissione a creare un sistema uniforme di raccolta di dati comparabili sulle irregolarità e sui casi di frode negli Stati membri, onde uniformare il processo di segnalazione e garantire la qualità e la comparabilità dei dati forniti;

    7.

    invita, inoltre, la Commissione a effettuare controlli esaustivi volti a garantire la piena trasparenza e qualità dei dati comunicati dagli Stati membri nel Sistema di gestione delle irregolarità (IMS);

    8.

    constata che il numero di irregolarità fraudolente denunciate nel 2018 (1 152 casi) è rimasto allo stesso livello del 2017; deplora, tuttavia, il sensibile aumento (+183 %) degli importi finanziari interessati, che desta gravi preoccupazioni, rilevando che tale aumento è dovuto, in larga misura, a due irregolarità fraudolente inerenti alla spesa per la politica di coesione; sottolinea la necessità di recuperare quanto prima tali importi elevati;

    9.

    rileva che il numero di irregolarità non fraudolente registrate nel 2018 ha subito un calo del 27 % (10 487 casi), mentre gli importi finanziari interessati sono diminuiti del 37 %, attestandosi su 1,3 miliardi di EUR;

    10.

    segnala, rammaricandosene profondamente, che in molti Stati membri manca una legislazione specifica contro la criminalità organizzata, mentre cresce costantemente il suo coinvolgimento in attività e settori transfrontalieri che incidono sugli interessi finanziari dell'Unione, quali il contrabbando o la falsificazione di moneta;

    11.

    invita gli Stati membri a una più intensa collaborazione reciproca per quanto riguarda lo scambio di informazioni, al fine di migliorare le loro modalità di raccolta dei dati, rafforzare l'efficacia dei loro controlli e garantire i diritti e le libertà dei cittadini; ricorda il ruolo della Commissione nel coordinare la cooperazione tra gli Stati membri; invita la Commissione a contribuire al coordinamento della creazione di un sistema uniforme di raccolta di dati sulle irregolarità e sui casi di frodi segnalati dagli Stati membri;

    12.

    invita la Corte dei conti europea a includere continuamente nei campioni di controllo le istituzioni e gli organismi di gestione responsabili in caso di uso improprio intenzionale dei fondi;

    13.

    considera preoccupante che per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità degli Stati membri, il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni imponga loro di segnalare soltanto le irregolarità fraudolente o non fraudolente per un valore superiore a 10 000 EUR di contributo dei fondi SIE; ricorda che nei settori dell'agricoltura e del Fondo sociale europeo, un numero consistente di pagamenti è di valore inferiore alla soglia di 10 000 EUR, erogati come diritti all'aiuto (nel rispetto di determinate condizioni) e, pertanto, pagamenti potenzialmente fraudolenti al di sotto della soglia di segnalazione non vengono segnalati; osserva, tuttavia, che nelle relazioni annuali 2017 e 2018 la Corte dei conti ha evidenziato che i diritti all'aiuto sono meno soggetti a errori rispetto al rimborso dei costi, che costituisce il metodo di esborso per i progetti di valore superiore a 10 000 EUR;

    14.

    condanna fermamente l'uso improprio su larga scala dei fondi strutturali e di investimento europei da parte di funzionari governativi di alto livello nella Repubblica ceca e di altri attori pubblici in Ungheria, Grecia, Polonia, Romania e Italia; osserva che tali frodi vanno a discapito delle piccole imprese familiari che hanno maggiormente bisogno di sussidi;

    15.

    condanna con forza l'uso improprio dei fondi di coesione; deplora che i fondi dell'UE interessati da rettifiche finanziarie connesse a irregolarità fraudolente possano essere riutilizzati senza ulteriori conseguenze o restrizioni; è del parere che tale sistema metta in pericolo gli interessi finanziari dell'UE; invita, pertanto, la Commissione a monitorare attentamente il riutilizzo dei fondi UE e a prendere in considerazione lo sviluppo di un sistema in cui le correzioni sono accompagnate anche da restrizioni al riutilizzo;

    16.

    ricorda gli obblighi di trasparenza per la PAC e le politiche di coesione, che impongono alle autorità responsabili degli Stati membri di mantenere un elenco accessibile al pubblico dei beneficiari finali; invita gli Stati membri a pubblicare tali dati in modo uniforme e in un formato leggibile meccanicamente, nonché a garantire l'interoperabilità delle informazioni; invita la Commissione a raccogliere e aggregare i dati e a pubblicare elenchi dei maggiori beneficiari di ciascun fondo in ogni Stato membro;

    17.

    insiste affinché la Commissione proponga un meccanismo di denuncia specifico a livello dell'Unione per sostenere gli agricoltori o i beneficiari che devono far fronte, ad esempio, a pratiche scorrette di accaparramento delle terre, cattiva condotta da parte delle autorità nazionali, pressioni da parte delle strutture criminali o della criminalità organizzata, o le persone costrette al lavoro forzato o ridotte in schiavitù, permettendo loro di presentare rapidamente una denuncia alla Commissione, che dovrebbe procedere con urgenza a una verifica;

    18.

