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Document 52013XC1019(02)

Sintesi della decisione della Commissione, del 5 dicembre 2012 , relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/39.437 — Tubi catodici per schermi di televisori e computer) [notificata con il numero C(2012) 8839] Testo rilevante ai fini del SEE

GU C 303 del 19.10.2013, pp. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 303 del 19.10.2013, p. 8–8 (HR)

19.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/13


Sintesi della decisione della Commissione

del 5 dicembre 2012

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

(Caso COMP/39.437 — Tubi catodici per schermi di televisori e computer)

[notificata con il numero C(2012) 8839]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 303/07

Il 5 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003  (1) del Consiglio, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

Il 5 dicembre 2012 la Commissione europea ha adottato una decisione relativa a due infrazioni distinte dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE riguardanti il settore dei tubi a raggi catodici (in appresso «CRT»). I destinatari della decisione hanno commesso infrazione concertandosi sui prezzi, sulle quote di mercato, sui clienti e sulla produzione, scambiandosi informazioni riservate e monitorando l'attuazione di tali accordi collusivi.

(2)

Destinatari della decisione sono: Chunghwa Picture Tubes Co., Ltd., Chunghwa Picture Tubes (Malaysia) Sdn. Bhd., CPTF Optronics Co., Ltd. («Chunghwa»); Samsung SDI Co., Ltd., Samsung SDI (Malaysia) Berhad, Samsung SDI Germany GmbH («Samsung SDI»); Koninklijke Philips Electronics NV («Philips»); LG Electronics, Inc («LGE»); Panasonic Corporation («Panasonic»); Toshiba Corporation («Toshiba»); MT Picture Display Co., Ltd. («MTPD»); Technicolor SA («Technicolor»).

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Il prodotto in esame

(3)

Il prodotto in esame, il CRT, è un involucro in vetro sotto vuoto che contiene un cannone a elettroni e uno schermo fluorescente. Le due infrazioni riguardano due tipi distinti di CRT: i tubi catodici a colori i) per gli schermi dei computer (in appresso CDT dall'inglese Colour Display Tubes) e ii) per gli schermi dei televisori (in appresso CPT dall'inglese Colour Picture Tubes).

(4)

A partire dal 2000, la tecnologia CRT è stata gradualmente sostituita da tecniche alternative, quali gli schermi LCD o al plasma.

2.2.   Procedimento

(5)

A seguito della richiesta di immunità di Chunghwa ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006, la Commissione ha effettuato ispezioni nel novembre 2007. Successivamente, la Commissione ha ricevuto richieste di trattamento favorevole da parte di Samsung SDI, Panasonic (con MTPD), Philips e Technicolor. Inoltre, numerose richieste di informazioni sono state inviate alle parti.

(6)

Il 23 novembre 2009 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti. Il 26 e 27 maggio 2010 si è tenuta un'audizione orale. Il 2 dicembre 2010, in una lettera di esposizione dei fatti inviata a Panasonic, MTPD e Toshiba, la Commissione sottolineava l'influenza decisiva delle società madri su MTPD.

(7)

Il 1o giugno 2012 la Commissione ha adottato ulteriori comunicazioni degli addebiti in materia di responsabilità nei confronti di Philips e LGE, le quali sono state sentite in occasione di un'audizione orale il 6 settembre 2012. Il 5 luglio 2012 la Commissione ha inviato una lettera di esposizione dei fatti a tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti del 23 novembre 2009, avente per oggetto i partecipanti ai contatti di cartello del gruppo Philips, del gruppo LGE e dell'impresa comune Philips/LGE.

(8)

Il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole il 19 novembre 2012 e il 3 dicembre 2012.

2.3.   Sintesi delle infrazioni

(9)

Complessivamente, il cartello dei CDT è durato dall'ottobre 1996 al marzo 2006, mentre il cartello dei CPT dal dicembre 1997 al novembre 2006.

(10)

I destinatari della decisione per il cartello dei CDT sono responsabili di aver fissato i prezzi, di aver ripartito tra di loro clienti e quote di mercato e di aver limitato la produzione. I destinatari della decisione per il cartello dei CPT sono responsabili di aver fissato i prezzi, di aver ripartito tra di loro quote di mercato e di aver limitato la produzione. La fissazione dei prezzi, la ripartizione delle quote di mercato e le restrizioni della produzione sono state oggetto di un controllo regolare nell'ambito di entrambi i cartelli e, nel caso dei CDT, le limitazioni della capacità produttiva sono state a volte accertate anche con visite agli stabilimenti. In entrambi i cartelli inoltre, i destinatari si sono scambiati informazioni commerciali sensibili. Nel cartello dei CPT i destinatari della decisione hanno anche cercato di mantenere una differenza di prezzo tra prodotti identici commercializzati in Europa e in Asia.

