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Document 52018AR3951

Parere del Comitato europeo delle regioni sul «Programma Europa digitale (2021-2027)»

COR 2018/03951

GU C 86 del 7.3.2019, p. 272–281 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/272


Parere del Comitato europeo delle regioni sul «Programma Europa digitale (2021-2027)»

(2019/C 86/14)

Relatore:

Markku MARKKULA (FI/PPE), consigliere comunale di Espoo

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

COM(2018) 434 final

Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Sintesi della valutazione d’impatto che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale

SWD(2018) 306 final

Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Sintesi della valutazione d’impatto che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

SWD(2018) 305 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 2 — lettera e)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

e)

«polo dell’innovazione digitale»: un soggetto giuridico designato o selezionato nell’ambito di una procedura aperta e competitiva per svolgere i compiti previsti dal programma, in particolare assicurare l’accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell’industria.

e)

«polo dell’innovazione digitale»: un soggetto giuridico o un consorzio di soggetti giuridici designato o selezionato nell’ambito di una procedura aperta e competitiva per svolgere i compiti previsti dal programma, in particolare assicurare l’accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell’industria.

Motivazione

Nell’istituire la rete di poli dell’innovazione digitale, è importante disporre di una copertura sufficiente per tutte le regioni; l’obiettivo è avere un polo dell’innovazione digitale in ogni regione. Prevedere la possibilità di un consorzio di gestione dei poli dell’innovazione digitale consoliderebbe la base della rete coinvolgendo svariati portatori di interessi quali le università, i centri di ricerca, i centri di innovazione ecc.

La procedura di valutazione dovrebbe assicurare il mantenimento di un buon equilibrio sia regionale che tematico della rete, consentendole al contempo di fornire servizi d’alta qualità. La procedura di selezione dei soggetti candidati dovrebbe essere svolta dal punto di vista dell’intera rete, in modo da creare sinergie efficaci tra i poli dell’innovazione digitale. Si tratta di un’altra buona motivazione per offrire a un consorzio di soggetti giuridici l’opportunità di gestire un polo dell’innovazione digitale.

Il requisito del soggetto giuridico impone vincoli superflui, motivo per cui occorre conferire maggiore flessibilità alle modalità pratiche. Per porre l’accento su strutture snelle, il coordinamento potrebbe altresì essere assegnato a un soggetto giuridico facente parte di un consorzio o di una rete di soggetti giuridici.

Emendamento 2

Articolo 3 — paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L’obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere la trasformazione digitale dell’economia e della società europee e permettere alle imprese e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi. Il programma:

L’obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere la trasformazione digitale dell’economia e della società europee a livello locale, regionale, nazionale ed europeo e permettere alle imprese e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi. Il programma:

a)

potenzierà le capacità dell’Europa nei settori chiave delle tecnologie digitali tramite un’implementazione su vasta scala;

a)

potenzierà le capacità dell’Europa nei settori chiave delle tecnologie digitali tramite un’implementazione su vasta scala;

b)

amplierà la loro diffusione e adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore privato.

b)

amplierà la loro diffusione e adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore privato,

 

c)

imprimerà un’accelerazione alla trasformazione digitale accrescendo la collaborazione locale e i partenariati europei.

Motivazione

In base al principio di sussidiarietà, il programma Europa digitale deve comprendere una governance multilivello. Si possono raggiungere i risultati del programma Europa digitale mediante un’efficace attuazione a livello delle città e delle regioni, con una stretta collaborazione tra le università, gli altri istituti di istruzione e di ricerca, nonché con le industrie locali. La governance multilivello è importante per colmare il divario europeo in termini di innovazione. A titolo d’esempio, con l’ausilio del programma Europa digitale si possono proporzionare gli ecosistemi per il calcolo ad alte prestazioni su scala unionale per coprire tutti i segmenti della catena del valore scientifica e industriale.