    insiste sul fatto che la Commissione europea non sta adottando misure sufficienti per far fronte a questo tipo di frodi; esorta la Commissione a effettuare controlli efficaci in combinazione con misure vincolanti; rileva che l'EPPO dovrebbe svolgere un ruolo importante nel condurre ricerche transfrontaliere, individuare e segnalare i casi di frode e consegnare i truffatori alla giustizia;

    Entrate — Risorse proprie

    19.

    prende atto della crescita dell'1 % del numero dei casi di irregolarità fraudolente riscontrate nel settore delle risorse proprie tradizionali riscosse (473 nel 2018) e deplora l'aumento del 116 % degli importi finanziari interessati;

    20.

    osserva che il numero di irregolarità segnalate come non fraudolente nel 2018 è stato inferiore del 10 % rispetto alla media del periodo 2014-2018, ma deplora che l'importo interessato sia superiore del 17 %;

    21.

    manifesta profonda inquietudine per il fatto che, secondo le statistiche «stime rapide» della Commissione, il divario dell'IVA è ammontato nel 2018 a 130 miliardi di EUR, pari a oltre il 10 % circa del gettito totale dell'IVA previsto e che, secondo le stime della Commissione, i casi di frodi IVA intracomunitari hanno un costo di circa 50 miliardi di EUR all'anno; deplora la perdita di 5 miliardi di EUR all'anno imputabile alle cessioni di beni di modesto valore provenienti da paesi terzi;

    22.

    si compiace dell'adozione della direttiva PIF, che chiarisce le questioni legate alla cooperazione transfrontaliera e all'assistenza giudiziaria reciproca tra gli Stati membri, Eurojust, l'EPPO e la Commissione nella lotta alle frodi in materia di IVA;

    23.

    ribadisce la propria posizione secondo cui le competenze dell'OLAF nel settore delle indagini sull'imposta sul valore aggiunto non dovrebbero in alcun modo essere limitate o soggette a ulteriori condizioni amministrative; invita il Consiglio a tenere conto della posizione del Parlamento in materia nell'ambito dei negoziati sul regolamento relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF;

    24.

    sottolinea il ruolo importante svolto dall'OLAF nelle indagini sull'IVA; plaude alla modifica del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (16), approvata nel 2018 e che introduce misure volte a rafforzare la capacità delle amministrazioni fiscali nazionali di controllare le cessioni transfrontaliere, estendere le competenze dell'OLAF al fine di facilitare e coordinare le indagini antifrode in materia di IVA, contrastare i meccanismi di frode dell'IVA più dannosi e ridurre il divario dell'IVA;

    25.

    plaude al regolamento modificato (UE) n. 904/2010 del Consiglio, volto a massimizzare la capacità del nuovo software di analisi della rete delle operazioni (TNA) di identificare le reti fraudolente nell'intera UE, allo scopo di rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali nazionali per individuare meglio e intercettare rapidamente le «frodi carosello» dell'IVA; chiede misure per garantire pienamente la protezione dei dati degli operatori economici sotto inchiesta che figurano nel nuovo software TNA;

    26.

    si compiace dell'introduzione, a partire dal 2020, di misure per la condivisione dei dati pertinenti sui regimi doganali 42 e 63 tra le autorità fiscali nazionali, che permette allo Stato membro di importazione e allo Stato membro del cliente di effettuare controlli incrociati delle partite IVA, del valore dei beni importati, del tipo di merci, ecc.;

    27.

    insiste sull'importanza di privilegiare l'elaborazione di strategie nazionali antifrode (NAFS) da parte di tutti gli Stati membri;

    28.

    sottolinea la gravità delle frodi ai danni dell'IVA, in particolare le cosiddette «frodi carosello», in virtù delle quali l'operatore inadempiente omette di versare l'IVA alle pertinenti autorità fiscali, anche se è stata dedotta dal cliente;

    29.

    osserva che i pannelli solari sono risultati i prodotti più interessati dalle frodi e dalle irregolarità in termini monetari nel 2018, come anche nel 2017 e nel 2016; plaude alle verifiche in loco effettuate dalla Commissione e sottolinea l'importanza delle indagini dell'OLAF e del suo ruolo di coordinamento in questo ambito;

    30.

    plaude al fatto che diversi Stati membri hanno messo a punto nuovi strumenti informatici, approcci basati sul rischio e iniziative per contrastare le problematiche nel settore della raccolta delle risorse proprie tradizionali; incoraggia gli Stati membri a rafforzare la cooperazione nell'uso congiunto di questi strumenti, approcci e iniziative, lo scambio di prassi corrette e la cooperazione nell'ambito di Eurofisc;

    31.

    esprime preoccupazione per il fatto che le frodi a danno delle entrate tramite la sottostima del valore delle merci importate nell'UE da paesi terzi continuino a rappresentare una minaccia per gli interessi finanziari dell'UE; riconosce che il commercio elettronico transfrontaliero di merci costituisce un'importante fonte di frode fiscale nell'UE, soprattutto nel caso dei beni di minori dimensioni; invita gli Stati membri ad affrontare le questioni legate al commercio elettronico transfrontaliero, in particolare il potenziale abuso delle esenzioni sulle spedizioni di basso valore dando piena attuazione alle raccomandazioni della Commissione in tal senso;

