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Document 52011PC0608

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020

    /* COM/2011/0608 definitivo - 2011/0269 (COD) */

    52011PC0608

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020 /* COM/2011/0608 definitivo - 2011/0269 (COD) */


    {SEC(2011)1130 final}

    {SEC(2011)1131 final}

    MOTIVAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    · Contesto generale

    Nella sua comunicazione intitolata "Un bilancio per la strategia Europa 2020"[1], la Commissione sottolinea la necessità di raccogliere in modo efficace un certo numero di sfide che rappresentano una minaccia significativa per la coesione sociale e la competitività. Queste sfide urgenti sono essenzialmente collegate ai bassi livelli di qualificazione, ai risultati insoddisfacenti della politica attiva a favore del mercato del lavoro e dei sistemi di istruzione, all'esclusione sociale dei gruppi emarginati e alla scarsa mobilità della manodopera.

    In questo contesto è stata riconosciuta la necessità di fornire, per la durata del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014 – 2020, un aiuto specifico e puntuale ai lavoratori colpiti da esuberi collegati ai grandi cambiamenti strutturali derivanti dalla crescente mondializzazione della produzione e delle strutture commerciali. Come durante il periodo di programmazione 2007-2013, questo aiuto specifico sarà garantito attraverso il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), uno degli strumenti speciali esistenti la cui utilizzazione non intacca i tetti di spesa del QFP.

    In questa stessa comunicazione, la Commissione ha indicato che l'Unione dovrebbe inoltre mobilitare il FEG per fornire un aiuto in caso di esuberi su vasta scala dovuti a un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa. Il campo di applicazione degli interventi del FEG sarà inoltre ampliato al fine di fornire un sostegno transitorio agli agricoltori per facilitare il loro adattamento a una nuova situazione del mercato risultante della conclusione da parte dell'Unione di accordi commerciali relativi a prodotti agricoli.

    · Motivazione e obiettivi della proposta

    Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato creato inizialmente per la durata del periodo di programmazione 2007 – 2013 con il regolamento (CE) n. 1927/2006[2] al fine di fornire all'Unione europea uno strumento in grado di recare un aiuto, in uno spirito di solidarietà, ai lavoratori che hanno perduto il posto di lavoro a causa di grandi cambi strutturali del commercio mondiale derivanti dalla globalizzazione, nel caso in cui tali esuberi abbiano impatti negativi importanti sull'economia regionale e locale. Cofinanziando misure attive del mercato del lavoro, il FEG si propone di facilitare il reinserimento dei lavoratori nei settori, territori o mercati del lavoro che subiscono lo shock di una perturbazione economica grave.

    Considerata l'ampiezza della crisi finanziaria ed economica e il suo rapido sviluppo nel 2008, la Commissione si è proposta, nel suo Piano europeo per il rilancio economico[3], di rivedere il regolamento (CE) n. 1927/2006. Oltre ad alcune modifiche permanenti basate sui primi anni di attuazione del FEG, questa revisione[4] ha l'obiettivo principale di prorogare dal 1° maggio 2009 al 30 dicembre 2011 il campo di applicazione del FEG per consentire all'Unione di testimoniare la sua solidarietà fornendo un aiuto ai lavoratori licenziati a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale, ed inoltre di elevare il tasso di cofinanziamento dal 50 al 65%, alleggerendo in tal modo l'onere per gli Stati membri. Tenuto conto della situazione economica attuale e della necessità di risanare le finanze pubbliche, la Commissione ha proposto[5] di prorogare la deroga temporanea relativa alla crisi sino al 31 dicembre 2013, vale a dire sino alla fine del periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006.

    Questa proposta ha come obiettivo principale di garantire il proseguimento del FEG nel corso del prossimo periodo di programmazione, conformemente ai principi base definiti per il QFP 2014 – 2020, che ha anche ampliato il campo di applicazione del FEG agli agricoltori.

    Conformemente all'obiettivo principale del regolamento (CE) n. 1927/2006, la proposta intende testimoniare, a livello dell'UE, la solidarietà verso i lavoratori licenziati colpiti da circostanze eccezionali e dare loro un aiuto in grado di favorire il loro reinserimento rapido nel mercato del lavoro, conformemente agli obiettivi della strategia Europa 2020.

    In particolare, il FEG darà un aiuto ai lavoratori che hanno perduto il posto di lavoro a causa di grandi cambiamenti della struttura del commercio mondiale, conformemente all'obiettivo principale del FEG fissato nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1927/2006. Il FEG potrà inoltre intervenire in caso di crisi impreviste che comportano un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale. Tali crisi impreviste potrebbero comportare, ad esempio, una grave recessione in importanti partner commerciali, un crollo del sistema finanziario comparabile a quello del 2008, un grave problema di approvvigionamento di energia o di materie prime essenziali, un disastro naturale. Il FEG potrà inoltre sostenere gli agricoltori al fine di consentire il loro adattamento a una nuova situazione di mercato derivante da un accordo commerciale, come ad esempio un accordo sui prodotti agricoli concluso dall'Unione. Tali eventuali accordi commerciali futuri sono, ad esempio, quelli in corso di negoziazione con i paesi del Mercosur o quelli previsti nel contesto dell'Organizzazione mondiale del commercio a titolo del programma di Doha per lo sviluppo.

    Al fine di garantire che il FEG rimanga uno strumento valido a livello europeo, una domanda di contributo del FEG a favore dei lavoratori può essere presentata quando il numero di esuberi raggiunge una soglia minima. L'esperienza ricavata dal funzionamento del regolamento (CE) n. 1927/2006 ha dimostrato che una soglia di 500 esuberi nel corso di un determinato periodo di riferimento è accettabile, in particolare tenuto conto della possibilità di presentare domande per un numero inferiore di esuberi nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali.

    Per il settore agricolo, una domanda d'intervento del FEG sarebbe presentata su una base diversa. Nell'analisi effettuata dai servizi della Commissione per i negoziati commerciali, saranno fornite informazioni ex-ante relative ai settori e/o prodotti suscettibili di essere influenzati dai volumi di importazione più elevati direttamente derivanti da tali accordi commerciali. Dal momento in cui l'accordo commerciale è siglato, i servizi della Commissione effettuano un esame più approfondito dei settori o prodotti per i quali sono previsti un aumento sostanziale del volume delle importazioni nell'Unione, valutandone il probabile effetto sui redditi settoriali. La Commissione designerà su questa base i settori agricoli e i prodotti e, ove opportuno, le regioni che possono beneficiare di un intervento del FEG. Gli Stati membri potranno presentare una domanda di contributo del FEG, nella misura in cui potranno dimostrare che i settori che possono beneficiare di un aiuto hanno subito importanti perdite collegate al commercio, che i redditi degli agricoltori attivi in questi settori sono stati colpiti e che gli agricoltori interessati sono stati identificati.

    Per garantire che l'aiuto fornito a titolo del FEG sia disponibile per i lavoratori indipendentemente dal loro contratto di lavoro o dal tipo di rapporto di lavoro, la nozione di "lavoratori" è ampliata in modo da comprendere non solo i lavoratori che dispongono di contratti di lavoro a durata indeterminata, come nel regolamento (CE) n. 1927/2006, ma anche i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori).

    Dal momento che l'accesso al FEG è condizionato al fatto che i lavoratori devono essere stati licenziati ovvero, nel caso degli agricoltori, che siano in fase di adeguamento della parte di attività colpita dall'accordo commerciale in questione, la proposta prevede disposizioni particolari relative al modo di contabilizzare i esuberi per ciascun tipo di lavoratore.

    Il FEG è destinato a contribuire agli obiettivi di crescita e di occupazione definiti nella strategia Europa 2020. Per questo motivo pone l'accento su misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un posto di lavoro stabile. Così come il regolamento (CE) n. 1927/2006, la presente proposta prevede un contributo finanziario del FEG per un insieme di misure attive a favore del mercato del lavoro. Il FEG non può contribuire al finanziamento di misure passive, dal momento che queste ultime non sono compatibili con gli obiettivi di crescita e di occupazione definiti nella strategia Europa 2020. Possono essere previste indennità solo se sono concepite come incentivi volti a facilitare la partecipazione dei lavoratori licenziati a misure attive a favore del mercato del lavoro. Al fine di garantire un ragionevole equilibrio tra le vere e proprie misure attive del mercato del lavoro e le indennità "attivate", è stato previsto un massimale per la quota delle indennità di un insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro.

    Per quanto riguarda gli agricoltori, compresi tutti i membri della famiglia agricola che esercita un'attività nell'azienda, le misure verteranno essenzialmente sull'acquisizione della formazione e delle competenze appropriate e sul ricorso a servizi di consulenza che permettano loro di adeguare le loro attività ed eventualmente di esercitarne di nuove, nel quadro e/o al di fuori del settore agricolo, e sosterranno in una certa misura gli investimenti iniziali necessari alla trasformazione o al significativo adeguamento delle loro attività, al fine di consentire loro di divenire strutturalmente più competitivi e di garantirsi i mezzi di sussistenza. Un aiuto potrebbe inoltre essere concesso a favore di attività di cooperazione, al fine di creare nuove opzioni di mercato destinate più in particolare ai titolari di piccole aziende agricole.

