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Document 52011XG0429(01)

Conclusioni del Consiglio che invitano all'introduzione dell' European Case Law Identifier (ECLI) e di una serie minima di metadata uniformi per la giurisprudenza

OJ C 127, 29.4.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 127/1


Conclusioni del Consiglio che invitano all'introduzione dell'European Case Law Identifier (ECLI) e di una serie minima di metadata uniformi per la giurisprudenza

2011/C 127/01

I.   INTRODUZIONE

1.

L'articolo 67, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.

2.

Il piano d'azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica europea del Consiglio dell'Unione europea sottolinea l'importanza dell'accesso alla giurisprudenza nazionale e l'esigenza di standardizzazione e di un'architettura tecnica decentrata (1).

3.

La risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo (2) insiste sulla necessità di consentire l'accesso transfrontaliero alla giurisprudenza nazionale affinché il giudice nazionale possa assolvere il proprio ruolo nell'ordinamento giuridico europeo.

II.   INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE

4.

Uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia in cui possa avere luogo la cooperazione giudiziaria richiede non solo la conoscenza del diritto europeo ma anche, in particolare, la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici degli altri Stati membri.

5.

Il portale europeo della giustizia elettronica dovrebbe realizzare l'obiettivo di diffondere le informazioni sui sistemi giuridici dell'UE e degli Stati membri e dovrebbe assistere utilmente i cittadini, i professionisti del diritto e le autorità degli Stati membri.

6.

La conoscenza quanto alla sostanza e all'applicazione del diritto dell'Unione europea non può essere acquisita solamente attingendo dalle fonti giuridiche dell'UE ma occorre tener conto anche della giurisprudenza delle giurisdizioni nazionali, sia delle decisioni di rinvio pregiudiziale, che delle decisioni successive a una pronuncia pregiudiziale e di quelle che applicano il solo diritto dell'UE.

7.

Con il sostegno finanziario o la partecipazione diretta dell'Unione europea si è assistito negli ultimi anni all'adozione di iniziative fautrici dei succitati obiettivi, fra le quali il metamotore di ricerca della rete dei presidenti delle Corti supreme dell’Unione europea (3), le banche dati Dec.Nat e Jurifast dell'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea (4), la banca dati JURE (Jurisdiction Recognition Enforcement) della Commissione europea (5), EUR-Lex e la banca dati di giurisprudenza dell'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (6).

8.

Il ricorso e il sostegno a tali iniziative hanno evidenziato l'esigenza di tali banche dati, sebbene l'esperienza abbia dimostrato che la loro consultazione risulta spesso molto complessa e di non facile impiego.

9.

Da uno studio (7) realizzato dal gruppo di lavoro istituito dal gruppo «Legislazione on-line» si evince chiaramente che, al di là dei problemi legati al multilinguismo, le difficoltà sono essenzialmente dovute alla mancanza di identificatori uniformi per la giurisprudenza. A livello nazionale esistono vari sistemi di identificazione, alcuni specifici per le giurisdizioni, altri con funzionalità proprie del produttore. Le banche dati destinate alla consultazione della giurisprudenza da diversi Stati membri — delle quali quelli citati sopra sono solo alcuni esempi — talvolta inventano il proprio sistema d'identificazione e riutilizzano uno o più dei sistemi di numerazione nazionali. La consultazione e la citazione della giurisprudenza nel contesto transfrontaliero è pertanto estremamente difficile: gli identificatori di un sistema potrebbero non essere compatibili con altri sistemi.

10.

Dallo studio summenzionato emerge chiaramente che problemi analoghi esistono con metadati usati per descrivere la giurisprudenza. Il fatto che quasi tutte le banche dati nazionali ed europee usino regole diverse di denominazione e progetto per i metadati compromette le possibilità di offrire a giudici, professionisti del diritto e cittadini uno strumento di consultazione transfrontaliera della giurisprudenza efficace e di facile impiego.

III.   INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI

11.

Conformemente al principio di proporzionalità, al principio di decentramento approvato dal piano d'azione in materia di giustizia elettronica europea e ai principi del quadro di interoperabilità europea non dovrebbe esistere alcuna banca dati europea centralizzata della giurisprudenza nazionale. Inoltre, le particolari esigenze dell'utente che sorgono per specifici settori del diritto richiedono banche dati diverse con funzionalità diverse, siano esse di natura pubblica o commerciale.

12.

Per facilitare l'ulteriore sviluppo delle banche dati della giurisprudenza europea e assistere i professionisti del diritto e i cittadini nell'uso di queste banche dati, si ritiene indispensabile un sistema comune di identificazione, citazione e metadati per la giurisprudenza. Tale standard comune sarebbe compatibile con i principi enunciati nel precedente paragrafo.