    32.

    rileva che nel dicembre 2018 la Commissione ha presentato un nuovo piano d'azione per combattere il commercio illegale di tabacco, che consiste principalmente in misure operative di contrasto;

    33.

    rileva che le irregolarità non fraudolente sono state riscontrate principalmente mediante controlli a posteriori, ma sottolinea l'importanza dei controlli doganali prima o al momento dello svincolo delle merci, nonché delle ammissioni volontarie ai fini dell'individuazione delle irregolarità;

    34.

    ricorda una volta più che un mix di diversi metodi di individuazione (controlli allo sdoganamento, controlli a posteriori, ispezioni effettuate dai servizi antifrode e altro) sia lo strumento più efficace per individuare le frodi e che l'efficienza di ciascun metodo dipenda dallo Stato membro interessato, dal coordinamento efficace della sua amministrazione e dalla capacità dei servizi competenti degli Stati membri di comunicare tra loro;

    35.

    trova preoccupante il fatto che alcuni Stati membri non segnalino regolarmente nessun caso di frode; invita la Commissione a indagare sulla situazione, in quanto considera alquanto improbabile che in tali Stati membri non vi siano attività fraudolente; la invita altresì a effettuare controlli a campione in loco in tali paesi;

    36.

    rileva che il tasso medio di recupero nei casi segnalati come fraudolenti nel periodo compreso tra il 1989 e il 2018 è stato all'incirca del 41 %; rileva, inoltre, che il tasso di recupero nei casi fraudolenti segnalati e riscontrati nel 2018 è stato del 70 %, una percentuale nettamente superiore al tasso medio; rinnova l'invito rivolto alla Commissione affinché sviluppi una strategia volta a migliorare il tasso di recupero in questi casi;

    37.

    rileva che il tasso complessivo di recupero nei casi segnalati come non fraudolenti nel periodo compreso tra il 1989 e il 2018 è stato del 72 %;

    38.

    ribadisce il proprio invito alla Commissione a riferire annualmente in merito all'importo delle risorse proprie dell'Unione recuperate a seguito delle raccomandazioni dell'OLAF e a comunicare gli importi che devono ancora essere recuperati;

    Spese

    39.

    prende atto della riduzione del 3 %, nel 2018, del numero di casi (679) segnalati come irregolarità fraudolente che incidono sulle spese; insiste, tuttavia, sul tasso allarmante della tendenza opposta registrata negli importi finanziari interessati (1,032 miliardi di EUR), pari a un incremento del 198 %;

    40.

    plaude alla diminuzione del 4 % delle irregolarità non fraudolente registrate, nonché alla riduzione del 48 % degli importi finanziari interessati (844,9 milioni di EUR);

    41.

    plaude al fatto che, in materia di spese, alcuni Stati membri abbiano adottato diverse misure operative quali l'introduzione di sistemi informatici di calcolo del rischio, valutazioni dei rischi di frode e corsi di formazione per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alle frodi; invita tutti i restanti Stati membri a intensificare gli sforzi volti ad adottare quanto prima tali misure;

    42.

    rileva l'assenza di irregolarità segnalate come fraudolente in alcuni Stati membri; invita la Commissione a continuare a sostenere gli Stati membri per far sì che vengano migliorati sia la qualità sia il numero dei controlli, e a condividere le migliori pratiche nella lotta alle frodi;

    43.

    insiste sull'importanza della gestione e di un'attenta vigilanza delle sovvenzioni erogate a titolo dei programmi nell'ambito dei fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e il FEG (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione)), ai fini di un'efficiente gestione finanziaria non inflazionistica dei fondi e della prevenzione delle frodi;

    44.

    invita la Commissione, l'OLAF, l'EPPO e gli Stati membri ad applicare le misure più rigorose per contrastare le frodi che coinvolgono il denaro pubblico a carico del bilancio dell'UE per quanto riguarda la politica agricola comune, in relazione alla quale nel 2018 sono state registrate 249 irregolarità fraudolente (-6 %) per un totale di 63,3 milioni di EUR (+10 %), e la politica di coesione, in relazione a cui nel 2018 sono state registrate 363 irregolarità fraudolente (+5 %), per un totale di 959,6 milioni di EUR (+199 %);

    45.

    rileva che per la PAC, negli anni di riferimento 2014-2018, il «tasso di frequenza delle frodi» (FFL), che rappresenta la percentuale di casi qualificati come frodi sospette e frodi accertate in relazione al numero complessivo di irregolarità segnalate, si attesta al 10 % e che il «livello dell'importo delle frodi (FAL)» è pari al 23 % circa dell'importo finanziario totale interessato da irregolarità; rileva, inoltre, che il «tasso di individuazione delle frodi» (FDR), che rappresenta la percentuale dell'importo finanziario totale interessato da frodi sospette e accertate in relazione alla spesa totale, è di appena lo 0,11 %, mentre il «tasso di rilevamento delle irregolarità» (IDR), che rappresenta la percentuale dell'importo finanziario totale interessato da irregolarità in relazione alla spesa totale, è pari allo 0,37 %;

    46.