Emendamento 3

Articolo 5 — inserire una lettera d) (nuova) e una lettera e) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Intelligenza artificiale

Intelligenza artificiale

L’intervento finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 2. L’intelligenza artificiale persegue i seguenti obiettivi operativi:

L’intervento finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 2. L’intelligenza artificiale persegue i seguenti obiettivi operativi:

d)

migliorare la qualità e la quantità di dati per sostenere e accelerare la trasformazione digitale allo scopo di creare un’economia delle piattaforme digitali;

e)

espandere l’utilizzo delle tecnologie, sviluppare modelli aziendali innovativi, sensibilizzare maggiormente gli utenti e abbreviare il tempo che intercorre dall’innovazione al mercato;

Motivazione

La trasformazione in direzione dell’economia delle piattaforme è un risultato della digitalizzazione. Occorre creare condizioni favorevoli per affrontare sia questa che altre grandi sfide sociali. Occorre tener conto del ruolo in evoluzione delle città, dei cittadini e del mondo delle imprese.

Nell’ambito di questi sviluppi, disporre delle necessarie qualità e quantità di dati è essenziale. In primo luogo, occorre fornire i dati quantitativi giusti per la misurazione della qualità dei dati. In secondo luogo, si possono sviluppare algoritmi per la valutazione della qualità dei dati, la rilevazione di dati anomali da non utilizzare nell’analisi e informazioni corrette, allo scopo di ottenere una reazione degli algoritmi più solida. In terzo luogo, è possibile migliorare la qualità dei dati con misure per il miglioramento della completezza, della confrontabilità e delle cronologie dei flussi di dati da utilizzare nei servizi digitali basati sull’intelligenza artificiale, a livello di amministrazione nazionale e subnazionale.

Tali misure non sono esplicitamente citate nel programma Europa digitale, nonostante sia presente nel testo un riferimento all’integrità e alla riservatezza dei dati e vi siano inoltre riferimenti al ruolo generale degli archivi di software e di algoritmi.

La qualità e l’integrità dei dati devono inoltre essere completate da azioni intese a tutelare l’integrità dei diritti dei cittadini in merito ai loro dati e ad assicurare la qualità in termini di capacità di mantenere un adeguato livello di sicurezza delle informazioni e dei dati personali.

Emendamento 4

Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L’intervento finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma, contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell’Europa e a promuovere una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l’analisi dei big data, la cibersicurezza, le tecnologie del registro distribuito, la robotica e l’intelligenza artificiale. L’intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:

L’intervento finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma con un approccio sensibile alle problematiche di genere , contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell’Europa e a promuovere una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l’analisi dei big data, la cibersicurezza, le tecnologie del registro distribuito, la robotica e l’intelligenza artificiale. L’intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:

a)

sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a lungo termine per gli studenti, i professionisti informatici e la forza lavoro;

a)

sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a lungo termine per gli studenti, i professionisti informatici e la forza lavoro;

b)

sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a breve termine per gli imprenditori, i responsabili di piccole imprese e la forza lavoro;

b)

sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a breve termine per gli imprenditori, i responsabili di piccole imprese e la forza lavoro;

c)

sostenere attività di tirocinio e formazione sul posto di lavoro per gli studenti, i giovani imprenditori e i laureati.

c)

sostenere attività di tirocinio e formazione sul posto di lavoro per gli studenti, i giovani imprenditori e i laureati.

Motivazione

È importante fare in modo che il sistema di sviluppo delle competenze digitali del futuro tenga conto anche della prospettiva di genere, garantendo così la creazione di una futura società digitale inclusiva.

