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Document 52008IE1662

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Lotta alle frodi e alle falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dal denaro contante

GU C 100 del 30.4.2009, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 100/22


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Lotta alle frodi e alle falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dal denaro contante

2009/C 100/04

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 17 gennaio 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere d'iniziativa sul tema:

Lotta alle frodi e alle falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dal denaro contante.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 1o ottobre 2008, sulla base del progetto predisposto dal relatore IOZIA.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 23 ottobre 2008, nel corso della 448a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere all'unanimità.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.   Il Comitato economico e sociale europeo si rammarica che le iniziative finora adottate per prevenire e contrastare le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dal denaro contante non si siano rivelate sufficienti a contrastare la diffusione del fenomeno. Come già sottolineato dalla Commissione nel piano d’azione 2004-2007, sebbene il quadro giuridico comunitario sia stato migliorato e rafforzato, lo scambio di informazioni tra soggetti privati e pubblici non è ancora pienamente sviluppato, così come l'effettiva cooperazione tra le competenti autorità degli Stati membri.

1.2.   Il principale ostacolo al perseguimento di un'effettiva attuazione di un sistema preventivo di contrasto alle frodi è stato individuato dalla Commissione nella difficoltà di scambiare dati relativi ai soggetti responsabili di truffe o ritenuti a rischio all'interno dell'Unione. Per garantire un'efficace azione di prevenzione, appare necessario incrementare le forme di scambio di informazioni sui soggetti responsabili delle frodi, attraverso il miglioramento dei canali di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri.

1.3.   Ulteriore limite ad una efficace azione di contrasto alle frodi è costituito dalla disomogeneità della legislazione che regola l'esercizio dei poteri istruttori da parte delle singole amministrazioni nazionali, nonché dalla diversa intensità delle misure repressive. L’esigenza di un effettivo riavvicinamento delle legislazioni nazionali appare, pertanto, la principale linea di indirizzo da percorrere per arginare efficacemente le frodi nel settore, che costituiscono un fenomeno criminale tipicamente transnazionale.

1.4.   L'Unione europea deve, pertanto, migliorare la strategia di lotta alle frodi e alle falsificazioni dei mezzi di pagamento attraverso una pluralità di misure. A tal fine, è necessario:

sviluppare gli scambi informativi tra i soggetti privati e pubblici,

rafforzare la cooperazione tra le competenti autorità degli Stati membri,

armonizzare le legislazioni nazionali in un’ottica preventiva, con particolare riguardo alle disposizioni che disciplinano la protezione dei dati all'interno dell'UE onde consentire lo scambio transfrontaliero di informazioni, e repressiva,

istituire presso ogni autorità competente nazionale un archivio informatizzato contenente informazioni su elementi sintomatici di rischi di frode,

attribuire ad Europol funzioni di monitoraggio dell'azione di prevenzione e contrasto alle frodi, nonché di coordinamento delle basi informative disponibili,

diffondere mirate campagne informative avvalendosi delle associazioni dei consumatori, nell’ottica di richiamare l’attenzione degli utenti sui possibili profili di rischio connessi all’utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante, con lo scopo di ottenerne una consapevole partecipazione per una più efficace e tempestiva azione di contrasto.

2.   La diffusione degli strumenti di pagamento diversi dal contante e delle relative frodi

2.1.   L'attuale livello di sviluppo dell'economia mondiale si caratterizza per la notevole diffusione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti, costituiti dalle carte di credito e debito e dai pagamenti on-line. Le operazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici rappresentano una parte crescente, per volume e valore, dei pagamenti nazionali e transfrontalieri, destinata ad aumentare ulteriormente in considerazione della continua evoluzione dei mercati e del progresso tecnologico dei sistemi elettronici di pagamento.

2.2.   L'esigenza di garantire lo sviluppo dei mezzi di pagamento alternativi al contante nell'ambito dell'Unione europea è connessa al processo di liberalizzazione dei movimenti di capitali ed alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. L'economia moderna, fondata sulla tecnologia, non può fare a meno di un sistema di pagamenti efficace, in quanto per effetto del suo impatto positivo diretto sulla competitività del settore finanziario migliora l'efficienza complessiva del sistema economico. È accertato, infatti, che i sistemi di pagamento elettronici stimolano la spesa per i consumi e la crescita economica, in quanto facilitano l'acquisto di beni e servizi. Si stima che, ogni anno, nell'Unione europea siano eseguite 231 miliardi di operazioni (in contante e non), per un valore complessivo di 52 000 miliardi di euro.