    rileva parimenti che il «tasso di individuazione delle frodi» per la politica di coesione sia pari allo 0,86 %, mentre il «tasso di rilevamento delle irregolarità» corrisponde allo 0,34 % circa;

    47.

    ribadisce l'importanza della trasparenza delle spese, che prevede il pieno accesso alle informazioni in caso di finanziamenti europei;

    Strategia antifrode della Commissione

    OLAF

    48.

    rileva che, nel 2018, l'OLAF ha avviato 219 indagini e ne ha concluse 167, raccomandando recuperi finanziari per un valore di 371 milioni di EUR; rileva, inoltre, che alla fine dell'anno erano in corso 414 indagini;

    49.

    prende atto del potenziamento del ruolo dei servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) nella promozione dell'efficacia dei diversi canali di cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali, in particolare per contrastare le frodi doganali, ma anche di cooperazione con l'OLAF;

    50.

    plaude all'adozione, nell'aprile 2019, della strategia antifrode della Commissione, adeguata a due aggiunte significative alla legislazione antifrode dell'UE adottata nel 2017, ossia la direttiva PIF, che stabilisce norme comuni più rigorose per la legislazione penale degli Stati membri a tutela degli interessi finanziari dell'UE, e il regolamento che istituisce la Procura europea (EPPO);

    51.

    deplora che la Commissione non abbia ancora inserito nel suo programma di lavoro annuale una proposta relativa a uno strumento di mutua assistenza amministrativa in materia di spese; ritiene che tale iniziativa rientri nella disposizione dell'articolo 225 del trattato;

    52.

    ricorda il ruolo fondamentale dall'OLAF e la necessità di rafforzarlo ulteriormente e di assicurarne un efficace coordinamento con la Procura europea;

    53.

    deplora che allo stato attuale soltanto dodici Stati membri abbiano attuato la nuova direttiva PIF mentre altri otto l'abbiano attuata in parte e i restanti non l'abbiano ancora attuata; osserva che il termine per l'attuazione della nuova direttiva PIF è già scaduto il 6 luglio 2019; invita la Commissione a pubblicare quanto prima un elenco di tutti gli Stati membri che non hanno recepito la direttiva entro i termini previsti; invita tutti i restanti Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie e a garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva nel minor tempo possibile; chiede alla Commissione di monitorare attentamente il processo di recepimento in tutti gli Stati membri, nonché di avvalersi delle sue prerogative per avviare procedure di infrazione nel caso in cui gli Stati membri non rispettino il processo di recepimento;

    54.

    ricorda che la nuova strategia antifrode della Commissione riguarda: i) le frodi (anche quelle ai danni dell'IVA), la corruzione e l'appropriazione indebita che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, così come definiti agli articoli 3 e 4 della direttiva PIF; ii) gli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ad esempio i reati connessi a un abuso delle procedure di appalto ove incidano sul bilancio dell'Unione; iii) le irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (nella misura in cui sono deliberate ma non ancora rientranti tra i reati di cui sopra) e iv) le violazioni gravi degli obblighi professionali da parte del personale o dei membri delle istituzioni e degli organi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento OLAF e all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (17);

    55.

    accoglie con favore le nuove priorità della nuova strategia antifrode della Commissione, quali il miglioramento della comprensione dei meccanismi di frode, dei profili dei truffatori e delle vulnerabilità sistemiche connesse alle frodi ai danni del bilancio dell'UE, nonché l'ottimizzazione del coordinamento, della cooperazione e del workflow per la lotta alle frodi, in particolare tra i servizi della Commissione e le agenzie esecutive;

    56.

    deplora che soltanto undici Stati membri abbiano adottato strategie nazionali antifrode (NAFS); invita tutti i restanti Stati membri a procedere all'adozione delle loro NAFS; invita la Commissione a esortare i restanti Stati membri a procedere all'adozione di NAFS; la invita altresì a prendere in considerazione la possibilità di subordinare l'accesso ai fondi europei all'adozione di strategie nazionali antifrode;

    57.

    plaude alla nuova proposta del programma antifrode dell'UE 2021-2027, che sarà attuato dall'OLAF sotto la sua gestione diretta; osserva che il programma antifrode dell'UE comprende: i) il programma di spesa Hercule III, che promuove azioni nel settore della lotta alla frode, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illecita che lede gli interessi finanziari dell'Unione; ii) il sistema d'informazione antifrode (AFIS), un'attività operativa che consiste essenzialmente in una serie di applicazioni informatiche doganali gestite nell'ambito di un sistema comune d'informazione gestito dalla Commissione e iii) il sistema di gestione delle irregolarità (IMS), uno strumento di comunicazione elettronica sicura volto ad aiutare gli Stati membri a rispettare l'obbligo di segnalare le irregolarità rilevate, tra cui le frodi, e che agevola la gestione e l'analisi di tali irregolarità;

    58.

    rileva che il programma antifrode dell'UE e le sue nuove priorità necessitano di finanziamenti sufficienti per conseguire risultati; esprime pertanto preoccupazione per la proposta del Presidente del Consiglio europeo di ridurre il bilancio del programma antifrode dell'UE da 156 milioni di EUR per il periodo 2014-2020 a 111 milioni di EUR per il periodo 2021-2027;