    Il FEG è stato collocato al di fuori del QFP a causa del carattere imprevedibile e urgente delle circostanze che giustificano la sua mobilitazione. La sua efficacia è stata tuttavia messa a dura prova dalla lunghezza e dai requisiti procedurali del processo decisionale. Tutte le parti coinvolte nel processo del FEG dovrebbero avere come obiettivo comune quello di ridurre per quanto possibile i tempi tra la data di richiesta di un aiuto a titolo del FEG e la data del pagamento, semplificando le procedure. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di presentare una domanda completa quanto prima possibile, sin dal momento in cui sono soddisfatti tutti i criteri pertinenti; la Commissione dovrebbe valutare e decidere in merito all'ammissibilità poco dopo la presentazione di una domanda completa; l'autorità di bilancio dovrebbe rapidamente adottare la sua decisione di concedere il finanziamento a titolo del FEG. Per rispondere ai bisogni che si manifestano all'inizio dell'anno, la Commissione continuerà a proporre, nel quadro della procedura annuale di bilancio, un importo minimo in stanziamenti di pagamento per la linea di bilancio relativa.

    Tenuto conto della natura imprevedibile dei bisogni in rapporto ai quali può essere mobilitato il sostegno del Fondo, è necessario riservare una parte dell'importo annuo massimo per coprire le domande di contributi finanziari presentate dopo il 1° settembre di ogni anno. Nel caso in cui i bisogni di aiuto a titolo del Fondo superino l'importo rimasto disponibile, le proposte della Commissione rifletteranno la proporzione definita per l'aiuto al settore agricolo nel periodo di durata del quadro finanziario pluriennale.

    L'aiuto apportato dal FEG si aggiungerà all'azione svolta negli Stati membri ai livelli nazionale, regionale e locale. Per motivi di corretta gestione finanziaria, il FEG non può sostituire misure già coperte dai fondi e programmi dell'Unione che figurano nel QFP. Il contributo finanziario a titolo del FEG non può inoltre sostituire misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese che licenziano in base al diritto nazionale o agli accordi collettivi.

    La procedura di bilancio proposta deriva direttamente dal punto 13 del progetto di accordo interistituzionale[6]. Nella misura del possibile, il processo sarà abbreviato e armonizzato.

    Tenuto conto del fatto che le misure cofinanziate dal FEG sono attuate nel quadro di una gestione concorrente con gli Stati membri, il meccanismo di pagamento del contributo finanziario rimarrà conforme a quelli applicati per questa modalità di gestione del bilancio dell'Unione. Allo stesso tempo, gli accordi di finanziamento devono riflettere la portata delle azioni che devono essere realizzate dagli Stati membri, così come sono proposte nelle loro domande.

    Il tasso di cofinanziamento sarà modulato: un contributo del 50 % al costo dell'insieme di servizi e della sua attuazione sarà la norma, con la possibilità di far passare questo tasso al 65 % nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obbiettivo di convergenza. Tale modulazione ha lo scopo di garantire che l'espressione della solidarietà dell'Unione verso i lavoratori non sia ostacolata dalla carenza di risorse di cofinanziamento degli Stati membri, come attestano i tassi di cofinanziamento più elevati fissati nel quadro dei Fondi strutturali. Nel valutare tali domande, la Commissione deciderà se il cofinanziamento più elevato è giustificato nel caso specifico proposto dallo Stato membro.

    Uno dei principali messaggi per il periodo 2014 – 2020 è che le spese a livello dell'Unione devono essere orientate sui risultati, garantendo in tal modo che le realizzazioni e gli impatti delle spese facciano progredire l'attuazione della strategia Europa 2020 a favoriscano la realizzazione dei suoi obiettivi. Per le spese collegate al FEG, il QFP fissa come obiettivo che almeno il 50% dei lavoratori che ricevono un aiuto del FEG trovino un impiego stabile dopo 12 mesi. Per consentire alla Commissione di verificare se gli Stati membri registrano successi nel perseguimento di questo obiettivo, gli Stati membri presenteranno una relazione intermedia sulla attuazione dell'aiuto del FEG dopo 15 mesi. Nel quadro dello stesso approccio orientato sui risultati, la proposta prevede la possibilità per gli Stati membri, con riserva di approvazione da parte della Commissione, di modificare le loro misure attive del mercato del lavoro previste se nel corso del periodo di attuazione di 24 mesi altre misure risultano più pertinenti e promettenti per ottenere un tasso di reintegrazione più elevato.

    · Disposizioni vigenti nel settore della proposta

    Come indicato nella comunicazione[7] sul QFP, i Fondi strutturali, e in particolare il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), garantiranno il finanziamento di azioni strutturali per la coesione economica, sociale e territoriale. Questo finanziamento si concentrerà sulle principali priorità della strategia Europa 2020, vale a dire la promozione dell'occupazione, l'investimento nelle competenze, l'istruzione e l'apprendimento permanente, l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, nonché il rafforzamento delle capacità istituzionali e un'amministrazione pubblica efficace. Sia l'FSE che il FESR consistono in programmi pluriennali che sostengono obiettivi strategici a lungo termine, in particolare l'anticipazione e la gestione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni, mentre il FEG è stato creato per dare un aiuto in circostanze eccezionali e al di fuori del quadro della programmazione pluriennale.

    Come indicato nella stessa comunicazione, la politica agricola comune (PAC) conserverà la sua attuale struttura a due pilastri e continuerà a fornire un aiuto diretto agli agricoltori e a sostenere le misure del mercato, interamente finanziate dal bilancio dell'Unione. Continuerà inoltre a fornire beni pubblici ambientali specifici, a migliorare la competitività dei settori dell'agricoltura e della silvicoltura e a promuovere la diversificazione dell'attività economica e la qualità della vita nelle zone rurali a titolo del suo secondo pilastro, e in particolare a titolo dell'aiuto fornito dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Come i Fondi strutturali, anche il FEASR consiste in programmi pluriennali a sostegno di obiettivi strategici di lungo periodo.

    Il FEG, dal canto suo, è stato creato al fine di consentire all'Unione europea di fornire, in uno spirito di solidarietà, un aiuto limitato nel tempo ai lavoratori licenziati e agli agricoltori costretti a cambiare le attività svolte in precedenza, in circostanze eccezionali e al di fuori del quadro della programmazione pluriennale..

    Per promuovere l'utilizzazione efficace degli strumenti di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, la scelta dello strumento si baserà su una valutazione volta a verificare se i esuberi sono dovuti a fattori strutturali o a un deterioramento temporaneo della situazione dell'occupazione risultante da fattori definiti nel regolamento.

    · Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione

    Il FEG contribuisce agli obiettivi della strategia Europa 2020, che dovrebbe consentire all'Unione di emergere più forte dalla crisi, e di avviare la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da un elevato livello di occupazione, di produttività e di coesione sociale. Nella sua comunicazione[8] "Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", la Commissione insiste sul ruolo del FEG nel quadro dell'iniziativa faro "Una politica industriale nell'era della globalizzazione", in particolare per favorire una rapida redistribuzione delle competenze per soddisfare le esigenze dei settori e dei mercati emergenti con elevati tassi di crescita.

    · Impatto sui diritti fondamentali

    La proposta non ha impatti sui diritti fondamentali.

    2.           RISULTATO DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E ANALISI D'IMPATTO

    · Consultazione delle parti interessate

    Si sono tenute due conferenze delle parti interessate per esaminare il futuro del FEG, nei giorni 25/26 gennaio 2011[9] e 8 marzo 2011[10].

    Una serie di testimonianze[11] sull'accettazione del FEG sono state raccolte interrogando esperti degli Stati membri sul futuro del FEG attraverso due questionari inviati loro il 26 agosto 2010 e il 12 ottobre 2010, e le organizzazioni europee delle parti sociali attraverso un questionario inviato il 2 febbraio 2011. Venticinque Stati membri hanno risposto; un numero relativamente limitato di organizzazioni e di parti sociali hanno inviato le loro risposte ma hanno attivamente partecipato alle conferenze. Gli esperti degli Stati membri sono stati consultati durante una riunione di esperti a Porto nei giorni 29 e 30 settembre 2010[12] e a Bruxelles il 9 marzo 2011[13]. Il principale risultato di queste consultazioni è stato un massiccio sostegno a favore di uno strumento d'intervento rapido per i momenti di crisi in caso di esuberi su vasta scala. È stata tuttavia severamente criticata la complessità della procedura e la lentezza del processo decisionale attuale.

    · Raccolta e utilizzazione dei pareri di esperti

    Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni.

    · Analisi d'impatto

    L'analisi d'impatto del FEG è coperta dall'analisi d'impatto[14] degli strumenti finanziari della Direzione generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione, vale a dire il Fondo sociale europeo (FSE), il FEG, il programma PROGRESS, EURES e lo strumento di micro finanziamento PROGRESS.