Emendamento 5

Articolo 8 — paragrafo 1 — lettere a), g) e j) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità

Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità

L’intervento finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 5. Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità persegue i seguenti obiettivi operativi:

L’intervento finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 5. Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità persegue i seguenti obiettivi operativi:

a)

garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l’assistenza, l’istruzione, la giustizia, i trasporti, l’energia, l’ambiente e i settori culturali e creativi, possano accedere alle tecnologie digitali più avanzate e implementarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, l’intelligenza artificiale e la sicurezza informatica;

a)

garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l’assistenza, l’istruzione, la giustizia , la pianificazione urbana , i trasporti, l’energia, le risorse naturali, la silvicoltura, l’alimentazione, l’ambiente e i settori culturali e creativi, possano accedere alle tecnologie digitali più avanzate e implementarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, l’intelligenza artificiale , la sicurezza delle informazioni e la cibersicurezza;

g)

garantire a livello dell’Unione la capacità costante di osservare, analizzare e adattarsi alle tendenze digitali in rapida evoluzione, nonché condividere e integrare le migliori pratiche ;

g)

garantire a livello regionale, nazionale ed europeo la capacità costante di osservare, analizzare e adattarsi alle tendenze digitali in rapida evoluzione, nonché creare congiuntamente nuove soluzioni digitalizzate, condividere le migliori pratiche e integrare la cultura dell’apprendimento comparativo ;

 

j)

integrare le attività di diffusione del programma Europa digitale alle strategie regionali di specializzazione intelligente, al programma Orizzonte Europa e ad altre iniziative e partenariati importanti a livello europeo.

Motivazione

Occorre inserire nell’elenco di cui alla lettera a) la pianificazione urbana, la silvicoltura e l’alimentazione in quanto si tratta di componenti importanti per la totalità dello sviluppo socioculturale. Le soluzioni digitali intelligenti e sostenibili nei settori della gestione sostenibile dello sviluppo urbano, delle risorse naturali, della produzione alimentare e della silvicoltura ricoprono un ruolo strategico nel far fronte a varie sfide ambientali legate ai cambiamenti climatici.

Come ha dichiarato il CdR nel definire le sue priorità per l’attuale mandato 2015-2020, nell’attuazione del mercato unico digitale completamente funzionante occorrono un approccio dal basso verso l’alto, una mentalità imprenditoriale ed investimenti mirati.

Emendamento 6

Articolo 13 — inserire un paragrafo 3 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Sinergie con altri programmi dell’Unione

Sinergie con altri programmi dell’Unione

 

3.     Il programma sosterrà la collaborazione e i partenariati regionali ed europei, al fine di espandere le soluzioni digitali innovative e di assicurare sinergie con le strategie regionali.

Motivazione

Il CdR sottolinea che la valutazione d’impatto fa numerosi riferimenti a politiche e programmi dell’UE quali il FESR, il FSE+, il Meccanismo per collegare l’Europa (CEF) ecc., che sono essenziali per raggiungere scopi e obiettivi del programma Europa digitale. Nella politica dell’UE si insiste fortemente sull’utilizzo in sinergia degli strumenti dell’UE e dei meccanismi e finanziamenti locali/regionali. Tuttavia, in questo programma Europa digitale non esistono procedure e meccanismi chiari su come organizzare l’interazione tra i suddetti strumenti a tutti i livelli dell’amministrazione. Non esiste alcun riferimento al partenariato o alle disposizioni in materia di governance multilivello. Pertanto, occorre inserire nel presente articolo l’importante ruolo delle regioni. La Commissione europea, nella sua politica, mette in luce il ruolo determinante delle strategie regionali di specializzazione intelligente quale strumento naturale per rafforzare la collaborazione a livello regionale e i partenariati europei. Questo aspetto deve ricevere il sostegno del programma Europa digitale.

Emendamento 7

Articolo 16 — paragrafi 1, 2, 3 e 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Poli dell’innovazione digitale

Poli europei dell’innovazione digitale

1.   Nel primo anno di attuazione del programma è istituita una rete iniziale di poli dell’innovazione digitale.

1.   Nel primo anno di attuazione del programma è istituita una rete iniziale di poli europei dell’innovazione digitale. I poli appartenenti a tale rete hanno un forte ruolo regionale inteso ad accrescere la collaborazione europea.