    59.

    ricorda la necessità di includere nelle strategie nazionali antifrode metodi proattivi che assicurino non solo l'individuazione delle frodi, ma anche una loro efficace prevenzione;

    Istituzione della Procura europea: stato di avanzamento

    60.

    prende atto della nomina di un direttore amministrativo ad interim nel 2018;

    61.

    sottolinea che la creazione dell'EPPO segna uno sviluppo fondamentale nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione; evidenzia l'importanza dell'EPPO nella lotta alle frodi, alla corruzione e alle frodi gravi transfrontaliere ai danni dell'IVA;

    62.

    si compiace del fatto che nel 2018 i Paesi Bassi e Malta abbiano deciso di aderire all'EPPO; osserva che alla fine dell'ottobre 2019 vi erano ancora cinque Stati membri che vi non avevano aderito; ricorda tuttavia che, ai sensi del considerando 9 del regolamento (UE) 2017/1939, gli Stati in questione possono aderire in qualsiasi momento alla cooperazione transfrontaliera; incoraggia tutti i restanti Stati membri ad aderire quanto prima all'EPPO; invita la Commissione a promuovere e incentivare attivamente l'adesione all'EPPO tra gli Stati membri finora riluttanti, onde garantire un funzionamento transfrontaliero efficace ed efficiente nell'intera Unione;

    63.

    sottolinea che la procedura di selezione del Procuratore capo europeo è stata ultimata nel 2019; plaude alla nomina di Laura Codruța Kövesi a primo Procuratore capo europeo a seguito di una procedura di selezione che ha visto coinvolti il Parlamento europeo, il Consiglio e un gruppo indipendente di esperti selezionati dalla Commissione;

    64.

    sottolinea che la carenza di finanziamenti e di personale dell'EPPO durante la sua fase costitutiva è inaccettabile; deplora vivamente che le risorse necessarie siano state ampiamente sottostimate dalla Commissione; evidenzia che l'EPPO deve esaminare fino a 3 000 casi l'anno sin dall'inizio della sua entrata in servizio; evidenzia altresì che l'EPPO necessita di almeno 76 posti supplementari e di una dotazione aggiuntiva di 8 milioni di EUR per poter essere pienamente operativa come previsto entro la fine del 2020; si oppone al principio dei procuratori a tempo parziale; chiede agli Stati membri di nominare quanto prima procuratori a tempo pieno; incoraggia vivamente la Commissione a presentare un progetto di bilancio rettificativo;

    65.

    sottolinea che, dopo l'istituzione dell'EPPO, l'OLAF resterà l'unico ufficio responsabile della tutela degli interessi finanziari dell'UE negli Stati membri che hanno deciso di non aderire alla Procura europea; evidenzia che, secondo il parere n. 8/2018 della Corte dei conti europea, la proposta della Commissione che modifica il regolamento relativo all'OLAF non risolve la questione della scarsa efficacia delle indagini amministrative condotte dall'OLAF; sottolinea l'importanza di garantire che l'OLAF resti un partner forte e pienamente operativo dell'EPPO;

    66.

    insiste sulla necessità che i futuri rapporti tra l'OLAF e l'EPPO siano basati su una stretta cooperazione, su un efficiente scambio di informazioni e sulla complementarietà, evitando duplicazioni o conflitti di competenze; ricorda che il Parlamento si oppone alla riduzione di 45 posti in organico all'interno dell'OLAF;

    67.

    invita i colegislatori a raggiungere un accordo sulla revisione del regolamento OLAF nei tempi previsti al fine di garantire una chiara divisione delle competenze tra l'OLAF e l'EPPO senza sovrapposizioni prima che l'EPPO diventi operativa;

    Ambiti passibili di miglioramento

    68.

    evidenzia due ambiti passibili di miglioramento: in primo luogo, per migliorare la valutazione dei rischi di frode e la gestione degli stessi, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero rafforzare la loro capacità analitica al fine di individuare meglio i dati sulle tipologie di frodi, sui profili dei truffatori e sulle vulnerabilità dei sistemi di controllo interno dell'UE; in secondo luogo, per garantire la coerenza e ottimizzare l'efficienza e l'efficacia, la valutazione e la gestione dei rischi di frode devono essere coordinate e monitorate in modo incisivo;

    69.

    sottolinea che il nesso esistente tra corruzione e frode nell'Unione può incidere negativamente sul bilancio di quest'ultima; deplora che la Commissione non reputi più necessaria la pubblicazione della relazione sulla lotta alla corruzione; invita inoltre la Commissione a considerare l'istituzione di una rete di autorità di prevenzione della corruzione nell'ambito dell'Unione europea; deplora la decisione della Commissione di includere il monitoraggio anticorruzione nell'ambito del processo di governance economica del semestre europeo; è del parere che ciò abbia ulteriormente ridotto il monitoraggio da parte della Commissione, con informazioni disponibili soltanto per pochissimi paesi; deplora altresì che questo nuovo approccio sia per lo più incentrato sull'impatto economico della corruzione e trascuri quasi completamente gli altri aspetti su cui può incidere la corruzione, quali la fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione e perfino le strutture democratiche degli Stati membri; esorta pertanto la Commissione a continuare a pubblicare le sue relazioni sulla lotta alla corruzione; rinnova l'invito alla Commissione a impegnarsi a favore di una politica anticorruzione dell'UE più esaustiva e coerente, che includa una valutazione approfondita delle politiche anticorruzione in ciascuno Stato membro;