2.2.1.   Peraltro, negli ultimi anni, si è registrato, a livello mondiale, un incremento della diffusione degli strumenti di pagamento diversi dal contante. In particolare, nell'anno 2004, il numero delle operazioni pro capite con strumenti diversi dal contante ammonta a 142 (di cui 32,3 con carte di pagamento) nell'Unione europea (a 25 Stati membri), a 150 (di cui 28,3 con carte di pagamento) negli Stati europei che hanno adottato l'euro e a 298 (di cui 47,5 con carte di pagamento) negli USA. Nell'anno 2006, il medesimo dato risulta pari a 158 (di cui 55,2 con carte di pagamento) nell'Unione europea (a 25 Stati membri), a 166 (di cui 50,5 con carte di pagamento) negli Stati europei che hanno adottato l'euro e a 300 (di cui 145,1 con carte di pagamento) negli USA. Nell'ambito dell'Unione europea, i paesi che nel 2006 hanno registrato un numero più elevato di operazioni pro-capite con strumenti diversi dal contante sono la Finlandia, con 294 transazioni di cui 153,9 con carte di pagamento, seguita dai Paesi Bassi con 257 transazioni di cui 103,2 con carte di pagamento ed il Regno Unito con 239 transazioni di cui 111,4 con carte di pagamento (1).

2.2.2.   Nel 2006, la Spagna è risultata essere lo Stato con il maggiore numero di terminali POS, in misura pari a 1 291 000, per 1 276 operazioni per terminale per l'importo medio di 52 euro, seguita dalla Francia, in cui risultano installati 1 142 000 terminali, per 4 938 operazioni per terminale dell'importo medio di 51 euro e dall'Italia con 1 117 000 terminali, per 690 operazioni per terminale dell'importo medio di 93 euro. Il paese europeo in cui è effettuato il maggior numero di operazioni per terminale POS è la Finlandia, in misura pari a 7 799 per un valore medio di 35 euro, sebbene risultino installati 105 000 terminali. Per converso, l'Irlanda è il paese in cui è più elevato il valore medio delle singole transazioni con carte di credito e debito (94 euro), sebbene risultino installati 53 000 terminali POS (2).

2.2.3.   L'esistenza di un quadro normativo armonizzato nell'ambito dell'Unione europea consentirà ai prestatori dei servizi di razionalizzare le infrastrutture e i servizi di pagamento e agli utenti di beneficiare di una scelta più ampia e di un livello di tutela elevato.

2.3.   La possibilità di utilizzare tali strumenti di pagamento in qualsiasi parte del mondo richiede che essi siano efficienti, facili da usare, ampiamente accettati, affidabili e disponibili a costi relativamente bassi. Poiché il livello di efficienza dipende dalla loro sicurezza, è necessario garantire il massimo grado di sicurezza tecnica che risulti valido sotto il profilo economico. Il miglioramento del grado di sicurezza va misurato in relazione alle statistiche delle frodi e fissando specifici parametri di riferimento per la sicurezza.

2.3.1.   La diffusione delle frodi è in grado di incidere negativamente sulla fiducia dei consumatori nei sistemi di pagamento ed è considerata uno dei principali ostacoli all'espansione del commercio elettronico. Un'ulteriore conseguenza della diffusione delle frodi è il danno arrecato alla reputazione degli operatori e la distorta percezione da parte dei consumatori del livello di sicurezza dell'uso di strumenti di pagamento.

2.4.   Le frodi transnazionali sono più frequenti di quelle realizzate all'interno dei singoli paesi, con particolare riferimento alle operazioni di pagamento a distanza, specialmente tramite Internet. Secondo i dati della Commissione (3), nel 2000 l'ammontare delle frodi concernenti le carte di pagamento è stata di 600 milioni di euro, pari a circa lo 0,07 % del fatturato del settore delle carte di pagamento nel periodo considerato, con un incremento maggiore con riferimento ai pagamenti a distanza (per telefono, posta o Internet). Studi più recenti hanno evidenziato che, nell'anno 2006, nell'Unione europea 500 000 esercizi commerciali sono stati coinvolti in frodi con mezzi di pagamento diversi dai contanti a fronte di 10 milioni di transazioni fraudolente, che hanno creato un danno di circa un miliardo di euro, che risulta essere quasi il doppio di quello riscontrato nel 2005. In particolare, i paesi maggiormente colpiti dalle frodi risultano essere il Regno Unito, la Francia, l'Italia, la Spagna e la Germania.