2.   Ai fini dell’istituzione della rete di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro designa soggetti candidati per mezzo di una procedura aperta e competitiva in base ai seguenti criteri:

2.   Ai fini dell’istituzione della rete di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro designa soggetti candidati per mezzo di una procedura aperta e competitiva in base ai seguenti criteri:

a)

competenze adeguate relative alle funzioni dei poli dell’innovazione digitale;

a)

competenze adeguate relative alle funzioni dei poli dell’innovazione digitale , comprese capacità e competenze nel campo della ricerca e sviluppo, delle infrastrutture, della protezione dei dati, della sicurezza e dell’innovazione ;

b)

capacità di gestione, personale e infrastrutture adeguati;

b)

capacità di gestione, personale e infrastrutture adeguati;

c)

mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello dell’Unione;

c)

mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello dell’Unione;

d)

adeguate garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un’autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi dell’Unione che il soggetto sarà chiamato a gestire.

d)

adeguate garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un’autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi dell’Unione che il soggetto sarà chiamato a gestire;

 

e)

allineamento alle strategie regionali.

3.   La Commissione adotta una decisione relativa alla selezione dei soggetti che compongono la rete iniziale. Tali soggetti sono selezionati dalla Commissione tra i soggetti candidati designati dagli Stati membri in base ai criteri di cui al paragrafo 2 e ai seguenti criteri supplementari:

3.   La Commissione adotta una decisione relativa alla selezione dei soggetti che compongono la rete iniziale. Tali soggetti sono selezionati dalla Commissione tra i soggetti candidati designati dagli Stati membri in base ai criteri di cui al paragrafo 2 e ai seguenti criteri supplementari:

a)

la dotazione di bilancio per il finanziamento della rete iniziale;

a)

la dotazione di bilancio per il finanziamento della rete iniziale;

b)

la necessità di garantire, attraverso la rete iniziale, una copertura delle esigenze dell’industria e dei settori di interesse pubblico e una copertura geografica completa ed equilibrata.

b)

la necessità di garantire, attraverso la rete iniziale, una copertura delle esigenze dell’industria e dei settori di interesse pubblico e una copertura geografica completa ed equilibrata nella totalità dell’UE e degli Stati membri .

4.   I poli dell’innovazione digitale aggiuntivi sono selezionati tramite una procedura aperta e competitiva, in modo tale da garantire la più ampia copertura geografica possibile in tutta Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete è proporzionale alla popolazione dello Stato membro interessato, ed è presente almeno un polo dell’innovazione digitale per Stato membro. Al fine di tenere conto dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche dell’UE, possono essere nominati soggetti specifici per rispondere alle loro esigenze.

4.   I poli dell’innovazione digitale aggiuntivi sono selezionati tramite una procedura aperta e competitiva, in modo tale da garantire la più ampia copertura geografica possibile in tutte le regioni d’ Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete è proporzionale alla popolazione dello Stato membro interessato, ed è presente almeno un polo dell’innovazione digitale per Stato membro. Al fine di tenere conto dei vincoli specifici delle regioni scarsamente popolate e ultraperiferiche dell’UE, possono essere nominati soggetti specifici per rispondere alle loro esigenze.

Motivazione

In termini di accelerazione della trasformazione digitale, i poli dell’innovazione digitale non si limitano a sviluppare tecnologie innovative nella pubblica amministrazione e nei settori industriali privati, ma le forniscono e aiutano a implementarle: inoltre, sostengono il ruolo in evoluzione delle città e delle regioni. Oltre a fornire l’accesso a tali soluzioni, i poli dell’innovazione digitale potrebbero contribuire a creare un’adeguata capacità, per i vari gruppi di attori, di attuare soluzioni tecnologiche innovative nelle loro piattaforme digitali e di sostenere la progettazione di una specifica infrastruttura di servizi digitali avvalendosi di servizi di analisi dei dati. Per questi motivi, occorre sottolineare la forte natura europea dei poli dell’innovazione digitale, i quali dovrebbero essere denominati poli digitali europei.

