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Document 52014AP0237

P7_TA(2014)0237 Fondo Asilo e migrazione e Integrazione ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2011)0751 — C7-0443/2011 — 2011/0366(COD)) P7_TC1-COD(2011)0366 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

GU C 378 del 9.11.2017, p. 649–651 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 378/649


P7_TA(2014)0237

Fondo Asilo e migrazione e Integrazione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2011)0751 — C7-0443/2011 — 2011/0366(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 378/69)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0751),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0443/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2012 (1)

visto il parere del Comitato delle regioni del 18 luglio 2012 (2),

vista la sua decisione del 17 gennaio 2013 sull'avvio di negoziati interistituzionali riguardanti la proposta e sul relativo mandato (3),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0022/2014),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva le sue dichiarazioni allegate alla presente risoluzione;

3.

prende atto della dichiarazione del Consiglio e delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 299 del 4.10.2012, pag. 108.

(2)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 23.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2013)0020.


P7_TC1-COD(2011)0366

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 516/2014)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo

Articolo 80 TFUE:

«Il Parlamento europeo, alla luce della necessità di adottare il regolamento in oggetto in tempo per l'attuazione del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (“il Fondo”) dall'inizio del 2014, allo scopo di trovare un accordo a tal fine, e alla luce dell'intransigenza del Consiglio, ha accettato il testo del regolamento quale sopra concordato. Ciononostante, il Parlamento europeo ribadisce il suo punto di vista — che ha sostenuto durante tutta la durata dei negoziati sul regolamento in questione — secondo il quale la base giuridica appropriata per il Fondo comprende l'articolo 80, seconda frase, del TFUE come base giuridica concorrente . Tale base giuridica ha lo scopo di dare applicazione al principio di solidarietà enunciato all'articolo 80, prima frase, del TFUE. In particolare, il Fondo attua il principio di solidarietà nelle sue disposizioni sul trasferimento dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di tale protezione (articoli 7 e 18) e in quelle sul reinsediamento (articolo 17). Il Parlamento europeo sottolinea il fatto che l'adozione di questo regolamento non pregiudica in alcun modo il ventaglio delle basi giuridiche a disposizione del colegislatore in futuro, con riferimento in particolare all'articolo 80 del TFUE».

Ricollocazione:

«Con l'obiettivo di promuovere la ricollocazione come strumento di solidarietà e di migliorare le condizioni ad essa attinenti, il Parlamento europeo invita l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) ad elaborare, in cooperazione con la Commissione europea (CE), un manuale e una metodologia per la ricollocazione, a seguito di una mappatura delle migliori pratiche degli Stati membri in materia di ricollocazione, compresi i sistemi di organizzazione interna e le condizioni di accoglienza e integrazione. Al fine di creare un incentivo per la ricollocazione e facilitare le operazioni di ricollocazione per gli Stati membri partecipanti, il Parlamento europeo chiede inoltre all'EASO di fornire competenze in materia di ricollocazione e coordinare, in collaborazione con la CE, una rete di esperti nel campo della ricollocazione, che potrebbe tenere periodicamente delle riunioni tecniche su specifiche questioni pratiche e legislative, nonché fornire supporto per l'uso del Fondo Asilo, migrazione e integrazione a fini di ricollocazione. Il Parlamento europeo invita la CE a monitorare l'evoluzione e il miglioramento del sistema di asilo negli Stati membri che beneficiano della ricollocazione e a riferire regolarmente in merito.»

Dichiarazione del Consiglio

Articolo 80 TFUE:

«Il Consiglio sottolinea l'importanza del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità che, conformemente all'articolo 80 del TFUE, è garantito negli atti dell'Unione adottati in virtù del capo del TFUE sulle politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione. Il regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione contiene misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio. Tuttavia, il Consiglio ribadisce la sua opinione secondo cui l'articolo 80 del TFUE non costituisce una base giuridica ai sensi del diritto dell'Unione. A norma di detto capo, solo l'articolo 77, paragrafi 2 e 3, l'articolo 78, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 79, paragrafi 2, 3 e 4 del TFUE contengono basi giuridiche che consentono alle pertinenti istituzioni dell'Unione di adottare atti giuridici dell'UE.»

Dichiarazioni della Commissione

Articolo 80 TFUE:

«In uno spirito di compromesso e al fine di permettere l'adozione immediata della proposta, la Commissione appoggia il testo finale; osserva tuttavia che ciò lascia impregiudicato il suo diritto di iniziativa riguardo alla scelta delle basi giuridiche, in particolare per quanto concerne il futuro ricorso all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»

Rete europea sulle migrazioni (REM):

«In uno spirito di compromesso, la Commissione appoggia il testo finale dell'articolo 23, che garantisce un sostegno finanziario continuativo alle attività della rete europea sulle migrazioni mantenendone la struttura, gli obiettivi e la governance attuali disposti con decisione 2008/381/CE del Consiglio del 14 maggio 2008. Osserva tuttavia che ciò lascia impregiudicato il suo diritto di iniziativa riguardo a una futura revisione più completa dell'assetto e del funzionamento della rete, quale era prevista all'articolo 23 della proposta iniziale.»


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