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Document 52007AE0429
Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council applying rules of competition to transport by rail, road and inland waterway COM(2006) 722 final — 2006/0241 (COD)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (versione codificata) COM(2006) 722 def. — 2006/0241 (COD)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (versione codificata) COM(2006) 722 def. — 2006/0241 (COD)
GU C 161 del 13.7.2007, p. 100–100
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 161 del 13.7.2007, p. 32–32
(MT)
13.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 161/100 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (versione codificata)
COM(2006) 722 def. — 2006/0241 (COD)
(2007/C 161/25)
Il Consiglio, in data 12 dicembre 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 171 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 21 febbraio 2007, sulla base del progetto predisposto dal relatore SIMONS.
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 15 marzo 2007, nel corso della 434a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 81 voti favorevoli e 1 astensione.
1. Introduzione
1.1 |
Nel contesto della cosiddetta «Europa dei cittadini» è estremamente importante semplificare e chiarire la legislazione comunitaria affinché risulti più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendogli nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non potrà essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente. |
1.2 |
La proposta in esame si prefigge l'obiettivo di avviare la codificazione del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti oggetto della codificazione e ne preserva appieno la sostanza, limitandosi a riunire le norme in esse contenute e ad apportarvi le modifiche formali necessarie ai fini della codificazione. |
2. Osservazioni
2.1 |
Nonostante la proposta di regolamento in esame soddisfi a quanto indicato al punto 2, il Comitato economico e sociale europeo si chiede se l'attuale paragrafo 2 dell'articolo 5 non sia obsoleto. In effetti, il termine «entro sei mesi dalla data dell'adesione» ivi menzionato per i paesi elencati (Austria, Finlandia, Svezia e il successivo gruppo di 10 nuovi Stati membri) è già scaduto da tempo. Detto paragrafo 2 potrebbe aver ragion d'essere solo qualora le decisioni, le pratiche concordate o gli accordi considerati formassero ancora oggetto di esame o di dibattito da parte di un'istituzione europea, cosa che andrebbe comunque verificata preliminarmente. |
2.2 |
In tal caso, però, sarebbe opportuno riprendere letteralmente il testo del paragrafo 1 dell'articolo 81 del Trattato, dato che non tutti gli accordi, bensì unicamente gli accordi «tra imprese», e non tutte le decisioni, bensì unicamente le decisioni «di associazioni di imprese», possono rientrare nel paragrafo 1 dell'articolo 81. |
2.3 |
Il Comitato coglie l'occasione per far nuovamente presenti alle istituzioni europee i grandi malintesi politici che possono essere provocati dal fatto di raggruppare la navigazione marittima e la navigazione fluviale sotto la denominazione «navigazione per via navigabile», come previsto nel «Riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti 2001-2010», nel Programma legislativo e di lavoro per il 2007 della Commissione europea, nel Programma della presidenza tedesca, compreso il Programma pluriennale delle presidenze tedesca, portoghese e slovena, o ancora nel dibattito in corso al Parlamento europeo sulla proposta della Commissione UE circa la responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare e per vie navigabili interne in caso di incidente. Le vie navigabili interne e le navi adibite alla navigazione interna presentano un quadro giuridico completamente diverso da quello della navigazione marittima a corto o lungo raggio. Ad ogni modo, la proposta in esame fa riferimento ad un quadro giuridico corretto, segnatamente quello dei trasporti terrestri, comprendenti i trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, nonché le relative combinazioni. |
Bruxelles, 15 marzo 2007
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Dimitris DIMITRIADIS