    70.

    ribadisce che l'effetto «porte girevoli» può essere deleterio per le relazioni tra le istituzioni e i rappresentanti di interessi; invita le istituzioni dell'UE a sviluppare un approccio sistematico a tale sfida;

    71.

    rinnova l'invito rivolto alla Commissione a creare un meccanismo di valutazione interna della corruzione per le istituzioni dell'Unione;

    72.

    invita la Commissione a inserire tra le sue priorità generali l'elaborazione di una strategia a livello europeo per la prevenzione proattiva dei conflitti d'interesse per tutti gli attori finanziari che concorrono all'esecuzione il bilancio dell'UE;

    73.

    considera necessarie ulteriori iniziative per misurare il divario doganale e definire una metodologia efficace per tale misurazione, almeno per i suoi principali elementi;

    74.

    ritiene inoltre che i controlli doganali vadano adeguati ai nuovi rischi di frode e alla rapida crescita degli scambi transfrontalieri facilitata dal commercio elettronico e dalle attività commerciali prive di supporti cartacei;

    75.

    rileva che la crescita del commercio elettronico può spesso rappresentare una sfida per le autorità fiscali, come ad esempio l'assenza di identificazione del venditore a fini fiscali nell'Unione e la registrazione delle dichiarazioni IVA ben al di sotto del valore reale delle operazioni dichiarate;

    76.

    sottolinea come un sistema di scambio di informazioni tra le autorità competenti permetterebbe un controllo incrociato delle registrazioni contabili concernenti le transazioni tra due o più Stati membri al fine di evitare frodi transnazionali nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento, assicurando in tal modo un approccio orizzontale e completo alla protezione degli interessi finanziari degli Stati membri; rinnova la propria richiesta alla Commissione di presentare una proposta legislativa in materia di mutua assistenza amministrativa nei settori di spesa dei fondi europei che non prevedono finora tale pratica;

    77.

    esprime preoccupazione per il rischio di sottovalutare le cessioni di beni nell'ambito del commercio elettronico provenienti da paesi terzi; accoglie con favore le iniziative intraprese dall'OLAF per risolvere il problema delle frodi IVA nell'ambito del commercio elettronico;

    78.

    rammenta che la Commissione non ha accesso alle informazioni scambiate tra gli Stati membri per prevenire e combattere le frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente (MTIC), dette comunemente «frodi carosello»; ritiene che la Commissione dovrebbe avere accesso a Eurofisc, per controllare e valutare meglio nonché migliorare lo scambio di dati tra gli Stati membri; invita tutti gli Stati membri a partecipare a tutti gli ambiti di attività di Eurofisc per agevolare e accelerare lo scambio di informazioni con le autorità giudiziarie e le autorità di contrasto, quali Europol e l'OLAF, come raccomandato dalla Corte dei conti europea; chiede agli Stati membri e al Consiglio di consentire alla Commissione di accedere a tali dati onde promuovere la cooperazione, rafforzare l'attendibilità dei dati e combattere la criminalità transfrontaliera;

    79.

    invita l'OLAF a informarlo dell'esito delle indagini sulle importazioni di articoli di abbigliamento di basso valore nell'ambito del commercio elettronico; invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare le operazioni effettuate nell'ambito del commercio elettronico da venditori con sede al di fuori dell'UE che non dichiarano l'IVA (ad esempio, facendo indebito uso della dicitura «campione») o sottovalutandone deliberatamente il valore, per evitare di versare l'IVA in toto o in parte;

    80.

    sottolinea la necessità di ovviare a talune carenze dell'attuale sistema di contrasto antifrode dell'UE, in particolare per quanto riguarda la raccolta di dati precisi sulle irregolarità fraudolente e non fraudolente;

    81.

    esorta la Commissione e gli Stati membri a utilizzare e migliorare, ove possibile, metodi comuni di segnalazione al fine di fornire informazioni esaustive e comparabili sul livello di frodi rilevate per le spese dell'UE;

    82.

    invita la Commissione a garantire l'efficacia del sistema informatico denominato «Sistema di gestione delle irregolarità» gestito dall'OLAF, in modo che tutte le autorità competenti segnalino tempestivamente le informazioni sulle indagini penali inerenti alle frodi lesive degli interessi finanziari dell'UE;

    83.

    ricorda come la piena trasparenza della rendicontazione delle spese sia fondamentale soprattutto per quanto riguarda le opere infrastrutturali finanziate direttamente tramite fondi o strumenti finanziari dell'Unione; invita la Commissione a prevedere il pieno accesso alle informazioni da parte dei cittadini europei ai progetti cofinanziati;

    84.

    ricorda agli Stati membri la necessità di collaborare con la Commissione per garantire una spesa efficace e valutare i risultati;

    85.