    Tre opzioni sono state esaminate nell'analisi d'impatto per il FEG:

    – Opzione 1 – Nessun cambiamento di politica, il che significa che il FEG continua senza un bilancio proprio. Dopo ogni domanda, l'autorità di bilancio deve decidere se la situazione in questione merita un aiuto. Il principale inconveniente sono i tempi lunghi delle procedure amministrative collegate al processo di adozione delle decisioni. I vantaggi essenziali sono la flessibilità dello strumento, in particolare tenuto conto della natura in gran parte imprevedibile delle spese, la presa di coscienza che tale strumento suscita nell'ambito del Parlamento europeo in rapporto ai esuberi su larga scala, la grande visibilità di ciascuna domanda e la grande visibilità dello stesso FEG.

    – Opzione 2 – Integrazione nell'FSE delle azioni effettuate a titolo del FEG. I principali inconvenienti sono la necessità di disporre di una dotazione di bilancio precisa durante il periodo di programmazione, malgrado la natura "non programmabile" dei esuberi su larga scala, l'eventuale incompatibilità con i criteri di attribuzione globale utilizzati nella politica di coesione e una riduzione della visibilità politica del sostegno dell'Unione dal momento che l'autorità di bilancio non sarebbe coinvolta. I principali vantaggi di questa opzione sono la maggiore coerenza e la complementarità con l'FSE, l'abbreviamento del processo di adozione di decisioni e una semplificazione e un'armonizzazione delle domande d'intervento a titolo del FEG, considerando che quest'ultimo potrebbe beneficiare delle strutture, delle procedure e dei sistemi di gestione e controllo dell'FSE, nonché delle semplificazioni inerenti all'FSE in settori come le spese ammissibili.

    – Opzione 3 – Fare del FEG un fondo indipendente con una propria dotazione di bilancio. I principali inconvenienti sono la perdita della flessibilità di bilancio, considerando che un importo fisso sarà attribuito a spese variabili, il meccanismo di fornitura (impatto negativo sul meccanismo di fornitura rispetto all'opzione 2 visto che il FEG non beneficerà delle strutture, delle procedure e dei meccanismi di semplificazione dell'FSE) e infine un rischio di eventuale sovrapposizione con l'FSE. Il principale vantaggio è l'elevato grado di visibilità della solidarietà europea.

    La valutazione ha mostrato che in termini di rapidità di fornitura dell'aiuto FEG, le opzioni 2 e 3 sono preferibili. Tuttavia tali opzioni comportano un maggiore rischio di riduzione di efficacia per la mancata utilizzazione di una parte delle risorse attribuite. La partecipazione dei decisori politici nell'opzione 1 garantisce il livello più elevato di impegno pubblico dell'Unione a favore dei lavoratori licenziati. Di conseguenza, l'opzione 1 è l'opzione preferita, poiché offre la flessibilità necessaria per consentire un'efficace utilizzazione delle risorse, senza compromettere il quadro finanziario pluriennale. Tale opzione offrirebbe la possibilità di semplificare ulteriormente il meccanismo di fornitura e di migliorare in tal modo l'efficacia dell'aiuto fornito ai lavoratori licenziati e agli agricoltori colpiti dalla globalizzazione.

    Per quanto riguarda il regime finanziario, questa proposta è basata sull'opzione 1, vale a dire uno strumento specifico che funziona al di fuori del QFP. Il contenuto specifico delle disposizioni, e in particolare l'adeguamento delle regole del FEG per ricomprendere gli agricoltori, è stato oggetto di un esame più dettagliato nella valutazione ex-ante che accompagna questa proposta.

    La valutazione ex-ante[15] ha esaminato tre opzioni:

    – Opzione 1 – Nessun cambiamento di politica: in questo caso il FEG continua a funzionare secondo le regole attuali cosò come modificate dalla "deroga relativa alla crisi" e in funzione delle azioni ammissibili;

    – Opzione 2 – Ampliamento della popolazione ammissibile: ciò significa che il FEG continua a funzionare secondo le regole attuali così come modificate dalla "deroga relativa alla crisi" e in funzione delle azioni ammissibili come nell'opzione 1, ma i suoi criteri d'intervento sono ampliati al fine di coprire i lavoratori interinali e i lavoratori titolari di contratti a durata determinata;

    – Opzione 3 – Ulteriore ampliamento della popolazione ammissibile e delle azioni ammissibili: il FEG amplia in questo modo l'opzione 2 integrando nella popolazione ammissibile i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori) ed allargando il campo delle azioni ammissibili per prendere in considerazione le esigenze specifiche dei proprietari/dirigenti.

    Sulla base della valutazione dei vantaggi e degli inconvenienti delle tre opzioni sopra descritte, questa proposta estende l'aiuto alla manodopera che subisce gli effetti negativi della globalizzazione delle attività economiche, delle situazioni di crisi impreviste o di accordi commerciali, sia in quanto dipendenti permanenti o temporanei, sia in quanto proprietari/dirigenti o lavoratori autonomi.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    · Riassunto della misura proposta

    La proposta intende garantire il proseguimento del FEG nel corso del prossimo periodo di programmazione, conformemente ai principi di base definiti per il QFP 2014 – 2020. Il FEG dovrebbe permettere all'Unione di dimostrare la sua solidarietà a livello dell'Unione e di dare un aiuto ai lavoratori che hanno perduto il lavoro a causa della globalizzazione, in seguito a una crisi imprevista o ad accordi commerciali che influenzano il settore agricolo.

    · Base giuridica

    Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in particolare il terzo capoverso dell'articolo 175 e gli articolo 42 e 43.

    Il terzo capoverso dell'articolo 175 stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono adottare azioni se azioni specifiche si rivelano necessarie al di fuori dei fondi a finalità strutturale e della politica agricola comune, fatte salve le misure decise nell'ambito di altre politiche dell'Unione.

    Per quanto riguarda specificamente le disposizioni del presente regolamento relative all'aiuto agli agricoltori attivi, l'assistenza del FEG può essere considerata come un aiuto alle attività agricole e come un'azione adottata nel perseguimento di un obiettivo esplicito della politica agricola dell'Unione. Gli articoli 42 e 43 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea costituiscono pertanto la base giuridica appropriata per le misure destinate agli agricoltori.

    · Principio di sussidiarietà

    Il principio di sussidiarietà si applica dal momento che la proposta non rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.

    L'obiettivo consistente nel dimostrare la solidarietà dell'Unione europea in circostanze eccezionali con la parte dei lavoratori che subiscono gli effetti negativi della globalizzazione, di una crisi imprevista o di accordi commerciali, non può essere raggiunto in modo soddisfacente dai soli Stati membri. Può essere meglio perseguito a livello dell'Unione europea poiché il FEG costituisce un'espressione di solidarietà a livello degli Stati membri e tra di loro. Per ottenere un contributo finanziario del FEG, occorrerà l'accordo delle due branche dell'autorità di bilancio; l'aiuto concesso sarà pertanto l'espressione della solidarietà dell'Unione e degli Stati membri. La proposta contribuirà in tal modo a rendere l'obiettivo di solidarietà dell'Unione in circostanze eccezionali più tangibile, in particolare per i lavoratori colpiti e più in generale per i cittadini dell'Unione.

    · Principio di proporzionalità

    Conformemente al principio di proporzionalità, le disposizioni della presente proposta non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere i suoi scopi. Gli obblighi imposti agli Stati membri riflettono la necessità di aiutare i lavoratori colpiti ad adattarsi a circostanze mutevoli e a ritrovare rapidamente un lavoro. L'onere amministrativo per l'Unione e per le autorità nazionali è stato limitato a quanto è necessario affinché la Commissione possa esercitare la sua responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione. Dal momento che il contributo finanziario è versato allo Stato membro conformemente al principio della gestione concorrente, tale Stato sarà tenuto a presentare una relazione sul modo in cui il contributo è stato utilizzato.

    · Scelta dello strumento

    Strumento proposto: regolamento

    Altri strumenti non sarebbero appropriati per il motivo sopra esposto: l'obiettivo consistente nel dimostrare la solidarietà dell'Unione europea può essere raggiunto solo mediante uno strumento giuridico direttamente applicabile.

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    Il FEG è uno degli strumenti speciali che non figurano nel QFP, con una dotazione massima di 3 miliardi di euro per il periodo dal gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, mentre l'importo destinato al sostegno dell'agricoltura non supera i 2,5 miliardi di euro (prezzi 2011).

    Il suo funzionamento è disciplinato dal punto 13 del progetto di accordo interistituzionale[16] tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

    Non può superare un importo massimo annuo di 429 milioni di euro.