La capacità e le competenze nella convalida delle tecnologie e l’utilizzo delle più recenti conoscenze della ricerca e sviluppo costituiscono criteri essenziali per selezionare i migliori soggetti candidati.

La valutazione d’impatto precisa chiaramente che i poli dell’innovazione digitale presentano una forte dimensione regionale (in particolare, per le PMI). Tuttavia, ciò non si riflette nella proposta legislativa. Il successo dei poli dell’innovazione digitale dovrebbe essere costruito su un’efficace collaborazione regionale, fondata su strategie regionali come la RIS3.

Nell’istituire la rete di poli dell’innovazione digitale, è importante disporre di una copertura sufficiente per tutte le regioni; l’obiettivo è avere un polo dell’innovazione digitale in ogni regione.

La procedura di valutazione dovrebbe assicurare il mantenimento di un buon equilibrio sia regionale che tematico della rete, consentendole al contempo di fornire servizi d’alta qualità. La procedura di selezione dei soggetti candidati dovrebbe essere svolta dal punto di vista dell’intera rete, in modo da creare sinergie efficaci tra i poli dell’innovazione digitale.

Emendamento 8

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera d) e inserire una lettera e) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Criteri di attribuzione

Criteri di attribuzione

I criteri di attribuzione sono definiti nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte tenendo conto quanto meno dei seguenti elementi:

I criteri di attribuzione sono definiti nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte tenendo conto quanto meno dei seguenti elementi:

a)

la maturità dell’azione nello sviluppo del progetto;

a)

la maturità dell’azione nello sviluppo del progetto;

b)

la solidità del piano di attuazione proposto;

b)

la solidità del piano di attuazione proposto;

c)

laddove applicabile, l’effetto di stimolo del sostegno dell’Unione sugli investimenti pubblici e privati;

c)

laddove applicabile, l’effetto di stimolo del sostegno dell’Unione sugli investimenti pubblici e privati;

d)

la necessità di superare ostacoli finanziari come la mancanza di finanziamenti da parte del mercato;

d)

l’utilizzo in sinergia di vari strumenti di finanziamento e la necessità di superare ostacoli finanziari come la mancanza di finanziamenti da parte del mercato;

e)

ove applicabile, l’impatto economico, sociale, climatico e ambientale e l’accessibilità;

e)

ove applicabile, l’integrazione del progetto con le strategie regionali;

f)

ove applicabile, la dimensione transeuropea;

f)

ove applicabile, l’impatto economico, sociale, climatico e ambientale e l’accessibilità;

g)

ove applicabile, l’equilibrata distribuzione geografica in tutta l’Unione, comprese le regioni ultraperiferiche;

g)

ove applicabile, la dimensione transeuropea;

h)

ove applicabile, la presenza di un piano di sostenibilità a lungo termine.

h)

ove applicabile, l’equilibrata distribuzione geografica in tutta l’Unione, comprese le regioni ultraperiferiche;

 

i)

ove applicabile, la presenza di un piano di sostenibilità a lungo termine.

Motivazione

Il CdR sottolinea come il 70 % delle normative dell’UE sia attuato a livello locale e regionale e mette inoltre l’accento sulle sinergie tra i diversi programmi, strumenti finanziari e strategie regionali dell’UE. Le strategie regionali di specializzazione intelligente si sono dimostrate strumenti utili e importanti per la trasformazione economica e la condivisione di migliori pratiche attraverso i partenariati europei.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

plaude alla proposta legislativa della Commissione europea relativa al nuovo programma Europa digitale. È la prima volta che la Commissione propone un pacchetto che integra la digitalizzazione, la ricerca e l’innovazione in tutti i principali programmi dell’UE e nello sviluppo socioculturale su scala europea. Si dovrebbe considerare il ruolo chiave degli enti locali e regionali nell’attuazione del programma Europa Digitale in tutte le misure volte ad accelerare lo sviluppo del mercato unico digitale;

2.

