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Document 52019PC0494

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea alla trentanovesima riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa con riguardo agli emendamenti degli allegati II e III

COM/2019/494 final

Bruxelles, 25.10.2019

COM(2019) 494 final

2019/0241(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea alla trentanovesima riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa con riguardo agli emendamenti degli allegati II e III


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea alla trentanovesima riunione annuale del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, che si terrà a Strasburgo (Francia) dal 3 al 6 dicembre 2019, in riferimento alla prevista adozione, da parte del comitato permanente, di una decisione relativa a due emendamenti degli allegati II e III della convenzione.

2.Contesto della proposta

2.1.La convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa

La convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa ("la convenzione") ha per scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali, in particolare delle specie e degli habitat la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati. È un trattato intergovernativo concluso sotto l'egida del Consiglio d'Europa. La convenzione è entrata in vigore il 1° giugno 1982.

L'Unione europea è parte contraente della convenzione dal 1º settembre 1982 1 . Ad oggi si contano 51 parti contraenti della convenzione, tra cui tutti gli Stati membri dell'UE.

2.2.Il comitato permanente

Il comitato permanente è l'organo decisionale della convenzione, competente nel valutare lo stato di conservazione delle specie e quindi anche il loro inserimento negli allegati della convenzione. Le sue funzioni sono elencate agli articoli 13-15 della convenzione. Il comitato si riunisce almeno ogni due anni e ogniqualvolta la maggioranza delle parti contraenti lo richieda. È diventata consuetudine per il comitato permanente riunirsi una volta l'anno.

A norma dell'articolo 17 della convenzione gli emendamenti degli allegati sono adottati con la maggioranza dei due terzi delle parti contraenti.

2.3.L'atto previsto del comitato permanente

Alla trentanovesima riunione annuale del comitato permanente della convenzione, che si terrà a Strasburgo (Francia) dal 3 al 6 dicembre 2019, sarà adottata una decisione di modifica degli allegati II e III della convenzione ("l'atto previsto").

Scopo dell'atto previsto è apportare emendamenti agli allegati II e III della convenzione in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 della convenzione.

In conformità dell'articolo 17 della convenzione, l'atto previsto entra in vigore nei confronti di tutte le parti contraenti allo scadere di tre mesi dalla sua adozione da parte del comitato permanente, salvo che un terzo delle parti contraenti abbia notificato obiezioni. Gli emendamenti entrano in vigore nei confronti delle parti contraenti che non hanno notificato obiezioni.

3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

La Norvegia ha presentato una proposta volta a spostare l'oca facciabianca (Branta leucopsis) dall'allegato II (specie di fauna rigorosamente protette) all'allegato III (specie di fauna protette; regolamentazione possibile). La motivazione a sostegno della proposta è che la popolazione totale dell'oca facciabianca è più che decuplicata tra gli anni Ottanta e il 2010 (passando da 112 000 a 1 319 000 esemplari), anche grazie all'intensificazione dell'agricoltura che ha reso disponibili grandi quantità di alimenti 2 . Pertanto, la specie non necessita più di protezione rigorosa in tutta l'area di distribuzione.

L'oggetto della decisione prevista del comitato permanente riguarda un settore di competenza esterna esclusiva dell'Unione in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, in quanto rientra in un settore già in gran parte disciplinato da norme comuni interne (ossia la direttiva Uccelli). È pertanto necessario che il Consiglio prenda una decisione volta a stabilire le posizioni da adottare a nome dell'Unione alla trentanovesima riunione del comitato permanente con riguardo all'atto previsto.

Tale proposta non è in linea con la protezione giuridica di cui gode attualmente l'oca facciabianca nel quadro della direttiva Uccelli, in quanto questa specie non figura nell'allegato II (specie cacciabili), bensì nell'allegato I (specie per cui è necessaria la designazione di zone di protezione speciali).

Un progetto di piano di gestione monospecie per l'oca facciabianca è stato adottato, nel dicembre 2018, alla settima riunione delle parti dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici, al fine di far fronte al rapidissimo aumento della popolazione e, in particolare, ai conseguenti problemi causati dalla specie (danni agricoli e rischi per la sicurezza aerea). Il piano fornisce un quadro per facilitare il processo decisionale negli Stati dell'area di distribuzione per quanto concerne l'applicazione di deroghe, ivi compresa la valutazione regolare del loro impatto cumulativo, nonché l'osservazione dello stato della popolazione e dell'evoluzione dei danni agricoli o dei rischi per la sicurezza aerea. Dovrebbe agevolare la condivisione delle informazioni ed eventualmente il coordinamento delle misure di deroga tra gli Stati dell'area di distribuzione, aumentandone così l'efficacia ed evitando ripercussioni impreviste sulle rotte migratorie.

L'Unione dovrebbe appoggiare la proposta norvegese di emendamento per far fronte al rapidissimo aumento della popolazione di questa specie, e in particolare ai problemi da essa causati (danni agricoli e rischi per la sicurezza aerea), affinché i paesi terzi aderenti alla convenzione possano applicare misure di gestione della popolazione (inclusa, se del caso, la caccia). Tuttavia, dal momento che non è attualmente prevista una modifica degli allegati della direttiva Uccelli, né sarebbe possibile adottarla entro il termine previsto dalla convenzione (90 giorni), l'Unione dovrà indicare che applicherà per il momento misure di protezione più rigorose, in conformità dell'articolo 12 della convenzione.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 3 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato permanente è un organo istituito dalla convenzione.

L'atto che il comitato permanente è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 6 della convenzione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà essere assunta una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto del comitato permanente apporterà modifiche agli allegati II e III della convenzione e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2019/0241 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea alla trentanovesima riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa con riguardo agli emendamenti degli allegati II e III

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa ("la convenzione") è stata conclusa dall'Unione con decisione 82/72/CEE del Consiglio 4 ed è entrata in vigore il 1º settembre 1982.

(2)A norma dell'articolo 17 dell'accordo, il comitato permanente può adottare emendamenti degli allegati della convenzione.

(3)Alla trentanovesima riunione, che si terrà dal 3 al 6 dicembre 2019, il comitato permanente è chiamato ad adottare una decisione relativa alle proposte di emendamento degli allegati II e III dell'accordo.

(4)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato permanente, poiché la decisione vincolerà l'Unione.

(5)La Norvegia ha presentato una proposta volta a spostare Branta leucopsis dall'allegato II all'allegato III della convenzione.

(6)Dato il rapidissimo aumento della popolazione di questa specie in tutta la sua area di distribuzione, l'Unione dovrebbe appoggiare la proposta. Tuttavia, la proposta non è in linea con l'attuale stato di protezione di Branta leucopsis nel quadro della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 5 . Poiché una modifica della direttiva 2009/147/CE non è prevista né possibile entro il termine stabilito dalla convenzione, ossia tre mesi dall'adozione della decisione del comitato permanente, per il momento l'Unione deve applicare misure di conservazione più rigorose, in conformità dell'articolo 12 della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea alla trentanovesima riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa consiste nell'appoggiare la proposta di spostare Branta leucopsis dall'allegato II all'allegato III e indicare alle parti contraenti della convenzione che, per il momento, in relazione a questa specie l'Unione intende applicare misure di conservazione più rigorose, in conformità dell'articolo 12 della convenzione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1).
(2)

   International Single Species Management Plan for the Barnacle Goose, AEWA Technical Series No. 70, Dec. 2018, www.unep-aewa.org/sites/default/files/publication/ts70_issmp_barnacle%20goose_complete.pdf , p. 13.

(3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.
(4)    GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1.
(5)    Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
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