(11)

I due cartelli erano strutturati in modo rigoroso. Le imprese coinvolte organizzavano periodicamente riunioni multilaterali, cui partecipavano rappresentanti di diversi livelli aziendali, tra cui il livello esecutivo. Alle riunioni multilaterali si aggiungevano incontri bilaterali e altri scambi. In un primo momento i CDT e i CPT erano trattati all'interno degli stessi contatti di cartello, ma è stata presto introdotta una divisione tra i contatti di cartello relativi ai CDT e quelli relativi ai CPT. L'attenzione dei contatti all'interno del cartello è cambiata progressivamente a seconda degli sviluppi nel settore, ad esempio seguendo lo spostamento della domanda verso CRT di maggiori dimensioni.

(12)

Per i CDT, i contatti di cartello hanno avuto luogo principalmente in Asia, mentre per il cartello dei CPT i contatti avvenivano sia in Asia che in Europa. A partire dal 1999 sono stati organizzati con maggiore frequenza contatti di cartello per i CPT anche in Europa, per integrare le riunioni di cartello iniziate in Asia. Per quanto riguarda il cartello dei CPT, gli accordi raggiunti nei contatti asiatici ed europei erano interconnessi. In Europa le riunioni erano incentrate in modo più specifico sul mercato europeo, mentre i contatti di cartello in Asia coprivano il livello mondiale. Tuttavia, i contatti di cartello relativi all'Europa hanno chiaramente avuto luogo sia in Asia che in Europa.

2.4.   Destinatari

(13)

Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 101 del trattato e l'articolo 53 dell'accordo SEE partecipando, nei periodi indicati, a un'infrazione unica e continuata nel settore dei tubi catodici a colori utilizzati negli schermi dei computer, sotto forma di un complesso di accordi e pratiche concordate.

a)

Chunghwa Picture Tubes Co., Ltd., Chunghwa Picture Tubes (Malaysia) Sdn. Bhd., CPTF Optronics Co., Ltd., dal 24 ottobre 1996 al 14 marzo 2006;

b)

Samsung SDI Co., Ltd., Samsung SDI (Malaysia) Berhad, dal 23 novembre 1996 al 14 marzo 2006;

c)

Koninklijke Philips Electronics NV, dal 28 gennaio 1997 al 30 gennaio 2006;

d)

LG Electronics, Inc., dal 24 ottobre 1996 al 30 gennaio 2006.

(14)

Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 101 del trattato e l'articolo 53 dell'accordo SEE partecipando, nei periodi indicati, a un'infrazione unica e continuata nel settore dei tubi catodici a colori utilizzati nei televisori a colori, sotto forma di un complesso di accordi e pratiche concordate.

a)

Chunghwa Picture Tubes Co., Ltd., Chunghwa Picture Tubes (Malaysia) Sdn. Bhd., CPTF Optronics Co., Ltd., dal mercoledì 3 dicembre 1997 al martedì 6 dicembre 2005;

b)

Samsung SDI Co., Ltd., Samsung SDI (Malaysia) Berhad, Samsung SDI Germany GmbH, dal 3 dicembre 1997 al 15 novembre 2006;

c)

Panasonic Corporation, dal 15 luglio 1999 al 12 giugno 2006;

d)

Toshiba Corporation, dal 16 maggio 2000 al 12 giugno 2006;

e)

MT Picture Display Co., Ltd., dal 1o aprile 2003 al 12 giugno 2006;

f)

Koninklijke Philips Electronics NV, dal 21 settembre 1999 al 30 gennaio 2006;

g)

LG Electronics, Inc., dal 3 dicembre 1997 al 30 gennaio 2006;

h)

Technicolor SA, dal 25 marzo 1999 al 19 settembre 2005.

2.5.   Misure correttive

(15)

La decisione relativa al presente caso si basa sugli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (2).

2.5.1.   Importo di base dell'ammenda

(16)

L'importo di base dell'ammenda da infliggere alle imprese coinvolte deve essere fissato con riferimento al valore rilevante delle vendite dei beni o servizi realizzate dalle imprese oggetto dell'infrazione nella pertinente area geografica nel SEE.