    5.           ELEMENTI OPZIONALI

    2011/0269 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo capoverso, e gli articoli 42 e 43,

    vista la proposta della Commissione,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[17],

    visto il parere del Comitato delle regioni[18],

    deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1) Il 26 marzo 2010, il Consiglio Europeo ha approvato la proposta della Commissione di lanciare una nuova strategia, "Europa 2020". Una delle tre priorità per la strategia Europa 2020 è la crescita inclusiva in grado di favorire l'autonomia dei cittadini grazie a un tasso di occupazione elevato, investendo nelle competenze, lottando contro la povertà, modernizzando i mercati del lavoro e i sistemi di formazione e di protezione sociale per aiutare le persone a partecipare e a gestire i cambiamenti, rafforzando la coesione sociale.

    (2) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato creato dal regolamento (CE) n. 927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[19] per la durata del quadro finanziario dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, per consentire all'Unione di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e di fornire loro un aiuto in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro. Questo obiettivo iniziale del FEG rimane valido.

    (3) Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020[20], la Commissione riconosce il ruolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che consente di agire con una certa flessibilità al fine di sostenere i lavoratori che perdono il lavoro aiutandoli a trovare un'altra occupazione quanto prima possibile. È opportuno che l'Unione, per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, continui a dare un aiuto specifico e puntuale volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori che hanno perduto il lavoro in settori, territori o mercati del lavoro che subiscono il trauma di una perturbazione economica grave. Considerata la sua finalità, consistente nel dare aiuto in situazioni di urgenza e in circostanze impreviste, il FEG dovrebbe rimanere al di fuori del quadro finanziario pluriennale.

    (4) Il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato ampliato dal regolamento (CE) n. 546/2009[21] nel quadro del Piano europeo per il rilancio economico, al fine di includere i lavoratori che hanno perduto il lavoro a causa della crisi finanziaria ed economica globale. Per consentire al FEG di intervenire in future situazioni di crisi, sarebbe opportuno che il suo campo di applicazione copra i esuberi dovuti a un grave deterioramento della situazione economica derivante da una crisi inattesa comparabile alla crisi economica e finanziaria che ha colpito l'economia dal 2008.

    (5) Conformemente alla Comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020", il campo di applicazione del FEG dovrebbe essere ampliato per facilitare l'adattamento degli agricoltori a una nuova situazione di mercato derivante dalla conclusione di accordi commerciali internazionali nel settore agricolo che comportano una modifica o un adeguamento significativo delle attività agricole degli agricoltori colpiti, aiutandoli a diventare strutturalmente più competitivi o di facilitare il loro passaggio ad attività non agricole.

    (6) Al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberi raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, e in circostanze eccezionali, potranno essere presentate domande per un numero inferiore di esuberi. Per quanto riguarda gli agricoltori, i criteri necessari dovranno essere definiti dalla Commissione, tenuto conto delle conseguenze di ciascun accordo commerciale.

    (7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi che cessano la loro attività, nonché gli agricoltori che cambiano o adattano le loro attività a nuove condizioni di mercato in conseguenza di accordi commerciali, come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

    (8) Per quanto riguarda gli agricoltori, il campo di applicazione del FEG dovrebbe comprendere i beneficiari colpiti dagli effetti di accordi bilaterali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo XXIV del GATT o di accordi multilaterali conclusi nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio. Sono quindi coperti gli agricoltori che modificano le loro attività agricole precedenti o le adattano per un periodo che inizia alla data della firma di tali accordi e si conclude tre anni dopo la loro completa attuazione.

    (9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori, anche per il settore agricolo. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere limitato.

    (10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro 12 mesi dalla data della domanda.

    (11) Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri fanno del loro meglio per presentare domande complete. La fornitura di informazioni supplementari deve essere eccezionale e limitata nel tempo.

    (12) In conformità con il principio di buona gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG non dovrebbero sostituire misure di aiuto disponibili per i lavoratori che hanno perduto il lavoro nel quadro dei fondi strutturali dell'Unione o di altre politiche o programmi dell'Unione.

    (13) E' opportuno inserire disposizioni particolari concernenti le azioni di informazione e di comunicazione relative ai casi coperti dal FEG e ai risultati ottenuti. Inoltre, per garantire un'informazione del pubblico più efficace e creare sinergie più solide tra le attività di comunicazione realizzate su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle azioni di comunicazione a titolo del presente regolamento devono anche contribuire alla comunicazione istituzionale delle priorità strategiche dell'Unione, nella misura in cui abbiano un rapporto con gli obiettivi generali del presente regolamento.

    (14) Affinché l'espressione della solidarietà dell'Unione verso i lavoratori non sia ostacolata dalla carenza di risorse di cofinanziamento degli Stati membri, è opportuno modulare il tasso di cofinanziamento: un contributo del 50 % al costo dell'insieme di servizi e della sua attuazione sarà la norma, con la possibilità di far passare questo tasso al 65 % nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obbiettivo di convergenza.

    (15) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che le spese siano ammissibili a partire dalla data alla quale uno Stato membro sostiene spese amministrative per l'attuazione del FEG, o a partire dalla data alla quale uno Stato membro comincia a fornire servizi personalizzati ovvero, nel caso degli agricoltori, a partire dalla data di indicata nell'atto della Commissione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.

    (16) Per rispondere ai bisogni che si manifestano nel corso degli ultimi mesi di ogni anno, è opportuno garantire che almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG rimanga disponibile al 1° settembre. I contributi finanziari versati durante il resto dell'anno devono essere attribuiti tenendo conto del tetto globale fissato per l'aiuto agli agricoltori nel quadro finanziario pluriennale.

    (17) L'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del […………..] sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria[22] ("l'accordo interistituzionale") determina il quadro di bilancio del FEG.

    (18) Nell'interesse dei lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano all'attuazione del FEG fanno del loro meglio per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure.

    (19) Al fine di consentire alla Commissione di effettuare un monitoraggio continuo dei risultati ottenuti in materia di aiuto da parte del FEG, gli Stati membri presentano relazioni intermedie e finali sull'attuazione del FEG.

    (20) Gli Stati membri devono rimanere responsabili dell'attuazione del contributo finanziario e della gestione e del controllo delle azioni sostenute da finanziamenti dell'Unione, in conformità con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ("il regolamento finanziario")[23]. È opportuno che gli Stati membri giustifichino l'uso fatto del contributo finanziario ricevuto a titolo del FEG.

    (21) Considerando che gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e pertanto, a causa della loro portato e dei loro effetti, possono essere meglio perseguiti a livello dell'Unione, l'Unione può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà posto dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato da tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per il perseguimento di questi obiettivi.

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1 Obiettivo

    Il presente regolamento crea il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

    Il FEG si propone di contribuire alla crescita economica e all'occupazione nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, di accordi commerciali che colpiscono l'agricoltura o di crisi impreviste, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro, o che consenta loro di modificare o adattare le loro attività agricole.

    Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni trovino un'occupazione stabile entro un anno a decorrere dalla data della domanda.

    Articolo 2 Campo di applicazione

    Il presente regolamento si applica alle domande presentate dagli Stati membri relative a contributi finanziari a favore:

    (a) dei lavoratori che perdono il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dimostrate più in particolare da un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione, un rapido declino della quota di mercato dell'Unione in un settore determinato o una delocalizzazione delle attività verso paesi terzi, nel caso in cui tali esuberi abbiano un impatto negativo importante sulla situazione economica locale, regionale o nazionale;

    (b) dei lavoratori che perdono il lavoro a causa di un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito a una crisi inattesa, a condizione che possa essere stabilito un collegamento diretto e dimostrabile tra i esuberi e la crisi;

    (c) dei lavoratori che cambiano le attività agricole precedentemente svolte o le adattano per un periodo che inizia dalla firma, da parte dell'Unione, di un accordo commerciale che contiene misure di liberalizzazione degli scambi per il settore agricolo interessato e si conclude tre anni dopo la completa attuazione di tali misure, nella misura in cui queste ultime comportano un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione europea di uno o più prodotti agricoli, accompagnata da una forte diminuzione dei relativi prezzi a livello dell'Unione o, eventualmente, a livello nazionale o regionale.

    Articolo 3 Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, si intende per "lavoratore":

    (a) i lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato il cui contratto o rapporto di lavoro è conforme all'articolo 4; o

    (b) i lavoratori a tempo determinato, come definiti nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio[24], il cui contratto o rapporto di lavoro è conforme all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) o b), che termina e non è rinnovato entro il termine fissato dalla stessa disposizione dell'articolo 4; o

    (c) i lavoratori tramite agenzia interinale, come definiti all'articolo 3 della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[25], la cui impresa utilizzatrice è un'impresa conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) o b), e la cui missione nell'impresa utilizzatrice termina e non è rinnovata entro il termine fissato dalla stessa disposizione dell'articolo 4; o

    (d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori) e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda, a condizione, se agricoltori, che essi siano già stati impegnati nella produzione colpita dall'accordo commerciale in questione prima dell'attuazione delle misure relative al settore specifico.