13.

Per l'identificazione delle decisioni giudiziarie dovrebbe essere usato un identificatore standard che possa essere riconosciuto, letto e compreso sia dalle persone che dai computer e che sia compatibile con gli standard tecnologici. Nel contempo, è auspicabile che i sistemi d'identificazione della giurisprudenza nazionale possano operare parallelamente a tale standard europeo, ma anche che uno standard europeo possa fungere da unico standard nazionale per i paesi che lo desiderino.

14.

Poiché l'organizzazione delle giurisdizioni e le applicazioni informatiche che queste usano variano non solo tra Stati membri, ma anche all'interno di uno stesso Stato membro, si dovrebbe poter realizzare un sistema di identificazione e metadati, giurisdizione per giurisdizione.

15.

In linea con i succitati principi di proporzionalità e decentramento, le decisioni sulle giurisdizioni chiamate a partecipare a questo sistema di identificazione e metadati per la giurisprudenza devono essere prese a livello nazionale.

16.

Poiché l'accordo delle giurisdizioni e dei governi degli Stati membri riveste la massima importanza per la realizzazione e l'uso di un sistema di identificazione e metadati per la giurisprudenza, si sono svolte consultazioni su questa raccomandazione con la rete dei presidenti delle Corti supreme dell’Unione europea, l'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea, la rete europea dei Consigli di giustizia, l'iniziativa LEX, il progetto CEN Metalex, Semic.EU, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea e l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

17.

I professionisti del diritto e i cittadini dovrebbero essere debitamente informati sul sistema di identificazione e metadati. Inoltre, per aumentare le probabilità di trovare la giurisprudenza abbinata all'identificatore e ai metadati descritti nell'allegato, tali decisioni giudiziarie dovrebbero poter essere cercate — grazie all'identificatore e a una serie minima di metadati — attraverso un'interfaccia comune. L'architettura di questa interfaccia comune di ricerca dovrebbe essere decentrata e inclusa nel portale europeo della giustizia elettronica. Sebbene un'interfaccia comune di ricerca potenzi l'utilizzabilità di un sistema di identificazione e metadati, non dovrebbe costituire una condizione preliminare all'introduzione del sistema di identificazione e metadati a livello nazionale.

18.

L'interfaccia comune di ricerca dovrebbe avere la possibilità di collegarsi non solo a siti pubblici ma anche ad altri tipi di siti che diffondono la giurisprudenza, ad es. nella forma di sintesi o traduzioni.

IV.   CONCLUSIONI

19.

Gli Stati membri sono invitati a introdurre, su base volontaria a livello nazionale, l'European Case Law Identifier (di seguito ECLI) e una serie minima di metadata uniformi per la giurisprudenza.

20.

Le seguenti raccomandazioni valgono per gli Stati membri che decidono di introdurre l'ECLI e una serie minima di metadata uniformi per la giurisprudenza:

a)

l'ECLI dovrebbe applicarsi, secondo quanto precisato al punto 1 dell'allegato, per tutte le decisioni emesse da tutti gli organi giurisdizionali nazionali;

b)

gli Stati membri dovrebbero dotare tutte le decisioni degli organi giurisdizionali pubblicate su siti pubblici della serie minima di metadata di cui al punto 2 dell'allegato;

c)

gli Stati membri dovrebbero designare il coordinatore nazionale ECLI di cui al punto 3.1 dell'allegato;

d)

la Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe partecipare al sistema dell'European Case Law Identifier;

e)

la Commissione europea dovrebbe allestire il sito dell'ECLI all'interno del portale europeo della giustizia elettronica, come illustrato al punto 4 dell'allegato;

f)

la Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero predisporre, in stretta collaborazione reciproca, una funzione di ricerca interconnessa di identificatori e metadati, come illustrato al punto 5 dell'allegato;

g)

gli Stati membri e i loro organi giurisdizionali dovrebbero diffondere informazioni sull'ECLI, sul sito dell'ECLI e sull'interfaccia di ricerca nei siti e nelle pubblicazioni nazionali, anche qualora l'ECLI non sia stato introdotto in un determinato Stato membro;

h)

oltre agli Stati membri, i paesi candidati e gli Stati aderenti alla convenzione di Lugano (8) sono incoraggiati ad usare il sistema ECLI; e

i)

gli Stati membri dovrebbero riferire al Consiglio ogni anno sui progressi realizzati nell'introduzione dell'ECLI e dei metadata per la giurisprudenza.


(1)  GU C 75 del 31.3.2009, pag. 1.