2.5.   La diffusione e la natura transnazionale delle frodi comporta la necessità di sviluppare una coerente strategia paneuropea di prevenzione, in quanto le singole misure già adottate dagli Stati membri, per quanto efficaci, non sono sufficienti a contrastare la minaccia rappresentata dalle frodi relative ai mezzi di pagamento.

2.6.   Per rispondere alle esigenze del mercato ed infondere fiducia nell’utilizzo delle nuove tecnologie, è necessario, inoltre, intensificare gli sforzi per la creazione di una firma elettronica sicura nel quadro delle iniziative già assunte con la direttiva 99/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999. La firma elettronica è peraltro indispensabile anche per far decollare il progetto di e-goverment. Il progetto STORK, patrocinato dall’UE, cerca di risolvere i problemi connessi all’interoperabilità dei sistemi.

2.7.   La Commissione ha evidenziato che le frodi mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti, rubati o falsificati, sono realizzate principalmente da organizzazioni criminali, dotate sovente di una struttura complessa composta da uomini, mezzi e supporti logistici, operanti su base transfrontaliera e che si avvalgono di sofisticate tecniche per perpetrare frodi nei pagamenti tramite internet o mediante la contraffazione di carte di pagamento. Tali organizzazioni sono in grado di modificare rapidamente il loro modus operandi al fine di eludere le contromisure adottate nei loro confronti.

2.7.1.   Evidenze investigative hanno consentito di individuare che, nei casi di frode più articolati, le organizzazioni sono solite operare secondo procedure standardizzate e collaudate, riconducibili al seguente schema operativo:

individuazione di esercizi commerciali, all'interno dei quali membri dell'organizzazione si introducono illegittimamente in tempo di notte o vi permangono in appositi nascondigli, al fine di installare all'interno delle apparecchiature POS collegate alle casse — durante l'orario di chiusura dell'esercizio — sofisticati congegni elettronici in grado di intercettare i codici delle bande magnetiche delle carte di pagamento ed i relativi codici PIN,

successiva acquisizione dei dati memorizzati sui citati congegni elettronici mediante il materiale di recupero degli stessi ovvero mediante la trasmissione elettronica utilizzando le tecnologie GSM o Bluetooth, al fine di procedere al conseguente confezionamento di supporti plastici clonati recanti i codici, completi di PIN, delle carte di pagamento,

utilizzo, anche in Stati diversi da quelli in cui è avvenuta la clonazione dei codici, delle carte di credito e debito illecitamente riprodotte, attraverso acquisti di merce ovvero mediante prelievi di denaro contante presso sportelli bancari.

3.   Quadro giuridico comunitario

3.1.   Considerando che uno dei principali obiettivi dell'Unione europea è di assicurare il pieno funzionamento del mercato interno, di cui i sistemi di pagamento sono parte essenziale, sono state da tempo adottate specifiche misure finalizzate ad adottare una strategia comune di lotta alle frodi concernenti le carte di pagamento, secondo due principali direttrici consistenti:

nell'armonizzazione delle disposizioni contrattuali che regolano i rapporti tra gli emittenti ed i titolari delle carte e di quelle che regolano le modalità di effettuazione dei pagamenti,

nella previsione da parte di ogni Stato membro di illeciti penali, puniti con sanzioni effettive e dissuasive, con cui sanzionare le frodi commesse con carte di pagamento.