    Articolo 4 Criteri d'intervento

    1. Il FEG concede un contributo finanziario quando sussiste una delle condizioni stabilite alle lettere (a), (b) e (c) dell'articolo 1 ed ha come conseguenza:

    (a) il licenziamento di almeno 500 dipendenti di un'impresa di uno Stato membro, su un periodo di quattro mesi, compresi i lavoratori che perdono il lavoro nelle imprese dei fornitori o dei produttori a valle dell'impresa in questione; ovvero

    (b) il licenziamento, su un periodo di nove mesi, di almeno 500 dipendenti, in particolare di piccole e medie imprese, che operano nel settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2 e situato in una regione o due regioni contigue di livello NUTS II, o in più di due regioni contigue di livello NUTS II, nella misura in cui più di 500 dipendenti siano licenziati in due regioni combinate.

    2. In caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali, debitamente giustificate dallo Stato membro che ha presentato la domanda, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile, anche se i criteri fissati alle lettere (a) o (b) del paragrafo 1 non sono completamente soddisfatti, quando i esuberi hanno un impatto grave sull'occupazione e l'economia locale. Lo Stato membro deve precisare quale dei criteri d'intervento stabiliti ai punti (a) e (b) del paragrafo 1 non è stato interamente soddisfatto.

    3. Per quanto riguarda gli agricoltori, dopo la sigla di un accordo commerciale e quando la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni, dei dati e della analisi di cui dispone, che le condizioni di un aiuto a titolo dell'articolo 2, lettera c), sono suscettibili di sussistere per un numero importante di agricoltori, essa adotta, conformemente all'articolo 24, atti delegati che designano i settori o prodotti ammissibili, definiscono le zone geografiche interessate, fissando ove opportuno un importo massimo per il potenziale aiuto a livello dell'Unione, fissando periodi di riferimento, condizioni di ammissibilità per gli agricoltori e date di ammissibilità per le spese, stabilendo termini per la presentazione delle domande e, se necessario, il contenuto di tali domande conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

    4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi che cambiano attività ovvero, nel caso degli agricoltori, che adattano le loro attività precedenti, sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

    Articolo 5 Calcolo degli esuberi

    Per il calcolo del numero di esuberi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, un esubero è calcolato:

    (a) per i lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato o per i lavoratori titolari di contratti a tempo determinato che si concludono prima della loro scadenza, a partire:

    (1) dalla data alla quale il datore di lavoro notifica il preavviso di licenziamento o di rescissione del contratto di lavoro al lavoratore; ovvero

    (2) dalla data della rescissione di fatto del contratto di lavoro prima della sua scadenza; ovvero

    (3) dalla data alla quale il datore di lavoro, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio[26], notifica il progetto di licenziamento collettivo all'autorità pubblica competente per iscritto; in questo caso, lo Stato membro che ha presentato la domanda fornisce ulteriori informazioni alla Commissione sul numero reale di licenziamenti effettuati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, prima del completamento della valutazione da parte della Commissione.

    (b) per i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori temporanei tramite agenzia, a partire:

    (1) dalla data della rescissione di fatto del contratto di lavoro, ovvero

    (2) dalla fine della missione presso l'impresa utilizzatrice, ovvero

    (3) dalla data alla quale perdono il lavoro.

    (c) Per i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori), l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali, ovvero a partire dalla data specificata dalla Commissione nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

    Lo Stato membro precisa nella sua domanda, per ciascuna impresa o lavoratore autonomo interessato, il modo in cui sono conteggiati gli esuberi.

    Articolo 6 Lavoratori ammissibili

    Lo Stato membro che presenta la domanda può offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG ai lavoratori interessati, che possono comprendere:

    (a) tutti i lavoratori licenziati conformemente all'articolo 5, durante il periodo previsto all'articolo 4, paragrafi 1,2 o 3,

    (b) i lavoratori licenziati prima o dopo il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera (a), o paragrafo 2, se una domanda presentata a titolo dell'articolo 4, paragrafo 2, non risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera (a),

    (c) gli agricoltori che modificano o adattano le loro precedenti attività agricole in seguito alla sigla da parte dell'Unione di un accordo commerciale cui si fa riferimento in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.

    I lavoratori di cui alla lettera (b) sono considerati come ammissibili, a condizione che siano stati licenziati dopo l'annuncio generale degli esuberi progettati e possa essere stabilito un chiaro nesso causale con l'evento da cui hanno avuto origine gli esuberi durane il periodo di riferimento.

    Articolo 7 Azioni ammissibili

    1. Può essere concesso un contributo finanziario a misure attive del mercato del lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo ovvero, nel caso degli agricoltori, il cambio o l'adeguamento delle attività precedentemente svolte, dei lavoratori interessati che hanno perduto il lavoro. L'insieme coordinati di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

    (a) l'aiuto alla ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome e alla creazione di imprese o al cambio o adeguamento di attività, compresi gli investimenti in attivi fisici, le attività di cooperazione, la formazione e la riqualificazione su misura anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la certificazione dell'esperienza acquisita;

    (b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia o i servizi di sostituzione nell'azienda agricola), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione, e

    (c) misure volte a incentivare in particolare i lavoratori in situazione svantaggiata o anziani a rimanere o ritornare sul mercato del lavoro.

    I costi delle misure di cui al punto (b) non possono superare il 50% dei costi totali dell'insieme coordinato dei servizi personalizzati enumerati nel presente paragrafo.

    Il costo degli investimenti negli attivi materiali per le attività indipendenti e la creazione di imprese o per il cambio o adeguamento significativo di attività non può superare i 35 000 euro.

    2. Le seguenti misure non sono ammissibili al contributo finanziario del FEG:

    (a) le misure speciali di durata limitata elencate al paragrafo 1, lettera (b), che non sono condizionate alla partecipazione attiva dei lavoratori destinatari ad attività di ricerca di lavoro e ad attività di formazione;

    (b) le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi.

    3. Su iniziativa dello Stato membro che ha presentato la domanda, può essere concesso un contributo finanziario per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, nonché di controllo e di rendicontazione.

    Articolo 8 Domande

    1. Lo Stato membro presenta una domanda completa alla Commissione entro 12 settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti ovvero, ove applicabile, prima del termine stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni supplementari entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di dodici settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa ovvero (in caso di domanda incompleta) di sei mesi dalla data della domanda iniziale, a seconda di quale sia la data più prossima.

    2. Questa domanda comprende le seguenti informazioni:

    (a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa, o una nuova situazione del mercato nel settore agricolo dello Stato membro e derivante dagli effetti di un accordo commerciale siglato dall'Unione europea conformemente all'articolo XXIV del GATT o di un accordo multilaterale siglato nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio in conformità dell'articolo 2, lettera c). Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

    (b) una valutazione del numero di esuberi accompagnata da giustificazioni, conformemente all'articolo 5, e una spiegazione degli eventi all'origine degli esuberi;

    (c) l'identificazione, ove applicabile, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori che licenziano, nonché delle categorie di lavoratori interessate;

    (d) gli effetti previsti degli esuberi sull'economia e sull'occupazione ai livelli locale, regionale o nazionale;

    (e) una stima del bilancio per ciascuna delle componenti dell'insieme coordinato di servizi personalizzati ai lavoratori interessati;

    (f) le date alle quali i servizi personalizzati ai lavoratori interessati e le attività per l'attuazione del FEG, come definite all'articolo 7, paragrafi 1 e 3 rispettivamente, hanno avuto inizio o devono iniziare;

    (g) le procedure seguite per la consultazione delle parti sociali o eventualmente di altre organizzazioni interessate;

    (h) un'attestazione di conformità dell'aiuto FEG richiesto con le norme procedurali e materiali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché un attestato da cui risulti che i servizi personalizzati non si sostituiscono alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi;

    (i) le fonti nazionali di cofinanziamento;

    (j) eventualmente, qualunque altro requisito previsto nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

    3. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2 e di qualunque informazione supplementare fornita dallo Stato membro che presenta la domanda entro il termine previsto dal paragrafo 1, la Commissione determina, in consultazione con lo Stato membro interessato, se sono rispettate le condizioni per la concessione di un contributo finanziario.

    Articolo 9 Complementarità, conformità e coordinamento

    1. L'aiuto a favore dei lavoratori licenziati completa le azioni realizzate dagli Stati membri ai livelli nazionale, regionale e locale.

    2. Il contributo finanziario sarà limitato al minimo necessario per garantire solidarietà e sostegno ai lavoratori individuali licenziati. Le attività sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell'Unione nonché alle legislazioni nazionali, in particolare alle norme in materia di aiuti di Stato.

    3. In conformità con le loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro che ha presentato la domanda garantiscono il coordinamento dell'aiuto fornito dei fondi dell'Unione.

    4. Lo Stato membro che ha presentato la domanda garantisce che le azioni specifiche che ricevono un contributo finanziario non ricevano anche un aiuto da altri strumenti finanziari dell'Unione.

    Articolo 10 Uguaglianza tra uomini e donne e non-discriminazione

    La Commissione e gli Stati membri garantiscono la promozione dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini e l'integrazione della prospettiva di genere nelle varie tappe di attuazione del contributo finanziario. La Commissione e lo Stato membro adottano le misure appropriate per prevenire qualunque discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convenzioni, una disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e il tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro nelle varie tappe di attuazione del contributo finanziario e nell'accesso ad esso.