puntualizza il ruolo determinante delle persone, delle imprese e delle competenze nel massimizzare i benefici che si trarranno dal mercato unico digitale. In relazione all’attuazione del programma Europa digitale, il CdR evidenzia che il completamento del mercato unico digitale dell’UE necessita altresì di un ambiente giuridico chiaro e stabile, nonché di condizioni favorevoli per stimolare l’innovazione, contrastare la frammentazione del mercato e consentire a tutti gli operatori di trarre vantaggio dalle nuove dinamiche di mercato;

3.

evidenzia il ruolo determinante del programma Europa digitale, che diviene un solido programma di investimenti e sviluppo per capitalizzare le opportunità necessarie e create per realizzare un mercato unico digitale completamente funzionante. La questione chiave è come rendere il programma Europa digitale interessante al punto che le città e le regioni, con le loro industrie, le loro università e i loro cittadini, accelerino la trasformazione digitale ed economica in tutta l’Europa aumentando notevolmente gli investimenti pubblici e privati nel capitale umano e fisico;

4.

sottolinea l’importanza di abbattere le barriere normative, di ridurre gli adempimenti burocratici e di modernizzare la regolamentazione dell’UE: si tratta di fattori chiave nel garantire un’industria europea dalla forte competitività, unitamente all’esigenza di migliorare la preparazione dei settori pubblico e privato a realizzare l’innovazione digitale;

5.

plaude agli investimenti del programma Europa digitale nelle infrastrutture digitali avanzate ad alta capacità quali, ad esempio, le reti 5G, necessarie a consentire l’implementazione dei servizi e delle tecnologie digitali dappertutto in Europa. La banda larga svolge un ruolo essenziale nello sviluppo di servizi digitali innovativi e competitivi, ragion per cui il CdR chiede una celere standardizzazione delle reti 5G, per garantire l’interoperabilità delle reti di telecomunicazione;

6.

evidenzia il ruolo centrale delle città e delle regioni nella fornitura di servizi digitali ai cittadini, nonché nella creazione e nella gestione delle infrastrutture digitali come, ad esempio, la generazione di dati. I servizi digitali offrono opportunità di innovazione socioculturale, imprenditorialità e creazione di posti di lavoro e di imprese;

7.

chiede che il programma Europa digitale rispecchi e garantisca la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici, al fine di consentire alle città di misurarsi con le esigenze socioculturali. Ciò richiede un’interoperabilità e un accesso ai dati, alla tecnologia e alle competenze tecniche in tutta l’UE;

8.

sottolinea l’importanza della qualità e della quantità dei dati, essenziali per raggiungere gli obiettivi del programma Europa digitale. Precedenti pareri del CdR hanno evidenziato il ruolo delle città e delle regioni nell’armonizzazione, nella raccolta, nella qualità e nell’utilizzo dei dati oltre che nell’accesso agli stessi, nonché nella garanzia di infrastrutture digitali sicure e interoperabili per i flussi transfrontalieri di dati nell’economia digitale;

9.

evidenzia l’importanza dell’intelligenza artificiale quale tecnologia promettente da applicare per la crescita sostenibile e le sfide socioculturali. Occorre pertanto rafforzare l’intelligenza artificiale, garantendo la qualità dei dati e il rispetto della vita privata, pur consentendo l’estrapolazione di dati anonima, l’apprendimento a base automatica e i fondamenti per il riconoscimento morfologico;

10.

riconosce che gli archivi dell’intelligenza artificiale con dati forniscono un contributo fondamentale per la progettazione di servizi pubblici intelligenti. Tuttavia, dati di scarsa qualità possono avere delle conseguenze sull’impatto e sull’efficacia previsti dei servizi, riducendo così il vantaggio potenziale dell’intelligenza artificiale. Dati di qualità elevata sono essenziali per consentire alle amministrazioni pubbliche di progettare, attuare e monitorare l’impatto delle politiche da esse adottate, sulla base di prove empiriche e avvalendosi delle capacità di analisi dei dati. Ciò rafforzerebbe la trasparenza e la responsabilità-rendicontazione dell’azione pubblica e contribuirebbe a migliorare l’efficacia delle politiche. I dati avranno un’enorme influenza sulla creazione di una cultura della conoscenza, in cui le prove divengono i fondamenti di un’amministrazione e di un processo di definizione delle politiche più intelligenti e incentrati sul cittadino;