(17)

Per stabilire il valore delle vendite in questo caso, il fatturato rilevante nel SEE corrisponde alle vendite in cui la prima «vera» vendita di CDT o CPT (in quanto tali o integrati in un prodotto finale quale un computer o un televisore a colori) è avvenuta nel SEE durante il periodo dell'infrazione. Sono incluse sia le vendite dirette nel SEE (ossia i CDT o CPT venduti direttamente a clienti nel SEE), sia le vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati (ossia CDT o CPT integrati all'interno del gruppo in uno schermo per computer o per televisore a colori e successivamente venduti a clienti nel SEE) ed effettuate da uno dei destinatari della decisione o da una loro impresa comune. Nel caso di specie, le vendite di CDT e CPT a clienti all'interno del gruppo rientravano nelle discussioni del cartello e sono pertanto incluse nel valore delle vendite. Per il calcolo del corrispondente valore delle vendite, sono considerati i valori dei CDT e dei CPT nella misura in cui i prodotti trasformati sono stati venduti da un partecipante al cartello a clienti non collegati all'interno del SEE.

(18)

Al fine di individuare il valore rilevante delle vendite, la Commissione tiene conto delle vendite di prodotti che sono stati consegnati nel SEE. Emerge così un forte nesso con il SEE, che mette in evidenza la rilevanza economica dell'infrazione all'interno del SEE.

(19)

Nel presente caso è opportuno considerare il valore medio annuo delle vendite (alla luce delle vendite effettive per l'intera durata dell'infrazione) come base per il calcolo del «valore delle vendite», tenuto conto del notevole calo delle vendite registrato da tutte le imprese tra l'inizio e la fine dell'infrazione e dell'importante variazione del valore delle vendite da un anno all'altro.

(20)

Tenuto conto della natura, della portata geografica e dell'attuazione delle infrazioni, la percentuale relativa all'importo variabile dell'ammenda e all'importo supplementare («diritto di ingresso») è stata fissata al 19 % del valore delle vendite per il cartello dei CDT e al 18 % del valore delle vendite per il cartello dei CPT, per tutte le imprese interessate.

(21)

LGE ha partecipato ai cartelli relativi ai CDT e ai CPT direttamente o tramite società controllate e Philips attraverso controllate fino alla fine del giugno 2001, dopodiché entrambe hanno continuato a partecipare tramite l'impresa comune Philips/LGE. Panasonic ha partecipato direttamente e tramite controllate al cartello dei CPT e Toshiba direttamente fino alla fine di marzo 2003, dopodiché entrambe hanno continuato a partecipare tramite l'impresa comune MTPD. Ulteriori importi sono stati pertanto inflitti unicamente alle rispettive società madri: Philips, LGE, Panasonic e Toshiba.

(22)

Nel presente caso, la Commissione tiene conto della durata effettiva della partecipazione delle imprese coinvolte alle infrazioni su base proporzionale e arrotondando per difetto il numero dei mesi, onde tenere pienamente conto della durata della partecipazione per ciascuna impresa. I coefficienti moltiplicatori per la durata della partecipazione sono pertanto i seguenti:

A.   Cartello CDT

a)

Chunghwa Picture Tubes Co., Ltd., Chunghwa Picture Tubes (Malaysia) Sdn. Bhd. e CPTF Optronics Co., Ltd., responsabili in solido — 9,33;

b)

Samsung SDI Co., Ltd., Samsung SDI (Malesia) Berhad, responsabili in solido — 9,25;

c)

Koninklijke Philips Electronics NV, per il periodo precedente all'impresa comune Philips/LGE — 4,41;

d)

LG Electronics, Inc., per il periodo precedente all'impresa comune Philips/LGE — 4,66;

e)

Koninklijke Philips Electronics NV e LG Electronics, Inc, per il periodo dell'impresa comune Philips/LGE — 4,5.

B.   Cartello CPT

a)

Chunghwa Picture Tubes Co., Ltd., Chunghwa Picture Tubes (Malaysia) Sdn. Bhd. e CPTF Optronics Co., Ltd. responsabili in solido — 8;

b)

Samsung SDI Co., Ltd, Samsung SDI Germany GmbH, e Samsung SDI (Malaysia) Berhad, responsabili in solido — 8,91;

c)

Koninklijke Philips Electronics NV, per il periodo precedente all'impresa comune Philips/LGE — 1,75;

d)

LG Electronics, Inc., per il periodo precedente all'impresa comune Philips/LGE — 3,5;

e)

Koninklijke Philips Electronics N.V. e LG Electronics, Inc, per il periodo dell'impresa comune Philips/LGE — 4,5.

f)

Technicolor S.A. — 6,41;

g)

Panasonic Corporation, per il periodo anteriore all'impresa comune MTPD — 3,66;

h)

Toshiba Corporation, per il periodo anteriore all'impresa comune MTPD — 2,83;

i)

Panasonic Corporation, Toshiba Corporation e MT Picture Display Co., Ltd, per il periodo anteriore all'impresa comune MTPD — 3,16.