    constata che, nel settore della gestione concorrente, la Commissione non è competente ad avviare una procedura di esclusione degli operatori economici inaffidabili dall'assegnazione di finanziamenti UE se non lo fanno le autorità degli Stati membri; invita gli Stati membri a segnalare prontamente le irregolarità fraudolente nell'IMS e a fare il miglior uso possibile del sistema di individuazione precoce e di esclusione;

    86.

    insiste sulla necessità che gli Stati membri si avvalgano in maniera efficace dello strumento per la prevenzione delle frodi costituito dalla banca dati ARACHNE, trasmettendo dati tempestivi e sfruttando le possibilità offerte dai big data per prevenire l'uso fraudolento e irregolare dei fondi dell'UE; invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di rendere obbligatorio l'utilizzo di ARACHNE;

    87.

    pone in evidenza il ruolo e la responsabilità degli Stati membri nell'attuazione degli accordi di cooperazione amministrativa, dell'efficacia dei controlli, dell'esecuzione della raccolta dati e del monitoraggio del rispetto del quadro normativo da parte degli operatori;

    88.

    invita la Commissione a fornire un'adeguata tutela giuridica ai giornalisti investigativi sulla falsariga di quella prevista per gli informatori;

    Appalti pubblici

    89.

    osserva che una parte considerevole degli investimenti pubblici è spesa mediante appalti pubblici (2 000 miliardi di EUR all'anno); pone l'accento sui vantaggi degli appalti elettronici nella lotta alle frodi, come ad esempio i risparmi per tutte le parti, la maggiore trasparenza e le procedure semplificate e abbreviate;

    90.

    si rammarica che solo pochi Stati membri si avvalgano delle nuove tecnologie per tutte le fasi salienti della procedura di appalto (notifica elettronica, accesso elettronico ai documenti di gara, presentazione elettronica, valutazione elettronica, aggiudicazione elettronica, ordinazione elettronica, fatturazione elettronica e pagamento elettronico); invita gli Stati membri a mettere a disposizione online in un formato leggibile meccanicamente tutte le forme di procedura di appalto pubblico, nonché i registri dei contratti accessibili al pubblico;

    91.

    accoglie con favore il calendario della Commissione per l'introduzione degli appalti elettronici nell'UE e la invita a darvi seguito;

    Digitalizzazione

    92.

    invita la Commissione a elaborare un quadro per la digitalizzazione di tutti i processi di attuazione delle politiche dell'UE (inviti a presentare proposte, presentazione delle domande, valutazione, attuazione, pagamenti), quadro che dovrà essere applicato da tutti gli Stati membri;

    93.

    invita la Commissione a creare incentivi volti a creare un profilo elettronico delle amministrazioni aggiudicatrici per gli Stati membri in cui tali profili non sono disponibili;

    94.

    plaude alla decisione dell'UE di aderire infine a GRECO in qualità di osservatore; invita la Commissione a riprendere quanto prima i negoziati con GRECO al fine di valutare tempestivamente la sua conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) e istituire un meccanismo di valutazione interna per le istituzioni dell'Unione;

    Cooperazione internazionale

    95.

    tiene conto dell'entrata in vigore il 1o settembre 2018 dell'accordo UE-Norvegia in materia di cooperazione amministrativa e assistenza ai recuperi nel settore dell'IVA;

    96.

    plaude all'organizzazione del seminario annuale (tenutosi in Bosnia-Erzegovina nel giugno 2018) per le autorità partner dei paesi candidati e potenziali candidati sulle migliori prassi per la riuscita delle indagini antifrode, nonché al seminario tenutosi in Ucraina nel luglio 2018, cui hanno partecipato tutti i servizi antifrode competenti, nel quadro dell'accordo di associazione UE-Ucraina;

    97.

    incoraggia vivamente la Commissione, l'OLAF e tutte le altre istituzioni e organismi dell'UE incaricati di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione a impegnarsi e collaborare attivamente con le autorità partner nei paesi candidati, potenziali candidati e del partenariato orientale, promuovendo misure intese a contrastare in modo efficace i possibili casi di frode; invita la Commissione a sviluppare meccanismi specifici e regolari per prevenire e contrastare efficacemente le frodi a danno dei fondi UE in tali Stati;

    98.

    accoglie con favore la firma, da parte dell'OLAF, di due accordi di cooperazione amministrativa con la Banca africana di sviluppo e con l'Ufficio dell'Ispettore generale dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID);

    99.

    richiama l'attenzione sui problemi relativi all'applicazione della convenzione quadro per la lotta al tabagismo («protocollo FCTC») da parte dei paesi terzi;

    100.

    esorta le agenzie dell'Unione europea, in particolare Europol, Eurojust e OLAF, a collaborare sempre più strettamente con le autorità nazionali per una più efficace individuazione delle frodi;

    101.

    evidenzia l'importante ruolo degli informatori nella prevenzione, individuazione e segnalazione delle frodi; insiste sulla necessità di tutelare gli informatori e di incoraggiare il giornalismo investigativo con mezzi legali sia negli Stati membri che all'interno dell'Unione; accoglie con favore la nuova direttiva UE in materia di whistleblowing che, a partire dal dicembre 2021, fornirà protezione ai soggetti del settore privato o pubblico che segnalano violazioni; invita la Commissione a monitorare attentamente e aiutare gli Stati membri, garantendo il recepimento completo, corretto e tempestivo della direttiva;