(2)  2007/2027(INI).

(3)  http://www.network-presidents.eu/

(4)  http://www.juradmin.eu/

(5)  http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/search_en.cfm

(6)  http://infoportal.fra.europa.eu/

(7)  12907/1/09.

(8)  Islanda, Norvegia e Svizzera.


ALLEGATO

1.   Il formato dell'European Case Law Identifier

1.

Un European Case Law Identifier (ECLI) deve essere costituito dai seguenti cinque elementi, che devono figurare nell'ordine elencato:

a)

l'abbreviazione «ECLI»;

b)

il codice paese per il paese nell'ambito della cui competenza è stata emessa una decisione giudiziaria;

i)

per gli Stati membri e i paesi candidati sono usati i codici che figurano nel manuale interistituzionale di convenzioni redazionali (1);

ii)

per gli altri paesi è usato il codice ISO 3166 alpha-2;

iii)

per l'Unione europea è usato il codice «UE»;

iv)

per le organizzazioni internazionali è stato deciso un codice dalla Commissione europea, che tiene conto dei codici che cominciano con «X» già utilizzati dalle istituzioni europee;

c)

l'abbreviazione dell'organo giurisdizionale (di seguito: il codice organo giurisdizionale). Il codice organo giurisdizionale:

i)

deve avere almeno un carattere e al massimo sette caratteri;

ii)

deve cominciare sempre con una lettera ma può contenere anche cifre;

iii)

dovrebbe essere scelto in modo che sia logico alle persone familiari con l'organizzazione del potere giudiziario del paese interessato;

iv)

deve essere almeno l'abbreviazione della denominazione dell'organo giurisdizionale, ma può contenere anche un'indicazione della sezione o della divisione di tale organo giurisdizionale, specie se la denominazione della sezione o della divisione è abituale nella pratica di citazione del paese;

v)

non dovrebbe contenere informazioni sul tipo di documento;

vi)

deve essere stabilito conformemente al punto 5.1;

vii)

il codice organo giurisdizionale «XX» deve essere riservato alle decisioni degli organi giurisdizionali che non figurano nell'elenco elaborato dal coordinatore nazionale ECLI di tale Stato membro (punto 3.1 (2-a)), comprese le decisioni degli organi giurisdizionali internazionali o di altri paesi che non dispongono (ancora) di un ECLI dello Stato membro dell'organo giurisdizionale emittente;

d)

l'anno della decisione, che deve essere scritto in quattro cifre;

e)

un numero ordinale, che deve essere unico nel senso che non deve esserci un numero superiore al numero della sentenza dello stesso organo giurisdizionale nello stesso anno con lo stesso numero ordinale. La lunghezza massima del numero ordinale è di 25 caratteri. Il numero ordinale può contenere punti («.») ma nessun altro segno di interpunzione.

2.

Tutti gli elementi sono separati da due punti («:»).

3.

Un ECLI non deve contenere alcun segno di spaziatura o di interpunzione, né con gli elementi costituenti né fra di loro, ad eccezione di quelli menzionati al punto 1-e e punto 2.

4.

Le lettere in tutti gli elementi devono essere esclusivamente caratteri alfanumerici latini.

5.

Le lettere negli elementi descritti al punto 1a), 1b) 1c) e 1e) dovrebbero essere scritte in maiuscolo; per lo meno non vi deve essere una differenza quanto all'uso delle maiuscole.

6.

Un ECLI non deve comprendere altri elementi in modo tale da non comprometterne l'uso o la comprensibilità.

7.

Il namespace dell'ECLI deve essere registrato al seguente indirizzo https://e-justice.europa.eu/ecli

2.   Metadata

1.

Per sviluppare la comprensibilità e la reperibilità della giurisprudenza, ogni documento contenente una decisione giudiziaria dovrebbe avere una serie di metadata descritti in tale punto. Tali metadata dovrebbero essere descritti conformemente alle norme stabilite dal Dublin Core Metadata Initiative (di seguito: DCMI) e precisati ulteriormente in tale punto.

2.