2.5.2.   Adeguamenti dell'importo di base

(23)

Il caso non presenta alcuna circostanza aggravante o attenuante.

2.5.3.   Aumento specifico allo scopo di garantire l'effetto dissuasivo

(24)

Nella fattispecie, è applicato alle ammende da infliggere un coefficiente moltiplicatore di dissuasione pari all'1,1 % per Toshiba e all'1,2 % per Panasonic e MTPD.

2.5.4.   Applicazione della soglia del 10 % del fatturato

(25)

Gli importi finali delle singole ammende inflitte sono inferiori al 10 % del fatturato mondiale di ciascuna delle imprese destinatarie della decisione.

2.5.5.   Applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole

(26)

Chunghwa è stata la prima impresa a fornire informazioni ed elementi di prova che soddisfano le condizioni di cui al punto 8, lettera a), della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole. L'ammenda da infliggere è stata quindi ridotta del 100 % per entrambi i cartelli relativi ai CDT e ai CPT.

(27)

A Samsung SDI è stata concessa una riduzione del 40 % delle ammende che le sarebbero altrimenti state inflitte per entrambi i cartelli relativi ai CDT e ai CPT.

(28)

A Philips è stata concessa una riduzione del 30 % delle ammende che le sarebbero altrimenti state inflitte per entrambi i cartelli relativi ai CDT e ai CPT.

(29)

A Technicolor è stata concessa una riduzione del 10 % delle ammende che le sarebbero altrimenti state inflitte per entrambi i cartelli relativi ai CDT e ai CPT.

(30)

La Commissione ha concluso che Panasonic e MTPD non possono beneficiare di una riduzione dell'importo dell'ammenda.

2.5.6.   Mancanza di capacità contributiva

(31)

Un'impresa ha fatto valere la propria mancanza di capacità contributiva ai sensi del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006. La Commissione ha preso in considerazione tale richiesta e ha analizzato attentamente la situazione finanziaria dell'impresa e dello specifico contesto socioeconomico. A seguito di tale analisi, la Commissione ha concesso una riduzione dell'ammenda.

3.   AMMENDE IMPOSTE IN FORZA DELLA DECISIONE

(32)

Per l'infrazione unica e continuata in relazione al settore dei tubi catodici a colori utilizzati negli schermi dei computer, vengono inflitte le seguenti ammende:

a)

Chunghwa Picture Tubes Co., Ltd., Chunghwa Picture Tubes (Malaysia) Sdn. Bhd., CPTF Optronics Co., Ltd., responsabili in solido: 0 EUR

b)

Samsung SDI Co., Ltd., Samsung SDI (Malesia) Berhad, responsabili in solido: 69 418 000 EUR

c)

Koninklijke Philips Electronics NV: 73 185 000 EUR

d)

LG Electronics Inc.: 116 536 000 EUR

e)

Koninklijke Philips Electronics NV e LG Electronics, Inc., responsabili in solido: 69 048 000 EUR

(33)

Per l'infrazione unica e continuata in relazione al settore dei tubi catodici a colori utilizzati negli schermi dei televisori, vengono inflitte le seguenti ammende:

a)

Chunghwa Picture Tubes Co., Ltd., Chunghwa Picture Tubes (Malaysia) Sdn. Bhd., CPTF Optronics Co., Ltd., responsabili in solido: 0 EUR

b)

Samsung SDI Co., Ltd., Samsung SDI (Malaysia) Berhad, Samsung SDI Germany GmbH, responsabili in solido: 81 424 000 EUR

c)

Koninklijke Philips Electronics N.V.: 240 171 000 EUR

d)

LG Electronics Inc.: 179 061 000 EUR

e)

Koninklijke Philips Electronics NV e LG Electronics, Inc., responsabili in solido: 322 892 000 EUR

f)

Panasonic Corporation: 157 478 000 EUR

g)

Toshiba Corporation: 28 048 000 EUR

h)

Panasonic Corporation, Toshiba Corporation e MT Picture Display Co., Ltd., responsabili in solido: 86 738 000 EUR

i)

Panasonic Corporation e MT Picture Display Co., Ltd., responsabili in solido: 7 885 000 EUR

j)

Technicolor SA: 38 631 000 EUR.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.


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