3.2.   Nel primo filone si collocano:

la raccomandazione della Commissione 87/598/CEE dell'8 dicembre 1987Relazioni fra istituti finanziari, commercianti-prestatori di servizio e consumatori, con la quale è stato emanato un codice europeo di buona condotta in materia di pagamento elettronico, finalizzato a garantire l'adozione di sistemi per la protezione dei consumatori,

la raccomandazione della Commissione 88/590/CEE del 17 novembre 1988, concernente i rapporti tra il proprietario e l'emittente della carta, con la quale gli emittenti degli strumenti di pagamento sono stati sollecitati ad adottare condizioni contrattuali comuni relative alla sicurezza dello strumento di pagamento e dei relativi dati ed agli obblighi che incombono al proprietario della carta nel caso di perdita, furto o illecita riproduzione dello strumento di pagamento,

la raccomandazione della Commissione 97/489/CE del 30 luglio 1997, finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori nel campo degli strumenti di pagamento elettronici. In particolare, la raccomandazione individua le informazioni che devono essere contenute nelle modalità e condizioni contrattuali relative all'emissione ed all'impiego di uno strumento di pagamento elettronico,

la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, con la quale è stato ulteriormente disciplinato il sistema di prevenzione antiriciclaggio, prevedendo disposizioni concernenti la limitazione dell’utilizzo del denaro contante,

la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, finalizzata a garantire il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti i requisiti prudenziali, l’accesso al mercato di nuovi prestatori di servizi di pagamento, i requisiti di informazione e i diritti e gli obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento.

3.3.   Con riguardo, invece, al secondo filone, in considerazione dell'incremento delle frodi e del fatto che le misure preventive erano state attuate essenzialmente a livello nazionale, sono state emanate le seguenti misure:

comunicazione della Commissione COM(1998) 395 def. Un quadro d'azione per la lotta alla frode ad alla falsificazione a danno dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, con la quale la Commissione ha proposto una serie di provvedimenti miranti a promuovere un ambiente sufficientemente sicuro per gli strumenti di pagamento e dei relativi strumenti di supporto,

decisione del Consiglio 2000/642/GAI del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, che ha fissato gli standard minimi per la collaborazione tra le Financial Intelligence Unit dei paesi comunitari,

comunicazione della Commissione COM(2001) 11 def., datata 9 febbraio 2001, Prevenire le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, con la quale la Commissione ha emanato il Piano d'azione 2001-2003 dell'Unione europea per la prevenzione delle frodi. Nel piano si afferma che la prevenzione si fonda sulla cooperazione tra le autorità pubbliche competenti e gli operatori di sistemi di pagamento. In tale contesto, è stato sottolineato che i miglioramenti più rilevanti sono quelli relativi all'adozione di dispositivi tecnici che accrescono la sicurezza dei pagamenti, tra i quali l'introduzione di carte con microprocessore, dispositivi di pronta notifica per la perdita o il furto di strumenti di pagamento e l'adozione di dispositivi (quali PIN o altri codici) per impedire o limitare il più possibile la possibilità di commettere frodi,

lo scambio di informazioni è ritenuto un elemento essenziale per una strategia efficace per la prevenzione delle frodi, che deve avvenire tra banche e autorità pubbliche all'interno e tra gli Stati membri. A tal fine, il piano auspicava l'adozione di un dispositivo inteso a stabilire un dialogo permanente tra tutti i soggetti coinvolti nella lotta alla frode (emittenti delle carte di credito, associazioni bancarie, operatori di rete, Europol, forze di polizia nazionali). Inoltre, la Commissione si proponeva di effettuare alcuni incontri internazionali, a cui far partecipare alti dirigenti delle forze dell'ordine e magistrati, per accrescerne la conoscenza del problema delle frodi nei pagamenti e delle loro ripercussioni sui sistemi finanziari,

decisione quadro del Consiglio 2001/413/GAI del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e la falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti. Con tale decisione quadro, è stato richiesto che ogni Stato membro preveda sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, anche restrittive della libertà e in grado di comportare l'estradizione, per le frodi commesse con carte di pagamento — poste in essere avvalendosi anche di strumenti informatici, elettronici o altri dispositivi appositamente allestiti, consistenti:

nel furto o altra appropriazione indebita di uno strumento di pagamento,

nella contraffazione o falsificazione di strumenti di pagamento ai fini dell'utilizzazione fraudolenta,

nella ricezione, ottenimento, trasporto, vendita o cessione ad altri, detenzione e utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento indebitamente ottenuti, contraffatti o falsificati,

nell'introduzione, variazione e soppressione non autorizzata di dati elettronici ovvero nell'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico,

nella produzione, ricezione, vendita o creazione fraudolenta di strumenti, programmi e altri mezzi appositamente allestiti per realizzare la predette condotte.