11.

chiede la corretta integrazione nel programma Europa digitale delle varie misure in corso relative all’economia dei dati e alla società basata sui dati. Queste misure sono state trattate nell’ambito del mercato unico digitale nei vari pacchetti sui dati: sulla costruzione di un’economia dei dati europea (COM(2017/9), sul quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea (2017/0228) e, nel 2018, con il terzo pacchetto sui dati. Quest’ultimo comprende una comunicazione «Verso uno spazio comune europeo dei dati», che esamina la questione dell’accesso ai dati del settore privato per fini di interesse pubblico [con un elenco di principi chiave sulla condivisione di dati tra imprese e pubblica amministrazione (business-to-government — B2G)], e un documento d’orientamento sulla condivisione dei dati del settore privato. In parallelo, la Commissione ha adottato una proposta di rifusione della direttiva relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (direttiva PSI);

12.

mette in risalto i risultati del dialogo tra Commissione e portatori di interessi sulla comunicazione relativa alla costruzione di un’economia dei dati europea, in particolare riscontrando un vigoroso sostegno a misure non normative nella massimizzazione e nell’organizzazione dell’accesso ai dati e del loro riutilizzo in contesti di relazioni da impresa a impresa. A titolo di esempio della trasformazione digitale della sanità, una consultazione pubblica ha indagato sull’esigenza di misure politiche che promuovano l’innovazione digitale al fine di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria in tutta l’Europa (esigenza cui il CdR rivolge un’attenzione particolare);

13.

chiede che si faccia ricorso alle imprese comuni, alle comunità dell’innovazione e della conoscenza dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia e ad altre iniziative dell’UE, nonché ai partenariati europei tra le regioni, quali meccanismi di attuazione del programma Europa digitale. Le soluzioni digitali intelligenti e sostenibili svolgono un ruolo chiave nel conseguimento degli obiettivi, a livello locale e regionale, relativi allo sviluppo sostenibile e nell’affrontare le grandi sfide socioculturali come ad esempio quella dei cambiamenti climatici. Le soluzioni necessitano di un calcolo ad alte prestazioni e d’alta qualità, di soluzioni fondate sull’intelligenza artificiale e di cibersicurezza. Le città e le regioni dovrebbero essere incoraggiate a diventare pioniere della partecipazione al programma Europa digitale, segnatamente quale terreno di sperimentazione spaziale delle nuove applicazioni. A titolo d’esempio, la digitalizzazione riveste un’importanza sempre maggiore nella pianificazione urbana, segnatamente attraverso la modellizzazione regionale dell’informazione;

14.

osserva che occorre espandere a livello europeo i vantaggi completi degli ‘investimenti in tecnologie e piattaforme digitali. Investire in professionisti di talento è una condizione previa necessaria, anche se di per sé non sufficiente. Occorre formare e dotare i cittadini di competenze digitali adeguate. Sono necessarie speciali misure di riqualificazione dei professionisti che consentano di applicare le loro competenze specifiche a nuove mansioni digitalizzate. Nel quadro dei sistemi di istruzione europei, dotare i giovani studenti di competenze digitali avanzate è un investimento obbligatorio per salvaguardare la qualità della futura forza lavoro per l’Europa. È evidente che l’istruzione nel campo delle discipline STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica) assume sempre maggiore importanza. Occorre rendere operativa l’attuazione del programma Europa digitale in sinergia con il piano d’azione per l’istruzione digitale;

15.

evidenzia l’importanza del processo di trasformazione verso l’economia delle piattaforme digitali garantendo che la prestazione di servizi pubblici e privati sia progettata per essere incentrata sull’utente, digitale e interoperabile, e che sia inoltre conforme al principio «una tantum» riguardo alle amministrazioni nazionali, regionali e locali;