    Articolo 11 Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

    1. Su iniziativa della Commissione, ed entro i limiti di un massimale dello 0,5% dell'importo annuo massimo del FEG, il FEG può essere utilizzato per finanziare attività di preparazione, di sorveglianza, di raccolta di dati e di creazione di una base di conoscenze pertinente per l'attuazione del FEG. Può inoltre essere utilizzato per finanziare il sostegno amministrativo e tecnico nonché l'audit, il controllo e la valutazione necessaria all'applicazione del presente regolamento.

    2. Entro i limiti del tetto fissato al paragrafo 1, l'autorità di bilancio rende disponibile, all'inizio di ogni anno, un importo destinato all'assistenza tecnica, sulla base di una proposta della Commissione.

    3. I compiti di cui al paragrafo 1 sono eseguiti conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione applicabili a questa modalità di esecuzione del bilancio.

    4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione può anche fornire informazioni sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali.

    Articolo 12 Informazione, comunicazione e pubblicità

    1. Lo Stato membro che presenta la domanda realizza una campagna d'informazione e di pubblicità concernente le azioni finanziate. Tale campagna è destinata ai lavoratori interessati, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai mezzi di comunicazione e al pubblico generale. La campagna valorizza il ruolo dell'Unione e garantisce la visibilità del contributo del FEG.

    2. La Commissione crea un sito Internet, disponibile in tutte le lingue dell'Unione, per fornire informazioni sul FEG, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte, sottolineando il ruolo dell'autorità di bilancio.

    3. La commissione realizza azioni di informazione e comunicazione relative ai casi coperti dal FEG e ai risultati ottenuti.

    4. Le risorse destinate alle azioni di comunicazione a titolo del presente regolamento contribuiscono a coprire anche la comunicazione istituzionale delle priorità strategiche dell'Unione, nella misura in cui abbiano un rapporto con gli obiettivi generali del presente regolamento.

    Articolo 13 Determinazione del contributo finanziario

    1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare il 50% del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o il 65% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obbiettivo di convergenza. Nel valutare tali casi, la Commissione decide se il cofinanziamento del 65 % è giustificato.

    2. Se sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, la Commissione conclude che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in base a quanto previsto dal presente regolamento, inizia immediatamente la procedura prevista all'articolo 15.

    3. Se sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione conclude che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario, ne informa lo Stato membro che ha presentato la domanda quanto prima possibile.

    Articolo 14 Spese ammissibili

    Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (h), alle quale lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3. Nel caso degli agricoltori, le spese sono ammissibili per beneficiare di un contributo a decorrere dalla data fissata nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

    Articolo 15 Procedura di bilancio

    1. Le modalità del FEG sono conformi al punto 13 dell'accordo interistituzionale.

    2. Gli stanziamenti concernenti il FEG sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea a titolo di accantonamento.

    3. Se la Commissione è giunta alla conclusione che sono rispettate le condizioni per la concessione di un contributo finanziario a titolo del FEG, presenta una proposta per la sua attuazione. La decisione di mobilitare il FEG è adottata congiuntamente dalle due branche dell'autorità di bilancio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei componenti e dei tre quinti dei voti espressi.

    Contemporaneamente alla presentazione del progetto di decisione di mobilitare il FEG, la Commissione presenta alle due branche dell'autorità di bilancio una proposta di trasferimento alle linee di bilancio pertinenti. In caso di disaccordo, è avviata una procedura di dialogo a tre.

    I trasferimenti relativi al FEG saranno effettuati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

    4. Congiuntamente al progetto di decisione di mobilitazione del FEG, la Commissione adotterà una decisione di concessione di un contributo finanziario, mediante un atto di esecuzione, che entrerà in vigore alla data alla quale l'autorità di bilancio adotterà la decisione di mobilitazione del FEG.

    5. Una proposta conforme al paragrafo 3 comprende i seguenti elementi:

    (a) la valutazione realizzata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, accompagnata da un riassunto delle informazioni sulle quali si basa;

    (b) gli elementi comprovanti che sono rispettati i criteri indicati agli articoli 4 e 9; e

    (c) i motivi che giustificano gli importi proposti.

    6. Il 1° settembre di ogni anno, almeno un quarto dell'importo massimo annuo del FEG rimane disponibile per rispondere alle esigenze che si manifestano sino alla fine dell'anno.

                Articolo 16 Versamento e utilizzazione del contributo finanziario

    1. In seguito all'entrata in vigore di una decisione relativa a un contributo finanziario conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione versa, in linea di principio entro 15 giorni, il contributo finanziario allo Stato membro sotto forma di un prefinanziamento pari ad almeno il 50% del contributo finanziario dell'Unione allo Stato membro, seguito se necessario da pagamenti intermedi e finali. Il prefinanziamento è oggetto di liquidazione contabile al momento della chiusura del contributo finanziario conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.

    2. Tale contributo finanziario è attuato nel quadro di una gestione ripartita tra gli Stati membri e la Commissione, conformemente al regolamento finanziario.

    3. Le condizioni precise di finanziamento, in particolare il tasso di prefinanziamento e le modalità relative ai pagamenti intermedi e finali, sono definiti dalla Commissione nella decisione di concisione di un contributo finanziario di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

    Pagamenti intermedi sono effettuati per rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri per l'esecuzione di azioni ammissibili, con riserva della presentazione alla Commissione di una dichiarazione delle spese firmata dal rappresentante di un organismo pubblico omologato, conformemente all'articolo 21.

    4. Lo Stato membro realizza le azioni ammissibili di cui all'articolo 6 quanto prima possibile, ma in ogni caso entro 24 mesi dalla data della domanda, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.

    5. Al momento dell'esecuzione delle azioni comprese nel pacchetto di servizi personalizzati, lo Stato membro può presentare alla Commissione una proposta di modificare tali azioni aggiungendo altre azioni ammissibili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere (a) e (c), nella misura in cui tali modifiche siano debitamente giustificate e il totale non superi il contributo finanziario di cui al paragrafo 1. La Commissione valuta le revisioni proposte e, in caso di accordo, ne informa lo Stato membro.

    6. Le spese sostenute nell'ambito di quanto stabilito all'articolo 7, paragrafo 3, sono ammissibili sino alla data limite per la presentazione della relazione.

    Articolo 17 Utilizzazione dell'euro

    Nelle domande, decisioni di concessione di un contributo finanziario e relazioni nel quadro del presente regolamento, nonché in qualunque altro documento relativo, tutti gli importi sono espressi in euro.

    Articolo 18 Relazioni intermedia e finale e chiusura

    1. Entro 15 mesi dalla data della domanda prevista all'articolo 8, paragrafo 1, o entro la data stabilita dalla decisione della Commissione adottata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione intermedia relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni sul finanziamento, il calendario e la natura delle azioni già eseguite e il tasso di reinserimento professionale o di avvio di nuove attività raggiunto 12 mesi dopo la data della domanda.

    Inoltre, la relazione intermedia contiene i seguenti elementi:

    (a) una descrizione dell'insieme coordinato di servizi personalizzati e delle relative spese, in particolare della sua complementarità con le azioni finanziate da altri fondi nazionali o dell'Unione, nonché informazioni sulle azioni che rivestono un carattere obbligatorio per le imprese interessate in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi;

    (b) una descrizione delle misure adottate e previste dalle autorità nazionali, regionali e locali, dai fondi dell'Unione, dalle parti sociali e dalle imprese, compresa una stima del modo in cui esse contribuiscono al reinserimento professionale dei lavoratori o a nuove attività.

    2. Entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto all'articolo 16, paragrafo 4, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione finale relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni sulla natura delle azioni realizzate e i principali risultati ottenuti, sulle caratteristiche dei lavoratori destinatari degli aiuti e delle loro condizioni di occupazione, nonché una dichiarazione che giustifica le spese e indica, ove possibile, la complementarità delle azioni con quelle finanziate dal FEG.

    3. Entro sei mesi dopo aver ricevuto tutte le informazioni richieste in applicazione del paragrafo 2, la Commissione procede alla chiusura del contributo finanziario, determinandone l'importo finale ed eventualmente il saldo dovuto dallo Stato membro in conformità dell'articolo 22.

    Articolo 19 Relazione biennale

    1. A partire dal 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni entro il 1° agosto una relazione quantitativa e qualitativa sulle azioni realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento 1927/2006 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, compresa la loro complementarità con le azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR), e la chiusura dei contributi finanziari concessi. Comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte in mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità.

    2. La relazione è inviata per informazione al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

    Articolo 20 Valutazione

    3. La Commissione effettua, di propria iniziativa e in stretta collaborazione con gli Stati membri:

    (a) una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati ottenuti entro il 30 giugno 2018; e

    (b) una valutazione ex-post, entro il 31 dicembre 2022, con l'assistenza di esperti esterni, al fine di misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.