la decisione ha, inoltre, delineato uno specifico quadro di cooperazione internazionale, in base al quale gli Stati membri si devono prestare reciproca assistenza nell'attività investigativa connessa ai procedimenti concernenti gli illeciti previsti dalla stessa decisione quadro. A tal fine, gli Stati membri designano punti di contatto operativi o possono utilizzare strutture operative esistenti per lo scambio di informazioni e per altri contatti fra Stati membri,

comunicazione della Commissione COM(2004) 679 def., datata 20 ottobre 2004, concernente Un nuovo Piano d'azione UE 2004-2007 per la prevenzione delle frodi relative ai mezzi di pagamento diversi dai contanti. Con il Piano di azione 2004-2007, la Commissione ha inteso rafforzare le iniziative già avviate volte a prevenire le frodi, al fine di contribuire a mantenere ed accrescere la fiducia nei pagamenti, in considerazione dell'incremento dei casi di accesso abusivo ai dati contenuti in sistemi informatici e di furto d'identità. L'obiettivo prioritario della Commissione consiste nel garantire la sicurezza dei prodotti e dei sistemi pagamento e nella maggiore cooperazione tra le autorità pubbliche e il settore privato, da realizzarsi attraverso:

il rafforzamento e la riorganizzazione del funzionamento del gruppo UE di esperti nella prevenzione di frodi,

l'adozione di una strategia coordinata da parte dei produttori di strumenti di pagamento, dei fornitori di servizi di pagamento e delle autorità al fine di garantire agli utenti il massimo livello — economicamente attuabile — di sicurezza dei pagamenti elettronici,

lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti al fine della tempestiva individuazione e notificazione dei tentativi di frode,

l'intensificazione della cooperazione a livello europeo tra le autorità amministrative per la prevenzione delle frodi ed il potenziamento della capacità d'indagine sui casi di frode delle autorità nazionali di contrasto,

la previsione di ulteriori modalità di notifica dello smarrimento e del furto delle carte di pagamento all'interno dell'UE.

4.   Osservazioni e proposte

4.1.   Sebbene il quadro giuridico comunitario sia stato migliorato e rafforzato, lo scambio di informazioni tra soggetti privati e pubblici non è ancora pienamente sviluppato, così come l'effettiva cooperazione tra le competenti autorità degli Stati membri. A tal fine, anche in considerazione del recente ingresso nell'Unione europea di nuovi Stati membri, è necessario che tutti gli Stati abbiano recepito nella legislazione interna le indicazioni contenute nella decisione quadro e nelle raccomandazioni.

4.1.1.   Il principale ostacolo al perseguimento di una effettiva attuazione di un sistema preventivo di contrasto alle frodi è stato individuato dalla Commissione nella difficoltà di scambiare dati relativi ai soggetti responsabili di truffe o ritenuti a rischio all'interno dell'Unione. A tal fine, già nel Piano d'azione 2004-2007, è stata evidenziata la necessità di armonizzare le disposizioni che disciplinano la protezione dei dati all'interno dell'UE onde consentire lo scambio transfrontaliero di informazioni, anche prevedendo il riavvicinamento delle norme attualmente vigenti all'interno dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.

4.2.   Per garantire un'efficace azione di prevenzione, si potrebbe valutare l'opportunità di costituire presso ogni autorità competente nazionale un archivio informatizzato nel quale far confluire, a cura delle società che gestiscono le carte, informazioni relative ai punti vendita e alle transazioni che configurano un rischio di frode, nonché i dati identificativi dei punti vendita e dei legali rappresentanti degli esercizi commerciali nei cui confronti è stato esercitato il diritto di revoca della convenzione che regola la negoziazione delle carte di pagamento per motivi di sicurezza o per condotte fraudolente denunciate all'autorità giudiziaria, i dati identificativi delle transazioni non riconosciute dai titolari delle carte di pagamento ovvero dagli stessi denunciate all'autorità giudiziaria e quelli relativi agli sportelli automatici fraudolentemente manomessi. Tale archivio potrà essere utilizzato, nel rispetto delle legislazioni nazionali, anche per finalità di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati commessi mediante carte di credito o altri mezzi di pagamento.

4.3.   Oltre allo scambio di informazioni sui soggetti responsabili delle frodi, è opportuno incrementare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, prevedendo nuove iniziative per la raccolta e lo scambio su più ampia scala di informazioni tra i soggetti coinvolti nella prevenzione delle frodi, con particolare riguardo alle forze di polizia e alle società emittenti le carte di pagamento.