Ogni documento che è la richiesta di una sentenza dovrebbe, qualora debba essere consultato dall'interfaccia descritta al punto 5, contenere i seguenti metadata:

a)

dcterms: identifier

Un URL in cui tale instance document o informazioni al riguardo possono essere ritrovati. Può essere in forma di web-based resolver insieme all'ECLI o qualsiasi altro URL.

b)

Dcterms:isVersionOf

La forma di tale elemento deve essere un ECLI descritto al punto 1.

c)

dcterms: creator

il nome completo dell'organo giurisdizionale. Il nome di una sezione o di una divisione può essere incluso.

d)

dcterms: coverage

i)

Il paese in cui ha sede l'organo giurisdizionale.

ii)

Può contenere anche una parte di uno Stato (federale) per precisare la giurisdizione territoriale.

e)

dcterms: date

La data della decisione, che deve essere scritta conformemente al codice ISO 8601.

f)

dcterms: language

i)

La lingua deve essere abbreviata, conformemente al manuale interistituzionale di convenzioni redazionali. In caso di lingue che non sono incluse in tale manuale, deve essere usato il codice ISO 639.

ii)

La lingua non è (necessariamente) la lingua della sentenza originale ma la lingua (principale) dell'instance document.

g)

determs: publisher

L'organizzazione (commerciale o pubblica) responsabile della pubblicazione di tale richiesta di sentenza.

h)

dcterms: accessRights

Questo campo deve avere uno o due valori: «public» o «private». Se è «public» il documento sull'URL dato deve essere accessibile a tutti, altrimenti deve essere usato il valore «private», indipendentemente dal fatto che l'accesso di carattere non pubblico sia dovuto a motivi commerciali o ad altro.

i)

dcterms: type

Questo campo può contenere informazioni sul tipo di decisione emessa, secondo uno schema. Il campo assume la «decisione giudiziaria» per difetto per distinguerla da altri tipi di documenti.

3.

Ogni documento che è una richiesta di sentenza può contenere anche i seguenti metadata:

a)

dcterms: title

Il campo titolo non deve essere una ripetizione degli altri campi. Preferibilmente dovrebbe essere usato il nome delle parti o uno pseudonimo, conformemente alla prassi nazionale e alle norme in materia di protezione dei dati.

b)

dcterms: subject

Il campo soggetto è usato per indicare il settore del diritto. Dovrebbe contenere uno o più punti di uno schema contenente valori per il diritto civile, il diritto commerciale, il diritto di famiglia, la legislazione in materia d'insolvenza, il diritto internazionale privato, il diritto penale, la legislazione dell'UE, il diritto amministrativo, la legislazione fiscale, il diritto pubblico internazionale e il diritto costituzionale, e può contenere una descrizione più specifica del settore del diritto.

c)

dcterms: abstract

Questo campo contiene un riassunto o una sintesi della causa, non una descrizione, classificazione o interpretazione.

d)

dcterms: description

Questo campo contiene elementi descrittivi, in forma di parole chiave o note introduttive.

e)

dcterms: contributor

Nomi di giudici, avvocato generale o altro personale coinvolto.

f)

dcterms: issued

La data della pubblicazione di tale instance document della decisione. La data deve essere scritta conformemente al codice ISO 8601.

g)

dcterms: references.

i)

Riferimenti agli altri documenti (giuridici).

1.

Se tali riferimenti riguardano altre sentenze nazionali, l'ECLI deve essere usato se il documento in questione dispone di un ECLI, altrimenti dovrebbe contenere altri riferimenti.

2.

Se tali riferimenti riguardano gli strumenti giuridici dell'UE, deve essere usato il numero CELEX.

3.

Se tali riferimenti riguardano strumenti giuridici nazionali, sentenze che non dispongono di un ECLI o scritti accademici dovrebbero essere usati URL disponibili o altri sistemi d'identificazione.

h)

dcterms: isReplacedBy

Un ECLI, una volta pubblicato, deve continuare ad esistere. Le rinumerazioni sono inevitabili a causa di errori amministrativi o quando un ECLI è assegnato a decisioni con un codice precedentemente organo giurisdizionale «XX» (conformemente al punto 1 c) vii).) Nel caso di tali rinumerazioni il nuovo ECLI deve essere registrato in questo campo. Il campo non deve contenere nessun altro tipo di informazioni.

4.

Tutti i metadata di tale punto che non hanno un formato fisso o non si basano su uno schema devono avere un attributo di lingua.

3.   In merito all'attuazione a livello nazionale

3.1.   Il coordinatore nazionale ECLI

1.

Ogni Stato membro che usa l'ECLI deve nominare un'organizzazione governativa o giudiziaria nella qualità di coordinatore nazionale ECLI. Un paese non deve avere più di un coordinatore ECLI.

2.

Il coordinatore nazionale ECLI è responsabile:

a)

dell'elenco degli organi giurisdizionali che possono avere un codice di cui al punto 1 (1-c) e 2 (2-c);

b)

dello schema relativo ai tipi di documenti di cui al punto 2 (2-i).

3.

Il coordinatore nazionale ECLI dovrebbe pubblicare sul sito web ECLI, definito al punto 4, informazioni che descrivono il modo in cui è costituito il numero ordinale.