    4. I risultati della valutazione sono inviati per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

    Articolo 21 Gestione e controllo finanziario

    1. Fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, gli Stati membri sono responsabili in prima istanza della gestione delle azioni che beneficiano dell'aiuto del FEG, nonché del controllo finanziario di tali azioni. A tale scopo, adottano in particolare le seguenti misure:

    (a) verificare che i meccanismi di gestione e di controllo sono posti in essere e applicati in modo da garantire un'utilizzazione efficace e corretta dei fondi dell'Unione, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria;

    (b) verificare la buona esecuzione delle azioni finanziate;

    (c) garantire che le spese finanziate si basano su documenti giustificativi verificabili e sono corrette e regolari;

    (d) prevenire, individuare e correggere le irregolarità, così come definite nel [regolamento (UE) n…/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del…., che stabilisce disposizioni generali relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo e al Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006] relativo ai fondi strutturali e recuperare le somme indebitamente versate, eventualmente aumentate degli interessi di mora. Gli Stati membri notificano tali irregolarità alla Commissione e la mantengono informata sull'evoluzione delle procedure amministrative e giudiziarie.

    2. Gli Stati membri accreditano gli organismi responsabili della corretta gestione e del controllo delle azioni finanziate dal FEG conformemente all'articolo 56 del regolamento finanziario e ai criteri e procedure definiti nel regolamento generale relativo ai Fondi strutturali. Tali organismi accreditati forniscono alla Commissione, entro il 1° febbraio dell'esercizio seguente, le informazioni definite all'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

    3. Lo Stato membro procede alle correzioni finanziarie necessarie quando viene constatata un'irregolarità. Le correzioni consistono nell'annullare in tutto o in parte il contributo finanziario dell'Unione. Lo Stato membro recupera qualunque somma perduta in seguito a un'irregolarità individuata e la rimborsa alla Commissione; se la somma non è rimborsata dallo Stato membro interessato entro il termine stabilito, devono essere corrisposti interessi di mora.

    4. Nell'esercizio della sua responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, la Commissione adotta qualunque misura necessaria per verificare che le azioni finanziate sono realizzate nel rispetto dei principi di una gestione finanziaria sana ed efficace. Spetta allo Stato membro che presenta la domanda garantire l'esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; la Commissione verifica l'esistenza e il funzionamento di tali sistemi.

    A tale scopo, fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dallo Stato membro conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono effettuare controlli in loco, in particolare mediante sondaggio, delle azioni finanziate dal FEG, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro che ha presentato la domanda, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti dello Stato membro interessato possono partecipare ai controlli.

    5. Lo Stato membro fa sì che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano mantenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per tre anni dalla chiusura del contributo finanziario ricevuto dal FEG.

    Articolo 22 Rimborso del contributo finanziario

    1. Nei casi in cui il costo reale di un'azione sia inferiore all'importo stimato citato conformemente all'articolo 15, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, con la quale richiede allo Stato membro di rimborsare la parte corrispondente del contributo finanziario ricevuto.

    2. Nel caso in cui lo Stato membro venga meno agli obblighi enunciati nella decisione di concessione di un contributo finanziario, la Commissione prende le misure necessarie, adottando una decisione mediante un atto di esecuzione, per chiedere allo Stato membro di rimborsare in tutto o in parte il contributo finanziario ricevuto.

    3. Prima dell'adozione di una decisione in applicazione del paragrafo 1 o 2, la Commissione procede a un esame appropriato del fascicolo e, in particolare, concede allo Stato membro un termine preciso per comunicare le sue osservazioni.

    4. Se, dopo aver proceduto alle necessarie verifiche, la Commissione conclude che lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, decide, se non è raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha apportato le correzioni dovute entro il termine fissato dalla Commissione, e tenuto conto delle eventuali osservazioni dello Stato membro, entro tre mesi dalla scadenza del termine indicato al paragrafo 3, di procedere alle correzioni finanziarie necessarie annullando in tutto o in parte il contributo del FEG all'azione in questione. Qualunque somma perduta in seguito a un'irregolarità individuata sarà recuperata; se la somma non è rimborsata dallo Stato membro che ha presentato la domanda entro il termine stabilito, dovranno essere versati interessi di mora.

    Articolo 23 Gestione finanziaria dell'aiuto agli agricoltori

    In deroga agli articoli 21 e 22, l'aiuto a favore degli agricoltori è gestito e controllato conformemente al regolamento (CE) n…..concernente il finanziamento, la gestione e il controllo della politica agricola comune.

    Articolo 24 Esercizio della delega

    1. La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati alle condizioni indicate nel presente articolo.

    2. La delega di poteri di cui al presente regolamento è concessa per una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    3. La delega di poteri di cui all'articolo 4 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

    Una decisione di revoca pone termine alla delega di poteri specificati in tale decisione. Essa prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data ulteriore ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

    4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, entra in vigore solo se non sono sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro [due mesi] dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima dello scadere di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 24 Abrogazione

    Il regolamento (CE) n.1927/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

    Continua ad essere applicato alle domande presentate entro il 31 dicembre 2013.

    Articolo 25 Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Si applica alle domande presentate tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il Presidente                                                   Il Presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

                  1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

                  1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

                  1.3.    Natura della proposta/iniziativa

                  1.4.    Obiettivi

                  1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

                  1.6.    Durata e incidenza finanziaria

                  1.7.    Modalità di gestione previste

    2.           MISURE DI GESTIONE

                  2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

                  2.2.    Sistema di gestione e di controllo

                  2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

                  3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spese interessate

                  3.2.    Incidenza prevista sulle spese

                  3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

                  3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

                  3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

                  3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

                  3.2.5. Partecipazione dei terzi al finanziamento

                  3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE

    1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per il periodo 2014 - 2020

    1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[27]

    Attività ABB: Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, come previsto dal programma di gestione 2010 della DG EMPL

    1.3. Natura della proposta/iniziativa

    ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

    ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[28]

    X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

    ¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

    1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

    La proposta è relativa alla comunicazione intitolata "Un bilancio per la strategia Europa 2020" che contiene il quadro finanziario pluriennale 2014 - 2020.

    1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

    Obiettivo specifico n. 1: Mantenere nel mercato del lavoro lavoratori licenziati a causa di cambiamenti nella struttura del commercio mondiale e di crisi impreviste.

    Obiettivo specifico n. 2: Includere i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori mediante agenzia interinale nel campo di applicazione del FEG.

    Obiettivo specifico n. 3: Includere i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori).

    Attività ABM/ABB interessate: Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

    1.4.3. Risultati e incidenza previsti

    Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

    La proposta permetterà all'Unione europea, attraverso il FEG, di continuare a cofinanziare, a un tasso di cofinanziamento del 65%, misure attive del mercato del lavoro destinate a lavoratori che hanno perduto il lavoro in seguito alla globalizzazione degli scambi e a crisi impreviste. Il tasso può essere aumentato al 65 % nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obbiettivo di convergenza. La popolazione ammissibile è stata ampliata ai lavoratori a tempo determinato, ai lavoratori mediante agenzie interinali e ai proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori).

    1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

    Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

    - Numero di domande di aiuto del FEG ricevute

    - Numero di lavoratori licenziati destinatari dell'assistenza del FEG

    - Numero di lavoratori licenziati che hanno ritrovato un lavoro grazie alle misure sostenute dal FEG

    1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

    Il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione deve essere rivisto entro la fine del 2013. Tale revisione, effettuata attraverso la presente proposta di regolamento, permette al Fondo, per il periodo del quadro finanziario pluriennale 2014 - 2020, di continuare ad ampliare il suo campo di applicazione ad ulteriori popolazioni ammissibili e di modificare alcuni particolari tecnici al fine di migliorare il suo funzionamento.

    1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione

    L'intervento dell'Unione attraverso il FEG permette di integrare gli strumenti nazionali attivati a favore del reinserimento di lavoratori che hanno perduto il lavoro a causa della globalizzazione degli scambi o di crisi impreviste. L'esperienza acquisita sino ad oggi indica che l'intervento dell'Unione attraverso il FEG consente di proporre un aiuto più appropriato per un periodo più lungo e verte spesso su misure che non sarebbero state adottate senza il ricorso al FEG.

    1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    Si veda nella motivazione la descrizione dell'esperienza acquisita nel quadro del regolamento (CE) n. 1927/2006.

    1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

    Il FEG è compatibile e offre una sinergia con il Fondo sociale europeo.

    1.6. Durata e incidenza finanziaria

    – X Proposta/iniziativa di durata limitata

    – X  Proposta/iniziativa in vigore dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020

    – ¨  Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

    ¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

    – Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

    – seguito dal funzionamento a pieno ritmo.

    1.7. Modalità di gestione prevista[29]

    ¨ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

    ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzione di esecuzione a:

    – ¨  agenzie esecutive

    – ¨  organismi creati dalle Comunità[30]

    – ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzione di servizio pubblico

    – ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

    X Gestione concorrente con gli Stati membri

    ¨ Gestione decentrata con paesi terzi

    ¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

    Se è indicata più di una modalità fornire ulteriori informazioni nella voce "Osservazioni".