4.3.1.   A tal fine, si potrebbero razionalizzare le forme di cooperazione già esistenti in materia di lotta alla falsificazione dell'euro, prevedendo che le amministrazioni nazionali competenti siano direttamente coinvolte anche nella prevenzione delle frodi mediante metodi di pagamento diversi dal contante.

4.3.2.   A tale proposito, si potrebbe valutare la possibilità di attribuire ad Europol — che sulla base della decisione del Consiglio del 29 aprile 1999 ha già competenza sulla lotta contro la falsificazione di monete ed altri mezzi di pagamento — specifici compiti di monitoraggio dell'azione di prevenzione e contrasto alle frodi con mezzi di pagamento diversi dai contanti allo scopo di:

coordinare la gestione degli archivi informatizzati di ogni Stato membro contenenti le informazioni sulle ipotesi di contraffazione di carte di pagamento, al fine di consentire l'accesso per effettive esigenze d'indagine anche alle competenti autorità di un altro Stato membro,

segnalare, in tempo reale, all'emittente o al gestore delle carte l'esistenza di casi di frode rilevati presso altri Stati membri,

agevolare lo scambio di informazioni previsto dalla decisione quadro 2001/413/GAI del 28 maggio 2001 tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie dei singoli Stati membri.

4.4.   In tale ambito, si potrebbe valutare l'opportunità di collegare in rete le forze di polizia e gli organismi investigativi dei singoli Stati membri impegnati nella lotta alle frodi e alle falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dal contante, per lo scambio diretto delle citate informazioni mediante un sistema di posta elettronica certificata, anche ai fini della condivisione delle specifiche banche dati.

4.4.1.   Tale iniziativa, che richiede comunque un preventivo accordo sui contenuti dei dati inseriti in tali archivi e la compatibilità con legislazioni nazionali in materia di privacy, consentirebbe — in linea con le previsioni contenute nell’art. 79 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 — un sensibile passo in avanti nel miglioramento dell'azione di contrasto alle frodi che riguardano i mezzi di pagamento diversi dal contante, in quanto sarebbe in grado di mettere a disposizione degli organi investigativi le necessarie informazioni in modo diretto, in tempi reali e senza adempimenti burocratici superflui. A tale proposito, è comunque auspicabile la fissazione di standard minimi a livello europeo sulla tipologia dei dati che possono essere oggetto di scambio, al fine di garantire una piattaforma comune di informazioni utilizzabili per il contrasto alle frodi, nel rispetto delle previsioni contenute nella direttiva 95/46/CE in tema di protezione dei dati personali.

4.5.   Il maggiore limite ad arginare i fenomeni fraudolenti perpetrati all'interno dell'UE è rappresentato dalla non omogeneità della legislazione che regola l'esercizio dei poteri istruttori da parte delle singole amministrazioni nazionali nonché dalla diversa intensità delle misure repressive. È intuibile, infatti, che i fenomeni fraudolenti si localizzano nei paesi dove i poteri ispettivi degli organi deputati ai controlli risultano meno penetranti ovvero dove le sanzioni applicabili risultano inidonee a svolgere la loro funzione preventiva. L’esigenza di un effettivo riavvicinamento delle legislazioni nazionali appare come l’unica strategia da percorrere per arginare efficacemente le frodi nel settore, tenuto conto che, come già sottolineato nel Piano d'azione 2004-2007, le precedenti iniziative non si sono rivelate sufficienti a contrastare la minaccia rappresentata dalle frodi relative ai mezzi di pagamento.

4.5.1.   A tale riguardo (4), è necessario verificare che gli Stati membri abbiano effettivamente recepito nella legislazione penale interna le ipotesi di reato delineate negli articoli 2, 3 e 4 della decisione quadro del Consiglio 2001/413/GAI del 28 maggio 2001, concernenti gli illeciti commessi con strumenti di pagamento, con computer e con dispositivi appositamente allestiti. Nel rispetto del principio di sovranità degli Stati membri, appare opportuno verificare che le sanzioni applicate per tali ipotesi di reato siano effettivamente dissuasive, anche in relazione alla misura della pena edittale prevista e, nel contempo, armonizzare, in ambito UE, i trattamenti sanzionatori a fronte di fattispecie di analoga gravità, come già previsto, ad esempio, nell'ambito della normativa antiriciclaggio.