Sistemi d'identificazione nazionali esistenti della giurisprudenza dovrebbero, nella misura del possibile, essere integrati nell'ECLI. Tuttavia, le regole di formattazione del punto 1 devono essere rispettate.

3.2.   Attuazione

1.

L'attuazione nazionale dell'ECLI è responsabilità nazionale, nonostante l'eventuale disponibilità di finanziamenti europei.

2.

Gli organi giurisdizionali in un singolo paese possono aderire al sistema ECLI in momenti diversi.

3.

L'ECLI dovrebbe essere utilizzato anche nell'ambito della sentenza stessa, al fine di facilitare i riferimenti.

4.

L'ECLI dovrebbe essere utilizzato per tutte le sentenze pronunciate, non solo per quelle pubblicate sui siti giudiziari.

5.

L'ECLI può essere assegnato a sentenze storiche.

6.

A livello nazionale, l'assegnazione dell'ECLI dovrebbe avvenire come servizio distinto, conformemente agli orientamenti del quadro di interoperabilità europea.

4.   Il sito dell'ECLI

1.

È opportuno istituire un sito dell'ECLI, che dovrebbe far parte del portale europeo della giustizia elettronica.

2.

Il sito dovrebbe contenere:

a)

informazioni sul formato e l'utilizzo dell'ECLI. Riguardo al formato, esso dovrebbe contenere:

i)

le regole di formattazione di cui al punto 1;.

ii)

l'elenco delle abbreviazioni dei paesi partecipanti (o un riferimento ad esso);

iii)

elenchi per paese delle abbreviazioni utilizzate per gli organi giurisdizionali partecipanti. Le denominazioni degli organi giurisdizionali dovrebbero essere tradotti in tutte le lingue, secondo il glossario multilingue delle denominazioni delle organizzazioni ad uso del portale della giustizia elettronica, con collegamenti ipertestuali alle descrizioni di tali organi giurisdizionali contenute nel portale della giustizia elettronica, se disponibili;

iv)

una descrizione delle regole di formattazione del numero ordinale per paese (se disponibile);

v)

informazioni tecniche;

b)

informazioni sulla disponibilità di metadati, come indicato al punto 2;

c)

informazioni sui coordinatori nazionali ECLI: loro ruolo e responsabilità, ma anche le informazioni di contatto per paese;.

d)

non appena disponibile, il sito dovrebbe offrire accesso all'interfaccia comune di ricerca di cui al punto 5.

5.   Interfaccia di ricerca dell'ECLI

1.

Occorre introdurre un'interfaccia comune di ricerca per le ricerche sulla giurisprudenza nazionale condotte dall'ECLI e sui metadati (o alcuni di essi) di cui al punto 2. L'introduzione dell'ECLI e della serie comune di metadati non dipende dalla disponibilità dell'interfaccia di ricerca.

2.

Conformemente al piano d'azione in materia di giustizia elettronica europea l'interfaccia dovrebbe essere decentrata: non dovrebbero essere create banche dati a livello europeo, bensì dovrebbe essere prevista unicamente una possibilità di ricerca su banche dati nazionali o siti interconnessi.

3.

La Commissione europea è responsabile per il funzionamento tecnico dell'interfaccia di ricerca.

4.

Per gli utenti finali l'interfaccia di ricerca dell'ECLI deve essere disponibile tramite il sito ECLI, anche se non deve necessariamente esserne parte integrante sotto il profilo tecnico.

5.

La Commissione europea deve rendere disponibile un'interfaccia di facile comprensione per le applicazioni web di connessione all'interfaccia di ricerca. Deve inoltre mettere a disposizione dei coordinatori nazionali ECLI un meccanismo di aggiornamento degli elenchi degli organi giurisdizionali e pubblicare informazioni sulla formattazione del sistema o dei sistemi di numerazione ordinale.

6.

In caso di abuso o comportamento scorretto la Commissione si riserva il diritto di negare ad un'organizzazione la connessione all'interfaccia di ricerca.

7.

Occorre prevedere un resolver all'indirizzo https://e-justice.europa.eu/ecli/ in modo tale che un ECLI inserito dopo tale indirizzo fornisca i dati disponibili relativi a tale ECLI mediante l'interfaccia di ricerca.

6.   L'ECLI in ambito UE

1.

Il coordinatore ECLI per l'UE è la corte di giustizia.

2.

Ove opportuno, nell'allegato i termini «paese» o «Stato membro» dovrebbero essere intesi come «UE».


(1)  http://publications.europa.eu/code/it/it-370100.htm


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