    Osservazioni

    2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    Precisare frequenza e condizioni.

    L'articolo 19 della proposta di regolamento prevede che la Commissione presenti ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa sulle attività realizzate a titolo di tale regolamento nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione contiene in particolare le osservazioni della Commissione sulle attività di controllo realizzate durante gli anni in questione.

    Conformemente all'articolo 20 della proposta di regolamento, la Commissione procederà entro la fine del mese di giugno 2018, in stretta collaborazione con gli Stati membri, a una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati ottenuti nel quadro del FEG. Entro il 31 dicembre 2022, la Commissione deve procedere a una valutazione ex-post, con l'assistenza di esperti esterni, al fine di misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.

    2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi individuati

    I rischi sono quelli collegati alla gestione concorrente di fondi europei.

    2.2.2. Modalità di controllo previste

    Le disposizioni relative alla gestione e al controllo finanziario sono stabilite all'articolo 20 della proposta di regolamento.

    2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

    Le misure consistenti nel prevenire, individuare e correggere le irregolarità sono stabilite all'articolo 20, paragrafo 1, lettera (d), e all'articolo 20, paragrafo 2, della proposta di regolamento.

    3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio e di spesa interessate

    · Linee di bilancio di spesa esistenti

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

    Numero [Denominazione………………………..….] || DIS/Non DIS ([31]) || di paesi EFTA[32] || di paesi candidati[33] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera (a bis), del regolamento finanziario

    n.a. || 04.0501 Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 04.010414 Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – spese per la gestione amministrativa 40.0243 Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione || DIS || NO || NO || NO || NO

    · Nuove linee di bilancio di cui è richiesta la creazione

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

    Numero [Denominazione………………………..….] || DIS/Non DIS || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera (a bis), del regolamento finanziario

    n.a. || La DG AGRI chiederà una nuova linea di bilancio per l'attuazione di una parte del FEG || […] || NO || NO || NO || NO

    3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

    Milioni di euro (al terzo decimale)

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero ||

    DG: EMPL || || || Anno 2014[34] || Anno 2015 || TOTALE

    Ÿ Stanziamenti operativi PM || || ||

    Numero della linea di bilancio || Impegni || (1) || || ||

    Pagamenti || (2) || || ||

    Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || ||

    Pagamenti || (2a) || || ||

    Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[35] || || ||

    Numero della linea di bilancio || || (3) || || ||

    TOTALE degli stanziamenti per la DG EMPL || Impegni || =1+1a +3 || || ||

    Pagamenti || =2+2a +3 || || ||

    Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || ||

    Pagamenti || (5) || || ||

    Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || ||

    TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA EMPL del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || || ||

    Pagamenti || =5+ 6 || || ||

    Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

    Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || ||

    Pagamenti || (5) || || ||

    Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || ||

    TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || ||

    Pagamenti || =5+ 6 || || ||

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative"

    Milioni di euro (al terzo decimale)

    || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017-2020 || TOTALE

    DG: EMPL+ AGRI ||

    Ÿ Risorse umane || 1,271 || 1,271 || 1,271 || 1,271 all'anno || 8,897 ||

    Ÿ Altre spese amministrative || 0,140 || 0,140 || 0,140 || 0,140 all'anno || 0,98 ||

    TOTALE || || 1,411 || 1,411 || 1,411 || 1,411 all'anno || 9,877 ||

    TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || ||

    Milioni di euro (al terzo decimale)

    || || || Anno N[36] || Anno N+1 || TOTALE

    TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || ||

    Pagamenti || || ||

    3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

    – X  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

    – ¨  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

    Stanziamento d'impegno in milioni di euro (al terzo decimale)

    Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015-2020 || … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE || ||

    ||

    Tipo di risultato[37] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || TOTALE numero di risultati || Costo TOTALE ||

    OBIETTIVO SPECIFICO 1[38]… || || || || || || || || || || || || || ||

    - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || ||

    - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || ||

    - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || ||

    TOTALE parziale obiettivo specifico1 || || || || || || || || || || || || || ||

    OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || ||

    - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || ||

    TOTALE parziale obiettivo specifico2 || || || || || || || || || || || || || ||

    COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || ||

    3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sommario

    – la proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi

    – X  la proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

    Milioni di euro (al terzo decimale)

    || Anno 2014 [39] || Anno 2015 || Anni 2016-2020 || TOTALE

    RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || ||

    Risorse umane || 1,271 || 1,271 || 1,271 all'anno || 8,897

    Altre spese amministrative || 0,14 || 0,14 || 0,14 all'anno || 0,98

    TOTALE parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 1,411 || 1,411 || 1,411 all'anno || 9,887

    Esclusa la RUBRICA 5[40] del quadro finanziario pluriennale || || || ||

    Risorse umane || || ||

    Altre spese di natura amministrativa || || ||

    TOTALE parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || ||

    TOTALE || || || || || ||

    3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

    – ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

    – X  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito

    Stima da esprime in numeri interi (o al massimo con un decimale)

    || Anno 2014 || Anno 2015 || Identico per gli anni dal 2016 al 2020

    04 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 9 || 9 || Idem

    XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || ||

    XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || ||

    10 01 05 01 (ricerca diretta) || ||

    04 01 02 01 (AC, INT, END della "dotazione globale") || 2 || 2

    XX 01 02 02 (AC, INT, CED, AL e END nelle delegazioni) || ||

    XX 01 04 yy [41] || - in sede[42] || ||

    - nelle delegazioni || ||

    XX 01 05 02 (AC, INT, EBD – ricerca indiretta) || ||

    10 01 05 02 (AC, INT, END – ricerca diretta) || ||

    Altre linee di bilancio (specificare) || ||

    TOTALE || 11 || 11 || || 11 ||

    XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

    Il fabbisogno di risorse umane e amministrative è coperto dalla dotazione già assegnata alla gestione dell'azione e/o riassegnata all'interno della stessa DG, integrata dall'eventuale dotazione supplementare che potrebbe essere concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    Descrizione dei compiti da svolgere:

    Funzionari e agenti temporanei ||

    Personale esterno ||

    3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

    – X  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

    – ¨  La proposta/iniziativa implica la riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

    Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

    N.A.

    – ¨  La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[43].

    Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

    N.A.

    3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

    – X La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

    – La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

    Stanziamenti in milioni di euro (al terzo decimale)

    || Anno 2014 || Anno 2015 || … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale

    Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || ||

    TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || ||

    3.3. Incidenza prevista sulle entrate

    – X  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

    – ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

    ¨         sulle risorse proprie

    ¨         sulle entrate varie

    Milioni di euro (al terzo decimale)

    Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || ||

    Anno 2012 || Anno 2013 || … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) ||

    Articolo …………. || || || || || || ||

    Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

    N.A.

    Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

    N.A.

    [1]               COM(2011)500 definitivo del 29.6.2011.

    [2]               GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

    [3]               COM(2008)800 definitivo del 26.11.2008.

    [4]               Regolamento (CE) n. 546/2009 (GU L 167del 29.6.2009, pag. 26).

    [5]               COM(2011)336 definitivo del 10.6.2011.

    [6]               COM (2011) 403 definitivo del 29.6.2011.

    [7]               COM(2011)500 definitivo del 29.6.2011.

    [8]               COM(2010)2020 definitivo del 3.3.2010

    [9]               http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=326&eventsId=320&furtherEvents=yes

    [10]             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=326&eventsId=323&furtherEvents=yes

    [11]             http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6578&langId=en

    [12]             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=326&eventsId=285&furtherEvents=yes           

    [13]             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=326&eventsId=330&furtherEvents=yes           

    [14]             SEC(2011)xxx.

    [15]             SEC(2011)yyy.

    [16]             COM(2011)403 definitivo del 29.6.2011.

    [17]             GU C del …, pag.

    [18]             GU C del …, pag.

    [19]             GU L 48 del 22.2.2008, pag. 82.

    [20]             COM(2011)500 del 29.6.2011.

    [21]             GU L 167 del 29.6.2009, pag. 27.

    [22]             COM(2011)403 del 29.6.2011.

    [23]             GU L…del…

    [24]             GU L 175 del 10.7.1999, pp. 43.

    [25]             GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9.

    [26]             GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.

    [27]             ABM: Activity-Based Management (gestione dell'attività) - ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività).

    [28]             A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera (a) o (b), del regolamento finanziario.

    [29]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

    [30]             A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

    [31]             DIS = stanziamenti dissociati / Non DIS = stanziamenti non dissociati.

    [32]             EFTA = Associazione europea di libero scambio.

    [33]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

    [34]             L'anno N è l'anno d'inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

    [35]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione dei programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

    [36]             L'anno N è l'anno d'inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

    [37]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di chilometri di strade costruite, ecc.).

    [38]             Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…"

    [39]             L'anno N è l'anno d'inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

    [40]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione dei programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

    [41]             Sottomassimale per il personale esterno previsto degli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

    [42]             Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

    [43]             Cfr. i punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale.

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