4.6.   L'adozione delle iniziative proposte consentirebbe di esercitare un'efficace azione di contrasto alle frodi e agevolerebbe la creazione della SEPA (Single Euro Payment Area), nella quale sia consentita la possibilità di pagare con strumenti diversi dal contante in tutta l'area dell'euro, a partire da un singolo conto e alle stesse condizioni di base, indipendentemente dal luogo di residenza degli utilizzatori, superando l'attuale distinzione fra pagamenti nazionali e transfrontalieri.

4.7.   L'Unione europea deve rafforzare la sua strategia di lotta alle frodi e alle falsificazioni dei mezzi di pagamento attraverso una pluralità di interventi. Essenziale è il ruolo dell'informazione presso il grande pubblico, finalizzata a sensibilizzare ulteriormente gli utenti delle carte di credito e debito nell’ottica di accrescere il livello di consapevolezza dei consumatori dei possibili profili di rischio connessi all’utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante. I fenomeni di phishing, ad esempio, hanno una possibilità di successo verso i consumatori non avvertiti. Le istituzioni europee devono favorire tale diffusione dell'informazione attraverso campagne europee, coordinate dalla Commissione.

4.8.   A questo fine, è essenziale il ruolo delle associazioni dei consumatori e del commercio: una stretta cooperazione tra loro potrebbe far «lievitare» misure di «allarme preventivo», di sensibilizzazione e di informazione sulle pratiche più diffuse e su quelle recentemente scoperte. Per raggiungere tale obiettivo, appare necessario promuovere mirate campagne di informazione rivolte ai consumatori, anche nella forma di consigli pratici e facilmente accessibili, allo scopo di incrementare le conoscenze relative all’operatività delle carte di pagamento ed alle immediate precauzioni da adottare nel caso in cui si ritenga di essere stati vittima di una frode.

4.9.   L'impegno degli Stati membri dovrebbe risultare anche da un inasprimento delle pene connesse ai reati di frode e alla loro effettiva perseguibilità. Il diritto penale, per reati commessi in altri paesi dell'Unione e — per alcuni particolarmente rilevanti - anche in paesi terzi, dovrebbe essere ovunque azionabile, allargando lo spazio giuridico europeo. Tale prassi comincia ad essere diffusa, e si moltiplicano le proposte per perseguire reati e comminare sanzioni. Avuto riguardo al fatto che le frodi relative ai mezzi di pagamento sono generalmente realizzate da gruppi organizzati e la relativa condotta è posta in essere in più Stati, un efficace strumento di contrasto è costituito dalla Convenzione e dai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, che prevedono misure afflittive per i reati qualificabili come transnazionali.

Bruxelles, 23 ottobre 2008

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


(1)  Fonte: Commissione delle Comunità europee, COM(2005) 603 def. del 1o dicembre 2005, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, SEC(2005) 1535.

(2)  Fonte: Relazione annuale della Banca d’Italia anno 2007 — Appendice. Le informazioni sono frutto di elaborazione su dati BCE, BRI Poste Italiane S.p.A. e Banca d’Italia.

(3)  Fonte: Commissione delle Comunità europee, COM(2004) 679 def. del 20 ottobre 2004, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo, alla Banca centrale europea ed Europol — Un nuovo Piano d’azione UE 2004-2007 per la prevenzione delle frodi relative ai mezzi di pagamento diversi dai contanti, SEC(2004) 1264.

(4)  Al riguardo, la Commissione delle Comunità europee, SEC(2008) 511 del 22 aprile 2008, documento di lavoro dello staff della Commissione Rapporto sulle frodi relative ai mezzi di pagamento diversi dai contanti nell'UE: l'attuazione del Piano d’azione 2004-2007, sottolinea la necessità di sanzioni efficaci, tenuto conto che, come emerge in due relazioni presentate dalla Commissione nell'aprile 2004 [COM(2004) 356 def.] e nel febbraio 2006 [COM(2006) 65 def.] sulle misure intraprese dagli Stati membri in attuazione della decisione quadro del Consiglio 2001/413/GAI del 28 maggio 2001, le sanzioni applicate in alcuni Stati membri sono troppo lievi per essere dissuasive.


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