    102.

    ritiene che il giornalismo investigativo svolga un ruolo fondamentale nella promozione del necessario livello di trasparenza nell'UE e negli Stati membri e che vada incoraggiato e sostenuto con mezzi legali sia dagli Stati membri sia dall'Unione; invita la Commissione a sviluppare misure globali per la tutela del giornalismo investigativo, tra cui un meccanismo di risposta rapida per i giornalisti in difficoltà e un'efficace legislazione anti-SLAPP;

    103.

    sottolinea il ruolo centrale della trasparenza nella prevenzione e nell'individuazione precoce dei casi di frode e di conflitto d'interessi; invita tutti gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a incrementare la trasparenza di bilancio, garantendo che i dati pertinenti riguardanti le procedure di aggiudicazione degli appalti e l'attribuzione di contratti finanziati con fondi pubblici siano disponibili e facilmente accessibili al pubblico;

    Norme per la trasparenza e disposizioni trasversali

    104.

    prevede che l'adozione del «regolamento omnibus» ridurrà drasticamente i tassi di frode per le politiche agricola e di coesione, semplificando al contempo le regole finanziarie dell'UE;

    105.

    invita gli Stati membri a intensificare lo scambio di informazioni su possibili società e transazioni fraudolente attraverso la rete Eurofisc; ricorda che lo scambio di informazioni e l'accesso ad esse da parte delle autorità giudiziarie e investigative, nel rispetto della protezione dei dati personali, è essenziale nel contrasto delle frodi e della criminalità organizzata;

    106.

    riconosce l'importanza dell'articolo 61 del regolamento finanziario e la definizione più ampia dei conflitti d'interesse per tutti gli attori finanziari che concorrono all'esecuzione del bilancio dell'UE nelle varie modalità di gestione, anche a livello nazionale;

    107.

    invita la Commissione, in qualità di custode dei trattati, a contrastare tutte le forme di conflitti d'interesse e a valutare periodicamente le misure preventive adottate dagli Stati membri per evitarle; chiede alla Commissione di proporre orientamenti comuni per evitare i conflitti d'interesse di politici di spicco;

    108.

    ricorda come in numerosi Stati membri manchi una legislazione specifica contro la criminalità organizzata, coinvolta sempre più in attività transfrontaliere e in settori che incidono sugli interessi finanziari dell'Unione;

    109.

    esorta il Consiglio ad adottare principi etici comuni per tutte le problematiche concernenti i conflitti d'interesse e a far pressione per una visione comune della problematica in tutti gli Stati membri; sottolinea che, alla luce dei diffusi problemi di conflitti d'interesse nella distribuzione dei fondi agricoli e di coesione dell'Unione, risulta inaccettabile per i membri del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, o per i loro familiari, partecipare alle decisioni concernenti il futuro QFP o le dotazioni del bilancio nazionale qualora possano trarre un vantaggio personale, in qualsivoglia modo, da tali decisioni;

    110.

    ricorda l'importanza del periodo di incompatibilità per i funzionari precedentemente impiegati presso le istituzioni o agenzie dell'Unione, in quanto situazioni di conflitto d'interesse non gestite possono compromettere l'applicazione di principi etici rigorosi in tutta l'amministrazione europea; sottolinea che l'articolo 16 dello statuto consente alle istituzioni e alle agenzie dell'Unione di respingere la richiesta di un ex funzionario di assumere un incarico specifico qualora le restrizioni non siano sufficienti a tutelare gli interessi legittimi delle istituzioni; invita inoltre l'amministrazione dell'UE a pubblicare tassativamente la propria valutazione di ciascun caso, come previsto dallo statuto;

    111.

    ribadisce la propria posizione secondo cui è necessaria una chiara base giuridica che consenta all'OLAF di accedere alle informazioni sui conti bancari tramite l'assistenza delle autorità nazionali competenti e di far fronte alle frodi dell'IVA, espressa in relazione alla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013;

    o

    o o

    112.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), al comitato di vigilanza dell'OLAF e alla Procura europea (EPPO).

    (1)  OLAF, «Diciannovesima relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, 1o gennaio-31 dicembre 2018», 2019.

    (2)  GU C 340 dell'8.10.2019, pag. 1.

    (3)  GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

    (4)  GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.

    (5)  GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

    (6)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

    (7)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

    (8)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

    (9)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 56.

    (10)  Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 settembre 2015, nella causa C-105/14: procedimento penale a carico di Ivo Taricco e a., 105/14, ECLI:EU:C:2015:555.

    (11)  Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 5 dicembre 2017, nella causa C-42/17: procedimento penale a carico di M.A.S. e M.B., ECLI:EU:C:2017:936.

    (12)  Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 nella causa T-48/16: Sigma Orionis SA/Commissione europea, ECLI:EU:T:2018:245.

    (13)  Testi approvati, P8_TA(2018)0419.

    (14)  GU C 11 del 13.1.2020, pag. 50.

    (15)  Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6).

    (16)  GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

    (17)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.


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