16.

riconosce che le piattaforme digitali istituzionali non sono esplicitamente menzionate nel testo giuridico del programma Europa digitale. Tuttavia, il concetto di tali piattaforme è collegato all’obiettivo 5 del programma, inerente all’interoperabilità e all’attuazione delle tecnologie digitali da parte della pubblica amministrazione e del settore privato. Ciò è altresì chiarito ulteriormente all’allegato 2 in merito alle attività collegate all’interoperabilità dei servizi della pubblica amministrazione, all’applicazione del principio «una tantum» e all’infrastruttura per i servizi digitali;

17.

chiede di costruire le piattaforme digitali creando soluzioni generiche riutilizzabili nei servizi di autenticazione digitale, fiduciari e sicuri. Queste soluzioni sono abbinate a soluzioni riutilizzabili avanzate, fondate sui metodi basati sui dati alimentati dall’intelligenza artificiale. Ciò contribuirà ad assicurare l’interconnessione dei servizi pubblici in tutti i settori politici e a tutti i livelli dell’amministrazione. Aiuterà anche i servizi della pubblica amministrazione a essere più intelligenti, adeguati alle esigenze specifiche degli utenti e disponibili su piattaforme Internet e mobili;

18.

raccomanda che l’utilizzo transfrontaliero delle tecnologie digitali sia abbinato all’abbattimento degli ostacoli giuridici e di altra natura a tale cooperazione: a questo proposito il CdR fa riferimento all’articolo 8 su «Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità»;

19.

sottolinea l’importanza dell’istituzione della rete dei poli dell’innovazione digitale, con copertura sufficiente per tutte le regioni. Sebbene la valutazione d’impatto precisi chiaramente che i poli dell’innovazione digitale presentano una forte dimensione regionale (in particolare, per le PMI), ciò non si riflette nella proposta legislativa. La selezione dei poli dell’innovazione digitale dovrebbe essere un processo aperto e credibile, comprendente non un solo polo, bensì una rete di poli in ciascuno Stato membro, se pertinente. I poli dell’innovazione digitale dovrebbero essere selezionati su scala nazionale e in modo equilibrato dal punto di vista tematico e regionale. La rete dei poli dell’innovazione digitale dovrebbe presentare stretti collegamenti con altre reti quali, ad esempio, la Digital and Enterprise Europe Network dell’EIT (Istituto europeo di innovazione e tecnologia);

20.

pone l’accento sull’importanza dell’intelligenza artificiale e sui collegamenti con le tecnologie della realtà estesa (XR), della realtà virtuale (VR), della realtà aumentata (AR) e tridimensionali e con la robotica, che costituiranno una nuova base per le attività economiche globali, l’economia delle piattaforme e le piattaforme d’apprendimento. Ciò contribuisce a realizzare la parità di accesso ai vari contenuti didattici e culturali e a creare piattaforme innovative di trasferimento delle conoscenze per la riqualificazione dei lavoratori. Oltre a ciò, favorirà lo sviluppo sostenibile giacché riduce in misura rilevante la necessità di beni fisici, gli spostamenti e le emissioni di carbonio;

21.

evidenzia l’importanza e il ruolo della sicurezza nel settore digitale e sottolinea il ruolo delle città e delle regioni nel contrasto alla criminalità informatica e nella protezione della sicurezza dei dati;

22.

accoglie con favore le disposizioni sui paesi terzi associati al programma, in particolare per quanto riguarda l’integrazione della digitalizzazione nelle attività volte a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. Ciò significa dare risalto al valore aggiunto attraverso una mentalità collaborativa e l’apertura nell’innovazione e nella diffusione. Concentrandosi sulla crescita sostenibile, la natura specifica della rivoluzione delle TIC consente all’UE di assumere un ruolo forte a livello globale in materia di know-how tecnologico per la prosperità;

23.

riconosce che la proposta della Commissione è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Bruxelles, 5 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


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